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CODICE DI DIRITTO CANONICO: INDICE

LIBRO VII
I PROCESSI

PARTE II
IL GIUDIZIO CONTENZIOSO

SEZIONE I

IL GIUDIZIO CONTENZIOSO ORDINARIO

Titolo X

Spese giudiziarie e gratuito patrocinio

Can. 1649 - § 1. Il Vescovo, al quale spetta dirigere il tribunale, stabilisca norme per la propria diocesi o regione:

            1° sulla condanna delle parti a pagare o compensare le spese del giudizio;

            2° sugli onorari ai procuratori, avvocati, periti ed interpreti, e sul rimborso spese ai testimoni;

            3° sulla concessione del gratuito patrocinio o sulla riduzione delle spese;

            4° sulla riparazione dei danni, dovuta da chi non soltanto perse la causa, ma la fece sconsideratamente;

            5° sul deposito pecuniario o cauzionale che deve essere fatto relativamente alle spese da pagare e ai danni da riparare.

§ 2. Contro l'ordine relativo alle spese, agli onorari e alla riparazione dei danni non si dà un appello distinto; la parte può tuttavia ricorrere entro quindici giorni allo stesso giudice, il quale potrà modificare la tassazione.

Titolo XI

L'esecuzione della sentenza

Can. 1650 - § 1. La sentenza che passò in giudicato può essere mandata ad esecuzione, salvo il disposto del can. 1647.

§ 2. Il giudice che ha emesso la sentenza, e, se fu interposto appello, anche il giudice di appello, possono ordinare d'ufficio o ad istanza della parte l'esecuzione provvisoria di una sentenza che non sia ancora passata in giudicato, stabilire, se del caso, idonee cauzioni, qualora si tratti di provvedimenti o di prestazioni ordinarie al necessario sostentamento oppure urga un'altra giusta causa.

§ 3. Che se la sentenza di cui al § 2. viene impugnata, il giudice che deve esaminare l'impugnazione, qualora veda che questa ha un fondamento probabile e che dalla esecuzione può insorgere un danno irreparabile, può sospendere la esecuzione oppure sottoporla a cauzione.

Can. 1651 - Non potrà avere luogo l'esecuzione prima che il giudice abbia emesso il decreto esecutivo, con il quale si stabilisce che la sentenza stessa deve essere mandata ad esecuzione; questo decreto a seconda della diversa natura delle cause, sia incluso nel testo stesso della sentenza oppure sia edito separatamente.

Can. 1652 - Se l'esecuzione della sentenza esige prima un rendiconto, si ha una questione incidentale, da decidersi da quello stesso giudice che emise la sentenza da mandare ad esecuzione.

Can. 1653 - § 1. A meno che la legge particolare non stabilisca altro, deve mandare ad esecuzione la sentenza, personalmente o tramite altri, il Vescovo della diocesi in cui fu emessa la sentenza di primo grado.

§ 2. Che se questi non lo voglia fare o sia negligente, l'esecuzione spetta, ad istanza della parte interessata o anche d'ufficio, all'autorità cui è soggetto il tribunale di appello a norma dl can. 1339, § 3.

§ 3. Per i religiosi l'esecuzione della sentenza spetta al Superiore che emise la sentenza da mandare ad esecuzione o delegò il giudice.

Can. 1654 - § 1. L'esecutore, salvo alcunché non sia lasciato al suo arbitrio dal tenore stesso della sentenza, deve mandare ad esecuzione la sentenza stessa, secondo il senso ovvio delle parole.

§ 2. Al medesimo è consentito di occuparsi delle eccezioni circa il modo e il valore dell'esecuzione, non però del merito della causa; che se fosse altrimenti edotto che la sentenza è nulla o palesemente ingiusta a norma dei cann. 1620, 1622 e 1645, si astenga dall'esecuzione, e rinvii la cosa al tribunale che ha emesso la sentenza, dopo averne informato le parti.

Can. 1655 - § 1. Per quanto concerne le azioni reali, ogniqualvolta sia aggiudicata all'attore una cosa, questa deve essergli data non appena la causa passa in giudicato.

§ 2. Trattandosi poi di azioni personali, quando l'imputato fu condannato a dare una cosa mobile, o a pagare una somma di denaro oppure a dare o fare altro, il giudice nel tenore stesso della sentenza o l'esecutore a sua prudente discrezione stabilisca un termine per l'adempimento dell'obbligo, che tuttavia non dovrà esser ristretto al di sotto dei quindici giorni e non andare altre sei mesi.