LIBRO VII
I PROCESSI
PARTE II
IL GIUDIZIO CONTENZIOSO
SEZIONE I
IL GIUDIZIO CONTENZIOSO ORDINARIO
Titolo VIII
Impugnazione della sentenza
Capitolo I
QUERELA DI NULLITA' CONTRO LA SENTENZA
Can. 1619 - Fermi restando i cann. 1622 e 1623, la nullità degli atti stabilita dal diritto positivo, che pur essendo nota alla parte proponente la querela non fu denunziata al giudice prima della sentenza, si considera sanata per mezzo della sentenza stessa ogniqualvolta si tratta di una causa relativa al bene di privati.
Can. 1620 - La sentenza è viziata da nullità insanabile se:
1° fu emessa da un giudice incompetente d'incompetenza assoluta;
2° fu emessa da un giudice privo della potestà di giudicare nel tribunale dove la causa fu decisa;
3° fu emessa da un giudice a ciò coatto gravemente con violenza o timore grave;
4° il giudizio fu fatto senza la domanda giudiziale di cui al can. 1501, oppure non fu istituito contro una parte convenuta;
5° fu emessa tra parti, di cui almeno una non aveva capacità di stare in giudizio;
6° qualcuno agì in nome di un altro senza legittimo mandato;
7° all'una o all'altra parte si negò il diritto alla difesa;
8° non definì la controversia, neppure parzialmente.
Can. 1621 - La querela di nullità, di cui al can. 1620, può essere proposta a modo di eccezione senza limiti di tempo, e a modo di azione avanti al giudice che emise la sentenza entro dieci anni a partire dal giorno della pubblicazione della sentenza.
Can. 1622 - La sentenza è viziata solo da nullità sanabile, se:
1° fu emessa da un numero non legittimo di giudici, contro il disposto del can. 1425, § 1;
2° non contiene i motivi o le ragioni della decisione;
3° manca delle firme prescritte dal diritto;
4° non riporta l'indicazione dell'anno, mese, giorno e luogo in cui fu emessa;
5° si regge su un atto giudiziale nullo o non sanato a norma del can. 1619;
6° fu emessa contro una parte legittimamente assente, secondo il can. 1593, § 2.
Can. 1623 - La querela di nullità nei casi di cui al can. 1622, può essere proposta entro tre mesi dalla notizia della pubblicazione della sentenza.
Can. 1624 - Esamina la querela di nullità lo stesso giudice che ha emesso la sentenza; che se la parte tema che il giudice che ha emesso la sentenza impugnata con la querela di nullità sia prevenuto e pertanto lo ritenga sospetto, può esigere che sia sostituito da un altro giudice a norma del can. 1450.
Can. 1625 - La querela di nullità può essere proposta insieme all'appello, entro il termine stabilito per appellare.
Can. 1626 - § 1. Possono interporre querela di nullità non solo le parti che si ritengono onerate, ma anche il promotore di giustizia o il difensore del vincolo ogniqualvolta hanno diritto d'intervenire.
§ 2. Il giudice stesso può ritrattare d'ufficio la propria sentenza nulla o correggerla entro il termine stabilito per agire dal can. 1623, a meno che nel frattempo non sia stato interposto appello insieme alla querela di nullità o la nullità sia stata sanata per il decorso del termine di cui al can. 1623.
Can. 1627 - Le cause sulla querela di nullità possono essere trattate secondo le norme del processo contenzioso orale.
Capitolo II
L'APPELLO
Can. 1628 - La parte che si considera onerata da una sentenza, e parimenti il promotore di giustizia e il difensore del vincolo nelle cause in cui la loro presenza è richiesta, hanno diritto di appellare contro la sentenza avanti al giudice superiore, salvo il disposto del can. 1629.
Can. 1629 - Non di dà luogo all'appello:
1° contro una sentenza emessa dallo stesso Sommo Pontefice o dalla Segnatura Apostolica;
2° contro una sentenza nulla, salvo non lo si faccia congiuntamente alla querela di nullità a norma del can. 1625;
3° contro una sentenza passata in giudicato;
4° contro il decreto del giudice o una sentenza interlocutoria, che non abbiano valore di sentenza definitiva,a meno che non lo si faccia insieme all'appello contro la sentenza definitiva;
5° contro una sentenza o un decreto in una causa nella quale il diritto stabilisce si debba definire la questione con la massima celerità.
Can. 1630 - § 1. L'appello deve essere interposto avanti al giudice che ha emesso la sentenza, nel termine perentorio di quindici giorni utili dalla notizia della pubblicazione della sentenza.
§ 2. Se l'appello è fatto a voce, il notaio lo rediga per iscritto avanti allo stesso appellante.
Can. 1631 - Se insorge una questione sul diritto di appello, la esamini con la massima celerità il tribunale di appello secondo le norme del processo contenzioso orale.
Can. 1632 - § 1. Se nell'appello non è indicato a quale tribunale esso è diretto, si presume fatto al tribunale di cui ai cann. 1438 e 1439.
§ 2. Se l'altra parte ricorre ad un tribunale di appello diverso, esamina la causa il tribunale superiore in grado, salvo il can. 1415.
Can.1633 - L'appello deve essere proseguito avanti al giudice al quale è diretto entro un mese dalla sua interposizione, a meno che il giudice che ha emesso la sentenza non abbia stabilito alla parte un tempo più lungo per la prosecuzione.
Can. 1634 - § 1. Per la prosecuzione dell'appello si richiede e basta che la parte invochi il ministero del giudice superiore perché corregga la sentenza impugnata, allegando copia di questa sentenza e indicando le ragioni dell'appello.
§ 2. Che se la parte non possa ottenere entro il tempo utile copia della sentenza impugnata dal tribunale che l'ha emessa, nel frattempo non decorrono i termini, e l'impedimento va segnalato al giudice di appello, il quale obbligherà con precetto il giudice che ha emesso la sentenza ad adempiere al più presto il suo dovere.
§ 3. Nel frattempo il giudice che ha emesso la sentenza deve trasmettere al giudice di appello gli atti a norma del can. 1474.
Can. 1635 - Trascorsi inutilmente i fatalia per l'appello sia avanti al giudice che ha emesso la sentenza sia avanti al giudice di appello, si ritiene abbandonato l'appello.
Can. 1636 - § 1. L'appellante può rinunciare all'appello con gli effetti di cui al can. 1525.
§ 2. Se l'appello fu interposto dal difensore del vincolo o dal promotore di giustizia, la rinuncia può essere fatta, a meno che la legge non stabilisca altrimenti, dal difensore del vincolo o dal promotore di giustizia del tribunale d'appello.
Can. 1637 - § 1. L'appello fatto dall'attore vale anche per il convenuto e viceversa.
§ 2. Se sono parecchi i convenuti o gli attori, e da uno o contro uno di essi soltanto viene impugnata la sentenza, l'impugnazione si considera fatta da tutti e contro tutti ogni qualvolta la cosa richiesta sia indivisibile o l'obbligo in solido.
§ 3. Se l'appello è interposto da una parte su qualche capitolo della sentenza, la parte avversa, benché i fatalia per l'appello siano trascorsi, può incidentalmente appellare sugli altri capitoli entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data in cui le fu notificato l'appello principale.
§ 4. Salvo non costi altro, l'appello si presume fatto contro tutti i capitoli della sentenza.
Can. 1638 - L'appello sospende l'esecuzione della sentenza.
Can. 1639 - § 1. Salvo il disposto del can. 1683, nel grado di appello non può essere ammessa una nuova causa per la domanda, neppure sotto forma di cumulazione per ragioni di utilità; pertanto la contestazione della lite può riferirsi esclusivamente alla conferma o alla riforma della prima sentenza in tutto o in parte.
§ 2. Nuove prove poi sono ammesse soltanto a norma del can 1600.
Can. 1640 - Nel grado d'appello si deve procedere allo stesso modo che in prima istanza, salve le debite proporzioni; ma, se non si debbano eventualmente completare le prove, si addivenga alla discussione e alla sentenza immediatamente dopo la contestazione della lite fatta a norma dei cann. 1513, § 1 e 1639, § 1.