LIBRO VII
I PROCESSI
PARTE II
IL GIUDIZIO CONTENZIOSO
SEZIONE I
IL GIUDIZIO CONTENZIOSO ORDINARIO
Titolo VI
La pubblicazione degli atti, la conclusione in causa e la discussione della causa
Can. 1598 - § 1. Acquisite le prove, il giudice con decreto deve permettere alle parti e ai loro avvocati, sotto pena di nullità, di prendere visione degli atti loro ancora sconosciuti presso la cancelleria del tribunale; anzi agli avvocati che lo chiedano si può anche dare copia degli atti; ma nelle cause che riguardano il bene pubblico il giudice, per evitare pericoli gravissimi, può decidere, garantendo tuttavia sempre ed integralmente il diritto alla difesa, che qualche atto non sia fatto conoscere a nessuno.
§ 2. Per completare le prove le parti possono presentarne altre al giudice; acquisite le quali, se necessario a parere del giudice, avrà nuovamente luogo il decreto di cui al § 1.
Can. 1599 - § 1. Espletato tutto quanto riguarda le prove da produrre, si addiviene alla conclusione in causa.
§ 2. Questa conclusione si ha ogniqualvolta o le parti dichiarano di non aver null'altro da addurre, o il tempo utile stabilito dal giudice per produrre le prove è trascorso, o il giudice dichiara di ritenere sufficientemente istruita la causa.
§ 3. Sulla compiuta conclusione in causa, in qualunque modo essa sia avvenuta, il giudice emetta un decreto.
Can. 1600 - § 1. Dopo la conclusione in causa il giudice può convocare ancora gli stessi o altri testimoni, oppure ordinare altre prove che in precedenza non furono richieste, soltanto:
1° nelle cause in cui si tratta del solo bene privato delle parti, se tutte le parti vi consentano;
2° nelle altre cause, udite le parti e purché vi sia una ragione grave e venga rimosso qualsiasi pericolo di frode o di subornazione;
3° in tutte le cause, ogni qualvolta è probabile che, se la nuova prova non sia ammessa, si avrà una sentenza ingiusta per le ragioni di cui al can. 1645, § 2, nn. 1-3.
§ 2. Il giudice può inoltre ordinare o ammettere che sia prodotto un documento, che, senza colpa dell'interessato, non poté essere prodotto in precedenza.
§ 3. La nuove prove siano pubblicate, osservato il can. 1598, § 1.
Can. 1601 - Fatta la conclusione in causa, il giudice stabilisca un congruo spazio di tempo per presentare le difese o le osservazioni.
Can. 1602 - § 1. Difese e osservazioni siano scritte, a meno che il giudice, d'accordo con le parti, non reputi sufficiente il dibattimento durante la seduta del tribunale.
§ 2. Se le difese con i documenti principali vengono stampati, è richiesta la licenza previa del giudice, salvo l'obbligo del segreto se ve ne sia alcuno.
§ 3. Per l'ampiezza della difesa, il numero degli esemplari ed altri particolari del genere, si osservi il regolamento del tribunale.
Can. 1603 - § 1. Comunicate vicendevolmente le difese e le osservazioni, all'una e all'altra parte è consentito presentare delle risposte entro un breve spazio di tempo stabilito dal giudice.
§ 2. Le parti abbiano questo diritto una sola volta, a meno che al giudice per una causa grave non sembri lo si debba concedere un'altra volta; in tal caso allora la concessione fatta ad una parte si intenda fatta anche all'altra.
§ 3. Il promotore di giustizia e il difensore del vincolo hanno diritto di replicare nuovamente alle risposte delle parti.
Can. 1604 - § 1. E' assolutamente proibito alle parti, ai loro avvocati o anche ad altri di dare al giudice informazioni, che rimangano fuori dagli atti di causa.
§ 2. Se la discussione della causa è fatta per iscritto, il giudice può stabilire che vi sia durante la seduta del tribunale un moderato dibattimento orale per mettere in chiaro alcune questioni.
Can. 1605 - Al dibattimento orale di cui ai cann. 1602, § 1 e 1604, § 2, sia presente il notaio al fine di riferire immediatamente per scritto, se il giudice lo ordini o la parte lo chieda e il giudice acconsenta, sulle cose discusse e decise.
Can. 1606 - Se le parti abbiano trascurato di preparare in tempo utile la loro difesa o si rimettano alla scienza e coscienza del giudice, questi, se dagli atti e da quanto è stato dimostrato ritenga palesemente provata la causa, potrà immediatamente pronunciare la sentenza, dopo aver tuttavia richiesto le osservazioni del promotore di giustizia e del difensore del vincolo, se intervengono nel giudizio.
Titolo VII
I pronunciamenti del giudice
Can. 1607 - La causa trattata per via giudiziaria, se è principale viene decisa dal giudice con sentenza definitiva; se è incidentale con sentenza interlocutoria, fermo restando il disposto del can. 1589, § 1.
Can. 1608 - § 1. Per pronunciare una sentenza qualsiasi si richiede nell'animo del giudice la certezza morale su quanto deve decidere con essa.
§ 2. Il giudice deve attingere questa certezza dagli atti e da quanto è stato dimostrato.
§ 3. Il giudice deve poi valutare le prove secondo la sua coscienza, ferme restando le disposizioni della legge su l'efficacia di talune prove.
§ 4. Il giudice che non abbia potuto conseguire quella certezza, sentenzi che non consta del diritto dell'attore e prosciolga il convenuto, a meno che non si tratti di una causa che gode il favore del diritto, nel qual caso si deve pronunciare a favore della medesima.
Can. 1609 - § 1. Nel tribunale collegiale, il presidente del collegio stabilisca il giorno e l'ora in cui i giudici devono ritrovarsi per la decisione, e salvo una causa peculiare non suggerisca altrimenti, la riunione si tenga nella sede stessa del tribunale.
§ 2. Fissata la data della riunione, i singoli giudici portino per iscritto le loro conclusioni in merito alla causa e le ragioni sia in diritto sia in fatto, sulla base delle quali sono pervenuti alle rispettive conclusioni; queste conclusioni, da mantenere sotto segreto, siano allegate agli atti di causa.
§ 3. Dopo aver invocato il Nome di Dio, esposte per ordine le conclusioni dei singoli secondo la precedenza, in modo tuttavia che si abbia sempre inizio con il ponente o relatore della causa, si apra la discussione sotto la guida del presidente del tribunale, soprattutto per concordare insieme ciò che si deve stabilire nella parte dispositiva della sentenza.
§ 4. Nella discussione poi a ciascuno è permesso di recedere dalla sua precedente conclusione. Il giudice tuttavia che non intende accedere alla decisione degli altri può esigere che, se vi sia l'appello, le sue conclusioni siano trasmesse al tribunale superiore.
§ 5. Che se i giudici o non vogliono o non possono addivenire a sentenza nella prima discussione, la decisione può essere differita ad una nuova riunione da tenersi non oltre una settimana, a meno che a norma del can. 1600 non si debba completare l'istruttoria della causa.
Can. 1610 - § 1. Se il giudice è unico scriverà lui stesso la sentenza.
§ 2. Nel tribunale collegiale è il ponente o relatore a scrivere la sentenza, desumendo le motivazioni da quelle addotte dai singoli giudici durante la discussione, a meno che i giudici a maggioranza non abbiano stabilito le motivazioni da preferirsi; la sentenza infine dovrà essere sottoposta alla approvazione dei singoli giudici.
§ 3. La sentenza deve essere pubblicata non oltre un mese dal giorno in cui la causa fu decisa, a meno che, nel tribunale collegiale, i giudici per una grave ragione non abbiano stabilito un tempo più lungo.
Can. 1611 - La sentenza deve:
1° definire la controversia discussa avanti al tribunale, dando una congrua risposta ai singoli dubbi;
2° determinare quali siano gli obblighi delle parti sorti dal giudizio, e in quale modo debbano essere adempiuti;
3° esporre le ragioni ossia i motivi, in diritto e in fatto, sui quali si fonda la parte dispositiva della sentenza;
4° decidere sulle spese processuali.
Can. 1612 - § 1. E' necessario che la sentenza, dopo l'invocazione del Nome di Dio, esprima per ordine quale sia il giudice o il tribunale; chi sia l'attore, la parte convenuta, il procuratore, indicandone correttamente i nominativi e i domicili, chi sia il promotore di giustizia e il difensore del vincolo, se ebbero parte nel giudizio.
§ 2. Deve quindi riferire brevemente la fattispecie con le conclusioni delle parti e la formulazione dei dubbi.
§ 3. A queste cose faccia seguito la parte dispositiva della sentenza, premesse le ragioni sulle quali si regge.
§ 4. Si chiuda con l'indicazione del giorno e del luogo in cui fu pronunciata, con le firme del giudice, o, se il tribunale è collegiale, di tutti i giudici e del notaio.
Can. 1613 - Le regole sopra riferite circa la sentenza definitiva, devono essere adattate anche all'interlocutoria.
Can. 1614 - La sentenza sia al più presto pubblicata, indicati i modi secondo i quali la si può impugnare; essa non ha alcun valore prima della pubblicazione, anche se la parte dispositiva, permettendolo il giudice, fu resa nota alle parti.
Can. 1615 - La pubblicazione o intimazione della sentenza può avvenire o dandone un esemplare alle parti o ai loro procuratori, oppure trasmettendo ai medesimi l'esemplare stesso a norma del can. 1509.
Can. 1616 - § 1. Se nel testo della sentenza sia sfuggito un errore di calcolo o vi sia stato un errore materiale nella trascrizione della parte dispositiva oppure nel riferire i fatti o le petizioni delle parti o sia stato omesso quanto richiede il can 1612, § 4, la sentenza deve essere corretta o completata dal tribunale stesso che l'ha emanata, sia ad istanza della parte sia d'ufficio, udite tuttavia le parti e con decreto apposto in calce alla sentenza.
§ 2. Se una parte fa opposizione, la questione incidentale sia definita per decreto.
Can. 1617 - Tutti gli altri pronunciamenti del giudice oltre alla sentenza, sono decreti, che, salvo non siano mere ordinanze, non hanno valore, se non esprimano almeno sommariamente i motivi oppure rinviino ai motivi espressi in un altro atto.
Can. 1618 - La sentenza interlocutoria o il decreto hanno valore di sentenza definitiva se impediscono il giudizio o pongono fine al giudizio stesso o ad un grado di esso, nei riguardi di almeno una delle parti in causa.