LIBRO VII
I PROCESSI
PARTE I
Il GIUDIZIO IN GENERALE
Titolo IV
Le parti nella causa
Capitolo I
ATTORE E CONVENUTO
Can. 1476 - Chiunque, sia battezzato sia non battezzato, può agire in giudizio; la parte poi legittimamente chiamata in giudizio deve rispondere.
Can. 1477 - Benché l'attore o la parte convenuta si siano costituiti un procuratore od un avvocato, devono tuttavia sempre presenziare personalmente in giudizio secondo il disposto del diritto o del giudice.
Can. 1478 - § 1. I minori e coloro che non hanno l'uso di ragione, possono stare in giudizio soltanto tramite i loro genitori o i tutori o i curatori, salvo il disposto del § 3.
§ 2. Se il giudice reputa che i loro diritti siano in conflitto con i diritti dei genitori, dei tutori o dei curatori, o che questi non possano sufficientemente tutelarne i diritti, stiano in giudizio tramite un tutore o un curatore assegnato dal giudice.
§ 3. Ma nelle cause spirituali e connesse alle spirituali, se i minorenni hanno raggiunto l'uso di ragione, possono agire e rispondere senza il consenso dei genitori o dei tutori, anzi personalmente se hanno compiuto i quattordici anni di età; se non li hanno ancora compiuti, per il tramite di un curatore costituito dal giudice.
§ 4. Gli interdetti dall'amministrazione dei beni e gli infermi di mente, possono stare in giudizio personalmente solo per rispondere dei propri delitti o per disposizione del giudice; per tutto il resto devono agire e rispondere per il tramite dei loro curatori.
Can. 1479 - Ogniqualvolta vi è un tutore o un curatore costituito dall'autorità civile, il medesimo può essere ammesso dal giudice ecclesiastico, udito, se possibile, il Vescovo diocesano di colui al quale fu dato; che se non vi sia o non si ritenga di dovere ammettere, il giudice stesso designerà un tutore o un curatore per la causa.
Can. 1480 - § 1. Le persone giuridiche stanno in giudizio per il tramite dei loro legittimi rappresentanti.
§ 2. Nel caso poi non vi sia rappresentante o sia negligente, l'Ordinario stesso personalmente o tramite altro può stare in giudizio a nome delle persone giuridiche soggette alla sua potestà.
Capitolo II
PROCURATORI ALLE LITI ED AVVOCATI
Can. 1481 - § 1. La parte può liberamente costituirsi un avvocato e un procuratore; può tuttavia, oltre i casi stabiliti nei §§ 2 e 3, anche agire e rispondere personalmente, a meno che il giudice non abbia ritenuto necessaria l'assistenza di un procuratore o di un avvocato.
§ 2. Nel giudizio penale l'accusato deve sempre avere un avvocato, che si sia egli stesso costituito o assegnato a lui dal giudice.
§ 3. Nel giudizio contenzioso, se si tratti di minori o di un giudizio vertente circa il bene pubblico ad eccezione delle cause matrimoniali, il giudice costituisca d'ufficio un difensore alla parte che non l'abbia.
Can. 1482 - § 1. Ognuno può costituirsi un solo procuratore, a questi non è consentito di farsi sostituire da un altro, a meno che non gliene sia stata data espressamente facoltà.
§ 2. Che se tuttavia, suggerendolo una giusta causa, la stessa persona ne abbia costituito parecchi, questi siano designati in modo che tra di loro abbia luogo la prevenzione.
§ 3. E' possibile invece costituire più avvocati allo stesso tempo.
Can. 1483 - Procuratore ed avvocato devono essere maggiorenni e di buona fama; l'avvocato deve inoltre essere cattolico, a meno che il Vescovo diocesano non permetta altrimenti, e dottore in diritto canonico, o in caso contrario veramente esperto, ed approvato dal Vescovo stesso.
Can. 1484 - § 1. Procuratore ed avvocato prima di assumere l'incarico, devono depositare presso il tribunale un mandato autentico.
§ 2. Per impedire tuttavia l'estinguersi di un diritto il giudice può assumere un procuratore anche senza che abbia presentato il mandato, previe idonee garanzie, se del caso; l'atto però non ha alcun valore se nel termine perentorio da stabilirsi dal giudice, il procuratore non esibisca regolarmente il mandato.
Can. 1485 - Se non abbia avuto un mandato speciale, il procuratore non può validamente rinunciare all'azione, all'istanza o agli atti giudiziali, né può fare transazioni, patti, compromessi arbitrati ed in genere quelle cose per le quali il diritto richiede un mandato speciale.
Can. 1486 - § 1. La rimozione del procuratore o dell'avvocato per avere effetto deve essere loro intimata, e, se la lite fu già contestata, della rimozione siano informati il giudice e la parte avversa.
§ 2. Emanata la sentenza definitiva, il diritto e il dovere di appellare, se il mandante non si opponga, resta al procuratore.
Can. 1487 - Sia il procuratore sia l'avvocato possono essere rimossi dal giudice d'ufficio o ad istanza della parte con l'emanazione di un decreto, ciò tuttavia per una causa grave.
Can. 1488 - § 1. E' fatto divieto ad entrambi di trarre dalla propria parte la lite con denaro, oppure di pattuire per sé un emolumento esagerato o pretendendo una parte della cosa che è oggetto del litigio. Se lo facessero, il patto è nullo e potranno essere multati dal giudice con un'ammenda. L'avvocato inoltre può essere sospeso dall'ufficio, e, se sia recidivo, anche essere cancellato dall'albo degli avvocati.
§ 2. Allo stesso modo possono essere puniti avvocati e procuratori che , eludendo la legge, sottraggono ai tribunali competenti le cause perché siano definite da altri più favorevolmente.
Can. 1489 - Avvocati e procuratori che a causa di doni, promesse o per qualunque altro motivo abbiano tradito il loro ufficio, siano sospesi dall'esercizio del patrocinio e siano puniti con un'ammenda o con altre congrue pene.
Can. 1490 - In ciascun tribunale si costituiscano, per quanto è possibile, patroni stabili, stipendiati dallo stesso tribunale, che esercitino l'incarico di avvocati o procuratori nelle cause soprattutto matrimoniali per le parti che di preferenza desiderino sceglierli.