Titolo IV
Le pene e le altre punizioni
Capitolo I
LE CENSURE
Can. 1331 - § 1. Allo scomunicato è fatto divieto:
1° di prendere parte in alcun modo come ministro alla celebrazione del Sacrificio dell'Eucarestia o di qualunque altra cerimonia di culto pubblico;
2° di celebrare sacramenti o sacramentali e di ricevere i sacramenti;
3° di esercitare funzioni in uffici o ministeri o incarichi ecclesiastici qualsiasi, o di porre atti di governo.
§ 2. Se la scomunica fu inflitta o dichiarata, il reo:
1° se vuole agire contro il disposto del § 1, n. 1, deve essere allontanato o si deve interrompere l'azione liturgica, se non si opponga una causa grave;
2° pone invalidamente gli atti di governo, che a norma del § 1, n. 3 sono illeciti;
3° incorre nel divieto di far uso dei privilegi a lui concessi in precedenza;
4° non può conseguire validamente dignità, uffici o altro incarico nella Chiesa;
5° non si appropria dei frutti della dignità, dell'ufficio, di qualunque altro incarico, della pensione, che abbia effettivamente nella Chiesa.
Can. 1332 - Chi è interdetto è tenuto dai divieti di cui al can. 1331, § 1, nn. 1 e 2; se l'interdetto fu inflitto o dichiarato, si deve osservare il disposto del can. 1331, § 2, n. 1.
Can. 1333 - § 1. La sospensione, che può essere applicata soltanto ai chierici, vieta:
1° tutti od alcuni atti della potestà di ordine;
2° tutti od alcuni atti della potestà di governo;
3° l'esercizio di tutti od alcuni diritti o funzioni inerenti l'ufficio.
§ 2. Nella legge o nel precetto si può stabilire che dopo la sentenza di condanna o che dichiara la pena, chi è sospeso non possa porre validamente atti di governo.
§ 3. Il divieto non tocca mai:
1° gli uffici o la potestà di governo che non ricadano sotto la potestà del superiore che ha costituito la pena;
2° il diritto di abitare se il reo lo abbia in ragione dell'ufficio;
3° il diritto di amministrare i beni, che eventualmente appartengono all'ufficio di colui che è sospeso, se la pena sia latae sententiae.
§ 4. La sospensione che vieta di percepire i frutti, lo stipendio, le pensioni o altro, comporta l'obbligo della restituzione di quanto fu illegittimamente percepito, anche se in buona fede.
Can. 1334 - § 1. L'àmbito della sospensione, entro i limiti stabiliti nel canone precedente, è definito o dalla legge stessa o dal precetto, oppure dalla sentenza o dal decreto con cui è inflitta la pena.
§ 2. La legge, ma non il precetto, può costituire una sospensione latae sententiae , senza apporvi alcuna determinazione o limitazione; tale pena poi ha tutti gli effetti recensiti nel can. 1333, § 1.
Can. 1335 - Se la censura vieta la celebrazione dei sacramenti o dei sacramentali o di porre atti di governo, il divieto è sospeso ogniqualvolta ciò sia necessario per provvedere a fedeli che si trovano in pericolo di morte; che se la censura latae sententiae non sia dichiarata, il divieto è inoltre sospeso tutte le volte che un fedele chieda un sacramento, un sacramentale o un atto di governo; tale richiesta poi è lecita per una giusta causa qualsiasi.
Capitolo II
LE PENE ESPIATORIE
Can. 1336 - § 1. Le pene espiatorie, che possono essere applicate a un delinquente in perpetuo oppure per un tempo prestabilito o indeterminato, oltre alle altre che la legge può eventualmente aver stabilito, sono queste:
1° la proibizione o l'ingiunzione di dimorare in un determinato luogo o territorio;
2° la privazione della potestà, dell'ufficio, dell'incarico, di un diritto, di un privilegio, di una facoltà, di una grazia, di un titolo, di un'insegna, anche se semplicemente onorifica;
3° la proibizione di esercitare quanto si dice al n. 2, o di farlo in un determinato luogo o fuori di esso; queste proibizioni non sono mai sotto pena di nullità;
4° il trasferimento penale ad altro ufficio;
5° la dimissione dallo stato clericale.
§ 2. Soltanto le pene espiatorie recensite al § 1, n. 3, possono essere pene latae sententiae.
Can. 1337 - § 1. La proibizione di dimorare in un determinato luogo o territorio può essere applicata sia ai chierici sia ai religiosi; l'ingiunzione di dimorarvi può essere applicata ai chierici secolari e, nei limiti delle costituzioni, ai religiosi.
§ 2. Per infliggere l'ingiunzione di dimorare in un determinato luogo o territorio, è necessario che vi sia il consenso dell'Ordinario di quel luogo, salvo non si tratti di una casa destinata alla penitenza ed alla correzione dei chierici anche extradiocesani.
Can. 1338 - § 1. Le privazioni e le proibizioni recensite nel can. 1336, § 1, nn. 2 e 3, non si applicano mai a potestà, uffici, incarichi, diritti, privilegi, facoltà, grazie, titoli, insegne che non siano sotto la potestà del superiore che costituisce la pena.
§ 2. Non si può privare alcuno della potestà di ordine, ma soltanto proibire di esercitarla o di esercitarne alcuni atti; parimenti non si può privare dei gradi accademici.
§ 3. Per le proibizioni indicate nel can. 1336, § 1, n. 3, si deve osservare la norma data per le censure al can. 1335.
Capitolo III
RIMEDI PENALI E PENITENZE
Can. 1339 - § 1. L'Ordinario può ammonire, personalmente o tramite un altro, colui che si trovi nell'occasione prossima di delinquere, o sul quale dall'indagine fatta cade il sospetto grave d'aver commesso il delitto.
§ 2. Può anche riprendere, in modo appropriato alle condizioni della persona e del fatto, chi con il proprio comportamento faccia sorgere scandalo o turbi gravemente l'ordine.
§ 3. Dell'ammonizione e della riprensione deve sempre constare almeno da un qualche documento, che si conservi nell'archivio segreto della curia.
Can. 1340 - § 1. La penitenza che può essere imposta in foro esterno, consiste in una qualche opera di religione, di pietà o di carità da farsi.
§ 2. Per una trasgressione occulta non s'imponga mai una penitenza pubblica.
§ 3. L'Ordinario può a sua prudente discrezione aggiungere penitenze al rimedio penale dell'ammonizione o della riprensione.