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LIBRI LITURGICI |
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RITO DEL BATTESIMO DEI BAMBINI |
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IL
BATTESIMO DEI BAMBINI INTRODUZIONE I.
IMPORTANZA DEL BATTESIMO DEI BAMBINI 1.
Con il termine «bambini» si intendono coloro che non sono ancora giunti
all'età di ragione, e quindi non sono in grado di avere né di professare
personalmente la fede. 2.
La Chiesa, che ha ricevuto la missione di annunciare il Vangelo e di
battezzare, fin dai primi secoli ha conferito il Battesimo non solo agli
adulti, ma anche ai bambini. In forza della parola del Signore: «Se uno
non rinasce dall'acqua e dallo Spirito Santo, non può entrare nel regno di
Dio»1, la Chiesa ha sempre ritenuto che i bambini non debbano
essere privati del Battesimo. Essi infatti vengono battezzati nella fede
della Chiesa, professata dai genitori, dai padrini e dagli altri presenti
al rito: questi rappresentano sia la Chiesa locale sia la società
universale dei santi e dei fedeli, la Chiesa Madre, che tutta intera
genera tutti e ciascuno2. 3.
Per attuare pienamente la realtà del sacramento, è necessario che i
bambini siano in seguito educati nella fede in cui sono stati battezzati:
il sacramento già ricevuto costituirà il fondamento di questo
impegno. L'educazione
cristiana è un diritto dei bambini; essa tende a guidarli gradualmente a
conoscere il disegno di Dio in Cristo: così potranno ratificare
personalmente la fede nella quale sono stati battezzati. II.
UFFICI E MINISTERI NELLA CELEBRAZIONE DEL BATTESIMO 4.
Il popolo di Dio, cioè la Chiesa, presente nella comunità locale, ha un
compito importante nel Battesimo dei bambini, non meno che in quello degli
adulti. Il bambino, infatti, sia prima che dopo la celebrazione del
sacramento, ha diritto all'amore e all'aiuto della comunità (cf
«Introduzione generale», n. 7). Durante
il rito la comunità interviene esprimendo, insieme con il celebrante, il
suo assenso alla professione di fede fatta dai genitori e dai padrini. In
tal modo appare chiaro che la fede, nella quale i bambini sono battezzati,
è ricchezza non soltanto della famiglia, ma di tutta la Chiesa di
Cristo. 5.
Rientra nell'ordine stesso delle cose che il compito e l'ufficio dei
genitori nel Battesimo dei bambini abbia la preminenza rispetto a quello
dei padrini. 1.
E molto importante che i genitori si preparino a una celebrazione davvero
consapevole del Battesimo, guidati dalla propria fede e aiutati da amici o
da altri membri della comunità. Si servano per questo di opportuni
sussidi: libri, scritti vari, catechismi adatti alle famiglie. Il
parroco, personalmente o per mezzo di suoi collaboratori, sia sollecito
nel far visita alle famiglie, raccogliendo eventualmente più famiglie
insieme per preparare la prossima celebrazione con opportune istruzioni e
momenti di preghiera comune. 2.
E altrettanto importante che i genitori del bambino intervengano alla
celebrazione nella quale il loro figlio rinascerà dall'acqua e dallo
Spirito Santo. 3.
Nella celebrazione del Battesimo, i genitori del bambino compiono un
ufficio loro proprio. Essi non solo ascoltano le monizioni rivolte loro
dal celebrante, e partecipano alla preghiera comune insieme con
l'assemblea dei fedeli, ma compiono un vero ufficio liturgico quando: a)
chiedono pubblicamente che il loro bambino sia battezzato; b) lo segnano
in fronte dopo il celebrante; c) fanno la rinuncia a satana e la
professione di fede; d) portano il bambino al fonte - compito soprattutto
della madre -; e) tengono in mano il cero acceso; f) ricevono la benedizione con
formule particolari riservate alle mamme e ai papà. 4.
Se uno dei genitori avesse difficoltà a fare la professione di fede, ad
es. perché non è cattolico, non si insista; una sola cosa si esige da lui:
provveda o almeno permetta che il suo bambino per cui ha chiesto il
sacramento sia educato nella fede del suo Battesimo. 5.
Dopo la celebrazione del Battesimo, i genitori, riconoscenti a Dio e
fedeli all'impegno assunto, sono tenuti a guidare il bambino alla
conoscenza di Dio, di cui è divenuto figlio adottivo, e prepararlo a
ricevere la Confermazione e a partecipare all'Eucaristia. Il
parroco li aiuterà in questo compito con la sua azione pastorale. 6.
Ogni neonato avrà un padrino o una madrina; potrà anche avere un padrino e
una madrina: entrambi sono indicati nel rito con il nome di
«padrini». 7.
Oltre a quanto è stato detto nell'Introduzione generale sul ministro
ordinario (nn. 11-15), si noti quanto segue: 1.
È compito dei parroci preparare le famiglie al Battesimo dei bambini e
aiutarle nell'impegno educativo che ne deriva. Spetta al vescovo
coordinare nella propria diocesi le iniziative pastorali in merito, anche
con l'aiuto dei diaconi e dei laici. 2.
È pure compito dei parroci procurare che ogni celebrazione del Battesimo
si svolga con la dovuta dignità; per quanto è possibile, tengano conto
della situazione e dei giusti desideri delle famiglie. Chi
battezza, compia il rito con impegno e con profondo senso religioso e si
mostri affabile e cortese con tutti. III.
TEMPO E LUOGO PER IL BATTESIMO DEI BAMBINI 8.
Nel fissare la data del Battesimo, si tenga conto anzitutto del bene
spirituale del bambino, perché non resti privo del beneficio del
sacramento; poi delle condizioni di salute della madre, affinché possa
essere presente di persona; si tenga conto infine - salvo il bene
preminente del bambino - delle esigenze pastorali, e cioè del tempo
indispensabile per preparare i genitori e disporre la celebrazione in modo
che appaia chiaramente il significato e la natura del rito. Pertanto: 1.
Se il bambino è in pericolo di morte, lo si battezzi quanto prima; la cosa è
lecita, benché i genitori siano contrari, anche se si tratta di un figlio
di genitori non cattolici. In tal caso, il Battesimo viene conferito nel
modo che verrà indicato (n. 21). 2.
Normalmente, è necessario il consenso dei genitori, o almeno di uno di
essi, o di coloro che legittimamente ne tengano le veci. Per preparare a
dovere la celebrazione del sacramento, i genitori al più presto, anzi, se
del caso, anche prima della nascita, informino il parroco sul Battesimo
del loro bambino. 3.
La celebrazione del Battesimo si faccia entro le prime settimane dopo la
nascita del bambino. Qualora non ci fosse nessuna fondata speranza che il
bambino venga educato nella religione cattolica, il Battesimo venga
differito in base alle prescrizioni del diritto particolare (cf n. 25),
comunicandone ai genitori il motivo. 4.
Nel caso che mancassero le condizioni di cui sopra (cf nn. 2 e 3), spetta
al parroco stabilire il momento per il Battesimo di quei bambini, i cui
genitori non siano ancora preparati a fare la professione di fede, né ad
assumere il compito di educare cristianamente i propri figli. 9.
Per meglio porre in luce il carattere pasquale del Battesimo, si
raccomanda di celebrarlo durante la Veglia pasquale o in domenica, giorno
in cui la Chiesa commemora la risurrezione del Signore. In
domenica, il Battesimo può essere celebrato anche durante la Messa,
affinché tutta la comunità possa partecipare al rito, e risalti
chiaramente il nesso fra il Battesimo e l'Eucaristia. Non lo si faccia
però troppo di frequente. Le norme per la celebrazione del Battesimo nella
Veglia pasquale o nella Messa domenicale sono indicate ai nn. 165-168 e
169-172 del Rito. 10. Il Battesimo sia normalmente
celebrato nella chiesa parrocchiale, nella quale non deve mancare il fonte
battesimale; così appare più chiaramente che il Battesimo è il sacramento
della tede della Chiesa e della incorporazione al popolo di Dio. 11. Spetta all'ordinario del luogo,
udito il parroco del luogo, permettere o disporre che vi sia il fonte
battesimale anche in altra chiesa o oratorio entro il territorio della
stessa parrocchia. Spetta di norma al parroco celebrare il Battesimo anche
in queste sedi. Qualora,
però, a motivo della distanza o di altre situazioni particolari, il
battezzando non potesse, senza grave disagio, spostarsi o venire
trasportato, si potrà e si dovrà conferire il Battesimo in altra chiesa o
oratorio delle vicinanze, o anche in altro luogo conveniente, osservando
le norme stabilite sul tempo e la struttura della celebrazione (cf nn.
8-9; 15-22). 12.
Tolto il caso di necessità, non si celebri il Battesimo in case private, a
meno che l'Ordinario del luogo per gravi motivi non l'abbia permesso. 13. Nelle cliniche - a meno che il
vescovo non abbia preso la disposizione di cui al n. 11 - non si celebri
il Battesimo se non in caso di necessità o per altra ragione pastorale
davvero impellente. Sempre però si avverta il parroco e si curi
un'adeguata preparazione dei genitori. 14. Mentre si celebra la liturgia
della Parola, è opportuno che i bambini vengano portati in luogo separato
e affidati ad altre donne, per consentire alle mamme e alle madrine di
partecipare alla liturgia della Parola. IV.
STRUTTURA DEL RITO a)
Rito celebrato dal ministro
ordinario 15. Salvo il caso di pericolo di
morte, il celebrante compia sempre il rito nella sua integrità, come è qui
descritto. 16.
Il rito ha inizio con l'accoglienza
dei bambini; essa è segno della volontà che hanno i genitori e i
padrini, e dell'intenzione che ha la Chiesa di celebrare il Battesimo:
espressione di tutto questo è il segno di croce, che il celebrante e i
genitori tracciano sulla fronte dei bambini. 17.
La celebrazione della Parola,
premessa all'azione sacramentale, ha lo scopo di risvegliare la fede
dei genitori, dei padrini e di tutti i presenti, e d'impetrare con la
preghiera comune i frutti del sacramento. Questa
celebrazione della parola di Dio comprende la lettura di uno o più brani
scritturali, l'omelia opportunamente seguita da una pausa di silenzio, la
preghiera dei fedeli che si conclude con un'orazione a modo di esorcismo.
Segue l'unzione con l'olio dei catecumeni. 18.
La celebrazione del
sacramento 1.
Si prepara: a) con la solenne preghiera del celebrante: invocando Dio e
ricordando il suo disegno di salvezza, egli benedice l'acqua battesimale o
fa memoria della benedizione già avvenuta; b) con la rinuncia a satana da
parte dei genitori e dei padrini e con la professione di fede, alla quale
segue prima l'adesione del celebrante e della comunità poi un'ulteriore
domanda rivolta ai genitori e ai padrini; 2.
si compie con il lavacro dell'acqua - o per immersione o per infusione,
secondo le consuetudini locali - e con l'invocazione della SS.
Trinità; 3.
si conclude con l'unzione crismale, che è segno del sacerdozio regale del
battezzato e della sua aggregazione alla comunità del popolo di Dio; e
infine con la consegna della veste bianca, del cero acceso, e con il rito
dell'Effatà. 19.
Infine si va all'altare, per indicare la futura partecipazione
all'Eucaristia, e dopo una monizione del celebrante, si dice la preghiera
del Signore (Padre nostro), con
la quale i figli invocano il Padre che sta nei cicli. Poi
il celebrante benedice le mamme, i papa e i presenti, perché su tutti si
effonda la grazia del Signore. b)
Rito in forma breve 20.
Il Rituale Romano descrive qui il rito
che i catechisti3 devono usare in territorio di
missione. 21.
Il rito in forma breve, per un bambino in pericolo di morte, quando manca
il ministro ordinario, presenta un duplice schema: 1.
nell'imminenza della morte, e cioè quando il tempo urge e la morte
incombe, il ministro4, tralasciando tutto il resto, infonde
l'acqua sul capo del bambino e intanto pronuncia la formula
consueta5. L'acqua può anche non essere benedetta, purché sia
naturale. 2.
Se invece, secondo un prudente giudizio, vi è ancora tempo sufficiente, e
si possono riunire insieme alcuni fedeli, si scelga tra loro qualcuno
capace di guidare una breve preghiera. Il rito si svolge in questo ordine:
monizione del ministro, breve preghiera dei fedeli, professione di fede da
parte dei genitori o di un padrino, infusione dell'acqua con la formula
consueta. Nel
caso che i presenti non fossero in grado di compiere questo rito, chi
battezza, dopo aver recitato ad alta voce il Simbolo della fede, infonda
l'acqua secondo il rito previsto al momento della morte. 22.
Anche il sacerdote o il diacono, se incombe il pericolo di morte, possono
usare, se necessario, il rito più breve. Il parroco o altro sacerdote che
abbia le stesse facoltà, se può disporre del sacro crisma e se c'è tempo
sufficiente, non manchi di conferire dopo il Battesimo la Confermazione,
omettendo nel caso la crismazione post-battesimale. V.
POSSIBILI ADATTAMENTI DI COMPETENZA DELLE CONFERENZE EPISCOPALI E DEI
VESCOVI 23-24.
La Conferenza Episcopale Italiana
adotta integralmente il nuovo «Rito del Battesimo», e di conseguenza non
ritiene per ora opportuno stabilire particolari adattamenti nel rito
stesso. 25. Può avvenire che i genitori
non siano ancora sufficientemente preparati alla celebrazione del
Battesimo, oppure chiedano che i loro bambini siano battezzati, anche se
poi non riceveranno una educazione cristiana; anzi correranno il pericolo
di perdere la fede. Non è sufficiente in questi casi che nello svolgimento
del rito i genitori siano esortati e interrogati sulla fede. Di
conseguenza le Conferenze Episcopali regionali possono, in aiuto ai
parroci, emanare disposizioni pastorali, per fissare un più lungo periodo
di preparazione al sacramento. 26.
Il Rituale Romano accenna qui a
modalità di competenza dei singoli Vescovi nel caso del battesimo
conferito da un catechista. VI.
ADATTAMENTI CHE SPETTANO AL MINISTRO 27.
Nelle riunioni preparatorie per i genitori dei battezzandi, è importante
che la catechesi del Battesimo si basi sulle preghiere e sui riti. A
questo scopo saranno molto utili i vari elementi, previsti nel rito per la
celebrazione della parola di Dio. 28-30.
Sono qui indicate le norme per la
celebrazione del battesimo nella Veglia pasquale e durante la Messa. Tali
norme sono riportate più avanti («Rito», nn. 165-168 e 169-172). 31.
A norma del n. 34 dell'Introduzione generale (p. 24), spetta al ministro
ricorrere ad alcuni adattamenti suggeriti dalle circostanze, e cioè: 1.
Se la madre del bambino è morta nel parto, se ne tenga conto nella
monizione iniziale (n. 36), nella preghiera dei fedeli (nn. 49-53), e
nella benedizione finale (nn. 78-79). 2.
Nel dialogo con i genitori (nn. 37-38, 86-87) si tenga conto della loro
risposta: se invece di rispondere: Il Battesimo, hanno detto: La fede o La
Grazia di Cristo o La vita
eterna, il ministro comincerà la monizione seguente, riferendosi alla
risposta avuta. 3. Il rito per portare in chiesa un bambino già battezzato (nn. 137-164) si riferisce, per sé, a un bambino battezzato in pericolo di morte; tuttavia potrà essere utilizzato, con opportuni adattamenti, anche in altri casi di particolare urgenza (per esempio se i bambini sono stati battezzati in tempo di persecuzione religiosa o in un momento di dissenso fra i genitori). ______________ 1)
Gv 3,5. 2)
S. agostino, Epist. 98,5: PL 33,362. 3)
Cf SG 68. 4)
Cf «L'iniziazione cristiana», n. 16. 5)
Cf ibid. n.23. |