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CODICE DI DIRITTO CANONICO: INDICE

LIBRO VII
I PROCESSI

PARTE I
Il GIUDIZIO IN GENERALE 

Titolo V

Azioni ed eccezioni

Capitolo I

AZIONI ED ECCEZIONI IN GENERE

Can. 1491 - Ogni diritto è protetto non soltanto da un'azione, ma anche da un'eccezione, a meno che non sia disposto espressamente altro.

Can. 1492 - § 1. Ogni azione si estingue con la prescrizione a norma del diritto o in altro legittimo modo, fatta eccezione per le azioni sullo stato delle persone che non si estinguono mai.

§ 2. L'eccezione, salvo il disposto del can. 1462, è sempre possibile e per la sua stessa natura è perpetua.

Can. 1493 - L'attore può convenire un altro con più azioni simultanee, tuttavia tra loro non contrarie, sia sulla stessa cosa sia in materie diverse, se non oltrepassino i limiti della competenza del tribunale cui accede.

Can. 1494 - § 1. La parte convenuta può intraprendere un'azione riconvenzionale avanti allo stesso giudice e nello stesso giudizio contro l'attore, o per il nesso della causa con l'azione principale, oppure per far ritirare o ridurre la domanda dell'attore.

§ 2. Non è permesso all'attore riconvenuto di riconvenire a sua volta la parte avversa.

Can. 1495 - L'azione riconvenzionale deve essere proposta al giudice avanti al quale fu intrapresa la prima azione, anche se delegato soltanto ad un'unica causa o per altri motivi relativamente incompetente.

Capitolo II

AZIONI ED ECCEZIONI IN SPECIE

Can. 1496 - § 1. Chi avrà dimostrato con argomenti almeno probabili di avere diritto ad una qualche cosa in possesso altrui, e che cioè imminente per lui un danno se quella cosa non sia consegnata in custodia, ha diritto di ottenere dal giudice il sequestro.

§ 2. In analoghe circostanze può ottenere che sia inibito a un terzo l'esercizio di un diritto.

Can. 1497 - § 1. Il sequestro della cosa è ammesso anche per assicurare un credito, purché consti sufficientemente del diritto del creditore.

§ 2. Il sequestro può estendersi anche ai beni del debitore che si trovino a qualunque titolo presso terze persone, e ai crediti del debitore.

Can. 1498 - Il sequestro della cosa e l'inibizione all'esercizio del diritto non possono assolutamente essere decisi, se il danno temuto possa essere altrimenti riparato e se ne dia idonea garanzia.

Can. 1499 - Il giudice può imporre a colui al quale concede il sequestro della cosa o l'inibizione all'esercizio del diritto, una cauzione previa sui danni da risarcire in caso non abbia provato il suo diritto.

Can. 1500 - Per quanto concerne la natura e il valore dell'azione possessoria, si osservino le disposizioni del diritto civile del luogo ov'è situata la cosa del cui possesso si tratta.