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CODICE DI DIRITTO CANONICO: INDICE

LIBRO VII
I PROCESSI

PARTE II
IL GIUDIZIO CONTENZIOSO

SEZIONE I

IL GIUDIZIO CONTENZIOSO ORDINARIO

Titolo V

Le cause incidentali

Can. 1587 - Si ha una causa incidentale ogni qualvolta, cominciato il giudizio con la citazione, viene proposta una questione, la quale, benché non contenuta espressamente nel libello introduttorio della lite, risulta tuttavia così pertinente alla causa da dover essere per lo più risolta prima della questione principale.

Can. 1588 - La causa incidentale si propone per iscritto o a voce, indicato il nesso che intercorre tra essa e la causa principale, avanti al giudice competente e decidere la causa principale.

Can. 1589 - § 1. Il giudice, accolta la domanda e udite le parti, decida con la massima celerità se la questione incidentale proposta sembri aver fondamento ed essere connessa al giudizio principale, oppure se la si debba respingere fin da principio; e, posto che l'ammetta, se sia di tal gravità da dover essere risolta con sentenza interlocutoria oppure con decreto.

§ 2. Se poi giudichi non doversi risolvere la questione incidentale prima della sentenza definitiva, stabilisca che di essa si tenga conto quando si deciderà la causa principale.

Can. 1590 - § 1. Se la questione incidentale deve essere risolta con sentenza, si osservino le norme circa il processo contenzioso orale, a meno che il giudice non ritenga diversamente, attesa la gravità della cosa.

§ 2. Se poi la questione incidentale deve essere risolta con decreto, il tribunale può affidare la cosa a un uditore o al presidente.

Can. 1591 - Prima che si concluda la causa principale il giudice o il tribunale possono, intervenendo una ragione giusta, revocare o riformare il decreto o la sentenza interlocutoria, sia ad istanza di una parte, sia d'ufficio, udite le parti.

Capitolo I

LE PARTI CHE NON SI PRESENTANO IN GIUDIZIO

Can. 1592 - § 1. Se la parte convenuta citata non si presentò in giudizio né scusò idoneamente la sua assenza, o non rispose a norma del can. 1507, § 1, il giudice la dichiari assente dal giudizio e decida che la causa, osservato quanto è prescritto, proceda fino a sentenza definitiva e alla sua esecuzione.

§ 2. Prima che si emani il decreto di cui al § 1, deve constatare, anche a mezzo di una nuova citazione se è necessario, che la citazione legittimamente fatta pervenne in tempo utile alla parte convenuta.

Can. 1593 - § 1. La parte convenuta se in seguito si presenti in giudizio o abbia risposto prima della decisione della causa, può addurre conclusioni e prove, fermo restando il disposto del can. 1600; il giudice eviti però che il giudizio si protragga di proposito con ritardi troppo lunghi e non necessari.

§ 2. Benché non si sia presentata in giudizio né abbia risposto prima della decisione della causa, può servirsi delle impugnazioni contro la sentenza; se poi provi di essere stata trattenuta da un legittimo impedimento, che senza sua colpa non le fu possibile dimostrare, può anche servirsi della querela di nullità.

Can. 1594 - Se l'attore non comparve nel giorno ed ora fissati per la contestazione della lite né addusse idonea scusa:

            1° il giudice lo citi una seconda volta;

            2° se l'attore non obbedì alla nuova citazione, si presume abbia rinunciato all'istanza a norma dei cann. 1524-1525;

            3° se in seguito voglia intervenire nel processo, si osservi il can. 1593.

Can. 1595 - § 1. La parte assente dal giudizio, sia l'attore sia il convenuto, che non abbia dimostrato di avere un giusto impedimento, è obbligata sia a pagare le spese della lite che furono fatte a motivo della sua assenza, sia anche, se necessario, a indennizzare l'altra parte.

§ 2. Se l'attore e il convenuto furono assenti dal giudizio, sono solamente tenuti all'obbligo di pagare le spese della lite.

Capitolo II

L'INTERVENTO DI UN TERZO NELLA CAUSA

Can. 1596 - § 1. Chi ne abbia interesse può essere ammesso ad intervenire nella causa, in qualunque istanza della lite, sia come parte a difendere il proprio diritto, sia accessoriamente ad aiutare una delle parti contendenti.

§ 2. Ma per essere ammesso deve presentare al giudice prima della conclusione della causa un libello, in cui brevemente dimostri il proprio diritto d'intervenire.

§ 3. Chi interviene nella causa deve essere ammesso in quello stadio in cui essa si trova, dopo avergli assegnato un termine breve e perentorio per presentare le sue prove, se la causa sia giunta alla fase probatoria.

Can. 1597 - Il giudice, udite le parti, deve chiamare in giudizio un terzo, del quale sembri necessario l'intervento.