LIBRO VII
I PROCESSI
PARTE I
Il GIUDIZIO IN GENERALE
Titolo III
La disciplina che deve essere osservata nei tribunali
Capitolo I
L'UFFICIO DEI GIUDICI E DEI MINISTRI NEL TRIBUNALE
Can. 1446 - § 1. Tutti i fedeli, ma in primo luogo i Vescovi, s'impegnino assiduamente, salva la giustizia, perché nel popolo di Dio siano evitate, per quanto è possibile, le liti e si compongano al più presto pacificamente.
§ 2. Il giudice sul nascere della lite ed anche in qualunque altro momento, ogni volta che scorga qualche speranza di buon esito, non lasci di esortare le parti e di aiutarle a cercare di comune accordo un'equa soluzione della controversia, e indichi loro le vie idonee a tal proposito, servendosi eventualmente anche di persone autorevoli per la mediazione.
§ 3. Che se la lite verta sul bene privato delle parti, il giudice veda se la transazione o il giudizio arbitrale, a norma dei cann. 1713-1716, possa concludersi vantaggiosamente.
Can. 1447 - Chi è intervenuto in una causa come giudice, promotore di giustizia, difensore del vincolo, procuratore, avvocato, teste o perito, non può in seguito validamente definire la stessa causa in altra istanza come giudice o svolgere in essa la funzione di assessore.
Can. 1448 - § 1. Il giudice non accetti di giudicare una causa che in qualche modo lo riguarda in ragione di vincoli di consanguineità o affinità in qualunque grado della linea retta e fino al quarto grado della linea collaterale, o in ragione di tutela e curatela, di convivenza, di grave inimicizia, oppure a scopo di guadagno o per evitare un danno.
§ 2. Nelle medesime circostanze devono astenersi dal loro ufficio il promotore di giustizia, il difensore del vincolo, l'assessore e l'uditore.
Can. 1449 - § 1. Nei casi di cui al can. 1448, se il giudice stesso non si astiene, la parte lo può ricusare.
§ 2. Circa la ricusazione decide il Vicario giudiziale; se è lui stesso ad essere ricusato decide il Vescovo che presiede il tribunale.
§ 3. Se il Vescovo stesso è giudice e contro di lui va la ricusazione, si astenga dal giudicare.
§ 4. Se la ricusazione viene fatta contro il promotore di giustizia, il difensore del vincolo o gli altri ministri del tribunale, su questa eccezione decide il presidente del tribunale collegiale o il giudice stesso, se è unico.
Can. 1450 - Ammessa la ricusazione, le persone devono essere sostituite, ma non cambia il grado di giudizio.
Can. 1451 - § 1. La questione circa la ricusazione deve essere definita con la massima celerità, udite le parti, il promotore di giustizia o il difensore del vincolo, se intervengono in causa e non siano stati essi stessi ricusati.
§ 2. Gli atti posti dal giudice prima d'essere ricusato sono validi; quelli posti dopo che fu proposta la ricusazione devono essere rescissi se la parte lo chieda entro dieci giorni dall'ammissione della ricusazione.
Can. 1452 - § 1. In un affare che interessa soltanto privati, il giudice può procedere solo ad istanza della parte. Ma se la causa fu legittimamente introdotta, il giudice può e deve procedere anche d'ufficio nelle cause penali e nelle altre cause che vertono sul bene pubblico della Chiesa e sulla salvezza delle anime.
§ 2. Il giudice inoltre può supplire la negligenza delle parti nell'addurre le prove o nell'opporre eccezioni, ogniqualvolta ritenga che ciò sia necessario ad evitare una sentenza gravemente ingiusta, ferme restando le disposizioni del can. 1600.
Can. 1453 - Giudici e tribunali provvedano, salva la giustizia, affinché tutte le cause si concludano al più presto, di modo che non si protraggano più di un anno nel tribunale di prima istanza, e non più di sei mesi nel tribunale di seconda istanza.
Can. 1454 - Tutti coloro che compongono il tribunale o in esso collaborano devono prestare giuramento di adempiere convenientemente e fedelmente l'ufficio.
Can. 1455 - § 1. I giudici e gli aiutanti del tribunale sono tenuti a mantenere il segreto d'ufficio, nel giudizio penale sempre, nel contenzioso poi se dalla rivelazione di qualche atto processuale possa derivare pregiudizio alle parti.
§ 2. Sono anche sempre tenuti a mantenere il segreto sulla discussione che si ha tra i giudici nel tribunale collegiale prima di dare la sentenza, e anche sui vari suffragi e sulle opinioni ivi pronunciate, fermo restando il disposto del can. 1609, § 4.
§ 3. Anzi ogniqualvolta la causa o le prove siano di tal natura che dalla divulgazione degli atti o delle prove sia messa in pericolo la fama altrui, o si dia occasione a dissidi, o sorga scandalo o altri simili inconvenienti, il giudice può vincolare con il giuramento di mantenere il segreto i testi, i periti, le parti e i loro avvocati o procuratori.
Can. 1456 - Al giudice e a tutti i ministri del tribunale è proibito accettare qualunque regalo in occasione dello svolgimento del giudizio.
Can. 1457 - § 1. I giudici che, essendo sicuramente ed evidentemente competenti, si rifiutano di giudicare, o che non sorretti da alcuna disposizione del diritto si dichiarano competenti e giudicano e definiscono le cause, oppure violano la legge del segreto, o per dolo o negligenza grave procurano altro danno ai contendenti, possono essere puniti dall'autorità competente con congrue pene, non esclusa la privazione dell'ufficio.
§ 2. Alle medesime sanzioni sono soggetti i ministri e gli aiutanti del tribunale, se fossero venuti meno al loro dovere come sopra; tutti questi anche il giudice li può punire.
Capitolo II
L'ORDINE DA SEGUIRE NEL GIUDICARE LE CAUSE
Can. 1458 - Le cause devono essere giudicate nell'ordine secondo il quale furono proposte e scritte nell'elenco, a meno che alcuna di esse esiga una trattazione più rapida rispetto alle altre, il che deve però essere stabilito con speciale decreto corredato dalle motivazioni.
Can. 1459 - § 1. I vizi, per i quali si può avere la nullità della sentenza, possono essere eccepiti e anche dichiarati d'ufficio dal giudice in qualunque stadio o grado del giudizio.
§ 2. Oltre ai casi di cui al § 1, le eccezioni dilatorie, soprattutto quelle che riguardano le persone e le modalità del giudizio, devono essere proposte prima della contestazione della lite, a meno che non siano emerse per la prima volta a lite già contestata, e devono essere definite al più presto.
Can. 1460 - § 1. Se è proposta una eccezione contro la competenza del giudice, della cosa deve decidere il giudice stesso.
§ 2. In caso di eccezione di incompetenza relativa, se il giudice si dichiara competente, la sua decisione non ammette appello, ma non sono proibite la querela di nullità e la restitutio in integrum.
§ 3. Che se il giudice si dichiara incompetente, la parte che si ritiene onerata, entro quindici giorni di tempo utile può ricorrere al tribunale di appello.
Can. 1461 - Il giudice che in qualunque stadio della causa si riconosca incompetente d'incompetenza assoluta, deve dichiarare la propria incompetenza.
Can. 1462 - § 1. Le eccezioni di cosa giudicata, di transazione e le altre perentorie dette litis finitae devono essere proposte ed esaminate prima della contestazione della lite; chi le sollevasse più tardi non deve essere respinto, ma sia condannato a pagare le spese, a meno che non provi di non aver maliziosamente differito l'opposizione.
§ 2. Le altre eccezioni perentorie siano proposte nella contestazione della lite, e devono essere a suo tempo trattate secondo le regole proprie delle questioni incidentali.
Can. 1463 - § 1. Le azioni riconvenzionali non possono essere validamente poste, se non entro trenta giorni dalla avvenuta contestazione della lite.
§ 2. Le medesime siano poi giudicate insieme all'azione convenzionale, cioè in pari grado con essa, a meno che non sia necessario giudicarle separatamente o il giudice lo abbia ritenuto più opportuno.
Can. 1464 - Le questioni relative alla cauzione da dare sulle spese giudiziali, o alla concessione del gratuito patrocinio, richiesto subito da principio, ed altre simili devono essere giudicate di regola prima della contestazione della lite.
Capitolo III
TERMINI E DILAZIONI
Can. 1465 - § 1. I così detti fatalia legis , cioè i termini costituiti dalla legge per la perenzione dei diritti, non possono essere prorogati, né possono essere validamente ridotti se non lo richiedono le parti.
§ 2. I termini giudiziari e convenzionali invece, prima della loro decadenza, possono essere prorogati dal giudice intervenendo una giusta causa, udite le parti o a loro richiesta, ma non possono essere mai validamente ridotti, senza il consenso delle parti.
§ 3. Il giudice provveda tuttavia affinché la lite non si protragga troppo a lungo a causa della proroga.
Can. 1466 - Dove la legge non fissa termini per il compimento degli atti processuali, li deve stabilire il giudice, tenuto conto della natura di ciascun atto.
Can. 1467 - Se nel giorno notificato per un atto processuale il tribunale non abbia lavorato, il termine s'intende prorogato al primo giorno non festivo seguente.
Capitolo IV
IL LUOGO DEL GIUDIZIO
Can. 1468 - Ciascun tribunale abbia una sede per quanto è possibile stabile, che sia aperta ad ore stabilite.
Can. 1469 - § . Il giudice espulso con la violenza dal suo territorio o impedito di esercitare in esso la giurisdizione, può esercitare la sua giurisdizione fuori del territorio ed emanare sentenze , dopo aver tuttavia di ciò informato il Vescovo diocesano.
§ 2. Oltre al caso di cui al § 1, il giudice, per giusta causa e dopo aver udite le parti, può anche recarsi fuori del proprio territorio per acquisire le prove, su licenza tuttavia del Vescovo diocesano del luogo dove intende andare e nella sede designata dal medesimo.
Capitolo V
LE PERSONE DA AMMETTERE IN AULA
MODALITA' PER LA REDAZIONE E LA CONSERVAZIONE DEGLI ATTI
Can. 1470 - § 1. Salvo che la legge particolare non disponga altrimenti, durante lo svolgimento delle cause avanti al tribunale siano ammesse in aula quelle persone soltanto che la legge o il giudice abbiano stabilito essere necessarie per il compimento del processo.
§ 2. IL giudice può richiamare al loro dovere con congrue pene tutte le persone presenti al giudizio che abbiano gravemente mancato al rispetto e all'obbedienza dovuti al tribunale, ed inoltre anche sospendere dall'esercizio del loro incarico avanti ai tribunali ecclesiastici avvocati e procuratori.
Can. 1471 - Se qualche persona da interrogare usi una lingua sconosciuta al giudice o alle parti, si ricorra ad un interprete giurato designato dal giudice. Le dichiarazioni siano tuttavia redatte per iscritto nella lingua originaria e vi si aggiunga la traduzione. Si ricorra parimenti all'interprete qualora si debba interrogare un sordo o un muto, a meno che il giudice eventualmente non preferisca che risponda alle domande postegli per iscritto.
Can. 1472 - § 1. Gli atti giudiziari, sia quelli relativi al merito della questione o atti di causa, sia quelli attinenti alla procedura o atti del processo, devono essere redatti per iscritto.
§ 2. Le singole pagine degli atti siano numerate e autenticate.
Can. 1473 - Ogniqualvolta negli atti giudiziari è richiesta la firma delle parti o dei testimoni, se una parte o un testimone non può o non vuole sottoscrivere, lo si annoti negli atti stessi, e nello stesso tempo giudice e notaio facciano fede che l'atto stesso fu letto parola per parola alla parte o al testimone e che questi non poterono o non vollero firmare.
Can. 1474 - § 1. In caso di appello, un esemplare degli atti, della cui autenticità abbia fatto fede il notaio, sia inviato al tribunale superiore.
§ 2. Se gli atti furono scritti in una lingua sconosciuta al tribunale superiore, siano tradotti in lingua nota al medesimo, usando le dovute cautele affinché consti che la traduzione è fedele.
Can. 1475 - § 1. Terminato il giudizio i documenti che sono proprietà di privati devono essere restituiti, conservandone però un esemplare.
§ 2. E' fatto divieto ai notai e al cancelliere di rilasciare senza il mandato del giudice copia degli atti giudiziari e dei documenti acquisiti al processo.