LIBRO VII
I PROCESSI
PARTE II
IL GIUDIZIO CONTENZIOSO
SEZIONE I
IL GIUDIZIO CONTENZIOSO ORDINARIO
Titolo IX
La cosa giudicata e la restitutio in integrum
Capitolo I
LA COSA GIUDICATA
Can. 1641 - Fermo restando il disposto del can. 1643, la cosa passa in giudicato:
1° se tra le medesime parti ci furono due sentenze conformi sulla stessa richiesta e per lo stesso motivo;
2° se l'appello contro la sentenza non fu interposto entro il tempo utile;
3° se in grado di appello l'istanza andò perenta o si rinunciò ad essa;
4° se fu emessa una sentenza definitiva contro la quale non è dato appello a norma del can. 1629.
Can. 1642 - § 1. La cosa passata in giudicato gode della stabilità del diritto e non può essere direttamente impugnata se non a norma del can. 1645, § 1.
§ 2. La stessa fa legge tra le parti e permette un'azione di giudicato e un'eccezione di cosa giudicata, la quale può anche essere dichiarata d'ufficio dal giudice per impedire una nuova introduzione della stessa causa.
Can. 1643 - Le cause sullo stato delle persone, non escluse le cause per la separazione dei coniugi, non passano mai in giudicato.
Can. 1644 - § 1. Se furono emesse due sentenze conformi in una causa sullo stato delle persone, si può adire il tribunale di appello in qualsiasi momento, adducendo nuove e gravi prove o argomenti entro il termine perentorio di trenta giorni da quando l'impugnazione fu proposta. Il tribunale di appello poi entro un mese dalla presentazione delle nuove prove e degli argomenti deve stabilire con decreto se la nuova proposizione della causa si debba ammettere o no.
§ 2. L'appello al tribunale superiore per ottenere la nuova proposizione della causa non sospende l'esecuzione della sentenza a meno che la legge non stabilisca altrimenti oppure il tribunale d'appello non ordini la sospensione a norma del can. 1650, § 3.
Capitolo II
LA RESTITUTIO IN INTEGRUM
Can. 1645 - § 1. Contro una sentenza che sia passata in giudicato, purché consti palesemente della sua ingiustizia, si dà la restitutio in integrum.
§ 2. Non si ritiene che consti palesemente l'ingiustizia, se non quando:
1° la sentenza si appoggia talmente a prove successivamente trovate false, che senza di esse la parte dispositiva della sentenza non regga;
2° furono in seguito scoperti documenti che dimostrano senza incertezza fatti nuovi e che esigono una decisione contraria;
3° la sentenza fu emessa per dolo di una parte e a danno dell'altra;
4° fu evidentemente trascurato il disposto di una legge che non sia semplicemente procedurale;
5° la sentenza va contro una precedente decisione passata in giudicato.
Can. 1646 - § 1. La restitutio in integrum per i motivi di cui al can. 1645, § 2, nn.1-3, deve essere chiesta al giudice che ha emesso la sentenza entro tre mesi, da computarsi a partire dal giorno in cui venne a conoscenza degli stessi motivi.
§ 2. La restitutio in integrum per i motivi di cui al can. 1645, § 2, nn. 4-5, deve essere chiesta al tribunale di appello entro tre mesi dalla notizia della pubblicazione della sentenza; che se nel caso di cui al can. 1645, § 2, n. 5, la notizia della precedente decisione si abbia più tardi, il termine decorre da questa data.
§ 3. I termini di cui sopra non decorrono per tutto il tempo in cui la persona lesa è di età minore.
Can. 1647 - § 1. La richiesta di restitutio in integrum sospende l'esecuzione della sentenza non ancora intrapresa.
§ 2. Se tuttavia da probabili indizi ci sia il sospetto che la richiesta fu fatta per porre ritardi all'esecuzione, il giudice può decidere che la sentenza sia mandata ad esecuzione, assegnata tuttavia un'idonea cauzione a chi chiede la restitutio , sicché non abbia danni se questa gli sia concessa.
Can. 1648 - Concessa la restitutio in integrum il giudice deve sentenziare sul merito della causa.