LIBRO VII
I PROCESSI
PARTE II
IL GIUDIZIO CONTENZIOSO
SEZIONE I
IL GIUDIZIO CONTENZIOSO ORDINARIO
Titolo IV
Le prove
Can. 1526 - § 1. L'incombenza di fornire le prove tocca a chi asserisce.
§ 2. Non necessitano di prova:
1° ciò che dalla legge stessa si presume;
2° i fatti asseriti da uno dei contendenti ed ammessi dall'altro, a meno che ciò nonostante la prova non sia esigita dal diritto o dal giudice.
Can. 1527 - § 1. Possono essere addotte prove di qualunque genere, che sembrino utili per esaminare la causa e siano lecite.
§ 2. Se una parte fa istanza perché una prova rifiutata dal giudice venga ammessa, il giudice definisca la cosa con la massima celerità.
Can. 1528 - Se una parte o un testimone si rifiutano di comparire per rispondere avanti al giudice, è consentito udirli anche tramite un laico designato dal giudice, o richiedere la loro deposizione avanti a un pubblico notaio o in qualunque altro modo legittimo.
Can. 1529 - Il giudice non proceda a raccogliere le prove prima della contestazione della lite se non per una causa grave.
Capitolo I
LE DICHIARAZIONI DELLE PARTI
Can. 1530 - Il giudice per scoprire più adeguatamente la verità può sempre interrogare le parti; anzi lo deve fare su istanza di una parte o per provare un fatto sul quale è di pubblico interesse togliere ogni dubbio.
Can. 1531 - § 1. La parte legittimamente interrogata deve rispondere e dire integralmente la verità.
§ 2. Che se si rifiuta di rispondere, spetta al giudice valutare che cosa se ne può dedurre per la prova dei fatti.
Can. 1532 - Nei casi in cui è in causa il bene pubblico, il giudice faccia fare alle parti il giuramento di dire o almeno di avere detto la verità, a meno che una causa grave non suggerisca altro; negli altri casi può farlo a sua prudente discrezione.
Can. 1533 - Le parti, il promotore di giustizia e il difensore del vincolo possono presentare al giudice dei punti sui quali la parte sia interrogata.
Can. 1534 - Circa l'interrogatorio delle parti si osservino proporzionalmente le regole stabilite per i testimoni nei cann. 1548, § 2, n. 1, 1558-1565.
Can. 1535 - L'asserzione di un fatto circa la materia stessa del giudizio, resa per iscritto o oralmente da una parte contro di sé avanti al giudice competente, sia spontaneamente sia a domanda del giudice, è una confessione giudiziale.
Can. 1536 - § 1. La confessione giudiziale di una parte, se si tratta di qualche affare privato e non è in causa il bene pubblico, libera le altre parti dall'onere della prova.
§ 2. Nelle cause poi che riguardano il bene pubblico la confessione giudiziale e le dichiarazioni delle parti che non siano confessioni, possono aver forza probante, da valutarsi dal giudice insieme a tutte le altre circostanze della causa, ma non si può attribuire loro forza di prova piena se non si aggiungano altri elementi ad avvalorarle in modo definitivo.
Can. 1537 - Spetta al giudice, soppesate tutte le circostanze, decidere qual valore dare alla confessione extragiudiziale prodotta in giudizio.
Can. 1538 - La confessione o qualsiasi altra dichiarazione della parte manca assolutamente di forza probante se consti che essa fu pronunciata per errore di fatto o fu estorta con la violenza o con timore grave.
Capitolo II
PROVA DOCUMENTALE
Can. 1539 - In ogni genere di giudizio è ammessa la prova per via di documenti sia pubblici sia privati.
Art. 1
Natura e forza probante dei documenti
Can. 1540 - § 1. Sono documenti pubblici ecclesiastici quelli rilasciati da una persona pubblica nell'esercizio del suo compito nella Chiesa, osservate le formalità stabilite nel diritto.
§ 2. Sono documenti pubblici civili quelli che sono ritenuti tali secondo le leggi di ciascun luogo.
§ 3. Tutti gli altri documenti sono privati.
Can. 1541 - Salvo che non si dimostri irrefragabilmente altro con argomenti contrari ed evidenti, i documenti pubblici fanno fede di ciò che in essi è direttamente e principalmente affermato.
Can. 1542 - Il documento privato, sia riconosciuto dalla parte, sia ammesso dal giudice, ha contro il suo autore o chi l'ha sottoscritto e gli aventi causa da essi, la stessa forza probante della confessione extragiudiziale; contro estranei ha la stessa forza probante delle dichiarazioni delle parti che non siano confessioni, a norma del can. 1536, § 2.
Can. 1543 - Se i documenti appaiono cancellati, corretti, interpolati o guasti per altro difetto, spetta al giudice decidere se ed in qual conto tali documento si debbano tenere.
Art. 2
Produzione dei documenti
Can. 1544 - I documenti non hanno forza probante in giudizio, se non siano originali o esibiti in esemplare autentico e consegnati alla cancelleria del tribunale, perché possano essere esaminati dal giudice e dalla parte avversa.
Can. 1545 - Il giudice può ordinare che sia esibito nel processo un documento comune ad entrambe le parti.
Can. 1546 - § 1. Nessuno è tenuto a produrre documenti, anche se comuni, che non possono essere esibiti senza pericolo di danno a norma del can. 1548, § 2, n. 2, o senza pericolo di violazione del segreto che si deve mantenere.
§ 2. Se tuttavia è possibile descrivere almeno una piccola parte del documento e produrla in esemplare senza gli inconvenienti menzionati, il giudice può ordinarne l'esibizione.
Capitolo III
TESTIMONI E TESTIMONIANZE
Can. 1547 - In qualsiasi causa è ammessa la prova tramite testimoni, sotto la direzione del giudice.
Can. 1548 - § 1. I testimoni devono confessare la verità al giudice che legittimamente li interroghi.
§ 2. Salvo il disposto del can. 1550, § 2, n. 2, sono liberati dal dovere di rispondere:
1° i chierici per quanto fu loro manifestato in ragione del sacro ministero; pubblici magistrati, i medici, le ostetriche, gli avvocati, i notai e altri che sono tenuti al segreto d'ufficio anche in ragione del consiglio dato, per quanto riguarda gli affari soggetti a questo segreto;
2° coloro che dalla propria testimonianza temano per sé o per il coniuge o per i consanguinei o gli affini più vicini infamia, pericolosi maltrattamenti o altri gravi mali.
Art. 1
Chi può essere testimone
Can. 1549 - Tutti possono essere testimoni, a meno che non siano espressamente riprovati dal diritto in tutto o in parte.
Can. 1550 - § 1. Non siano ammessi a fare da testimone i minori al di sotto dei quattordici anni e i deboli di mente; potranno tuttavia essere uditi per decreto del giudice, con il quale se ne dichiari l'opportunità.
§ 2. Si reputano incapaci:
1° le parti in causa o coloro che compaiono in giudizio a loro nome, il giudice o i suoi assistenti, l'avvocato e gli altri che assistono o abbiano assistito le parti nella stessa causa;
2° i sacerdoti per quanto concerne tutto ciò che fu loro rivelato nella confessione sacramentale, anche se il penitente ne richieda la manifestazione; anzi, tutto ciò che da chiunque ed in qualunque modo fu udito in occasione della confessione non può essere recepito neppure come indizio di verità.
Art. 2
Presentazione ed esclusione dei testimoni
Can. 1551 - La parte che ha fatto venire in giudizio un testimone può rinunciare alla sua escussione; ma la parte avversa può chiedere che ciononostante il teste sia interrogato.
Can. 1552 - § 1. Quando si chiede la prova tramite testimoni, siano indicati al tribunale i loro nomi e il domicilio.
§ 2. Si esibiscano, entro il termine stabilito dal giudice, i punti degli argomenti sui quali si chiede l'interrogatorio dei testimoni; altrimenti si ritenga abbandonata la richiesta.
Can. 1553 - Spetta al giudice limitare il numero troppo grande dei testimoni.
Can. 1554 - Prima che i testimoni siano interrogati, dei loro nominativi siano informate le parti; che se ciò, a prudente valutazione del giudice, non sia possibile senza grave difficoltà, lo si faccia almeno prima della pubblicazione delle deposizioni testimoniali.
Can. 1555 - Fermo restando il disposto del can. 1550, una parte può chiedere che un testimone sia escluso, se sia dimostrata una giusta causa per l'esclusione prima dell'escussione del medesimo.
Can. 1556 - La citazione del testimone avviene con un decreto del giudice legittimamente notificato.
Can. 1557 - Il testimone regolarmente citato compaia o renda nota al giudice la causa della sua assenza.
Art. 3
L'esame dei testimoni
Can. 1558 - § 1. I testimoni devono essere interrogati nella sede stessa del tribunale, salvo diverso parere del giudice.
§ 2. I Cardinali, i Patriarchi, i Vescovi e quelli che secondo il diritto del loro paese godono di egual beneficio, siano uditi nel luogo da loro stessi prescelto.
§ 3. Il giudice decida dove devono essere uditi coloro ai quali, per la distanza, la malattia o altro impedimento, sia impossibile o difficile raggiungere la sede del tribunale, ferme restando le disposizioni dei cann. 1418 e 1469, § 2.
Can. 1559 - Le parti non possono assistere all'esame dei testimoni, a meno che il giudice non abbia ritenuto di doverle ammettere. Possono tuttavia assistervi i loro avvocati o procuratori, a meno che il giudice per circostanze di cose e di persone non abbia ritenuto doversi procedere in segreto.
Can. 1560 - § 1. I testimoni devono essere esaminati uno ad uno separatamente.
§ 2. Se i testimoni sono discordi in cosa grave tra di loro o con una parte, il giudice può riunire tra loro o mettere a confronto coloro che sono in contraddizione, rimossi, per quanto è possibile, dissidi e scandalo.
Can. 1561 - L'esame del testimone viene fatto dal giudice, o da un suo delegato o uditore, che deve essere assistito dal notaio; di conseguenza le parti, il promotore di giustizia, il difensore del vincolo, o gli avvocati che intervengano nell'esame, se hanno altre domande da fare al testimone, non le facciano al testimone ma al giudice o a chi ne fa le veci, perché le rivolga lui stesso, salvo che la legge particolare non disponga altrimenti.
Can. 1562 - § 1. Il giudice ricordi al teste il grave obbligo di dire tutta e sola la verità.
§ 2. Il giudice faccia giurare il testimone secondo il can. 1532; che se il testimone si rifiuti di prestarlo, lo ascolti senza che abbia giurato.
Can. 1563 - Il giudice verifichi innanzitutto l'identità del testimone; domandi quale rapporto egli abbia con le parti, e facendogli specificare domande sulla causa, lo interroghi anche sulle fonti della sua conoscenza e quando precisamente seppe le cose che asserisce.
Can. 1564 - Le domande siano brevi, appropriate all'intelligenza di colui che deve essere interrogato, non includano più elementi insieme, non siano cavillose, non siano subdole, non suggeriscano la risposta, escludano qualunque offesa e riguardino la causa di cui si tratta.
Can. 1565 - § 1. Non si comunichino in precedenza ai testimoni le domande.
§ 2. Se tuttavia la materia su cui si deve deporre è così lontana nella memoria da non poter essere affermata con certezza dal testimone senza essergli precedentemente richiamata, il giudice, quando ritenga che lo si possa fare senza pericolo, prevenga il testimone su qualche particolare.
Can. 1566 - I testimoni facciano la testimonianza a voce, senza leggere, a meno che non si tratti di dati numerici o di conti; in tal caso potranno consultare gli appunti che abbiano portato con sé.
Can. 1567 - § 1. La risposta deve essere immediatamente redatta per iscritto dal notaio e deve riferire le stesse parole della testimonianza prodotta, almeno per quanto concerne direttamente la materia del giudizio.
§ 2. Può essere ammesso l'uso del magnetofono, purché le risposte siano successivamente trascritte e firmate, se possibile, da coloro che hanno deposto.
Can. 1568 - Il notaio riferisca in atti sul giuramento fatto, dispensato o rifiutato, sulla presenza delle parti, sulle domande aggiunte d'ufficio e in genere su tutti i fatti degni di menzione eventualmente accaduti durante l'escussione dei testimoni.
Can. 1569 - § 1. Al termine dell'interrogatorio si deve leggere al testimone quanto della sua deposizione il notaio redasse per iscritto o fargli ascoltare al magnetofono ciò che fu registrato, concedendogli facoltà di aggiungere, sopprimere, correggere e variare.
§ 2. Infine il testimone, il giudice e il notaio devono sottoscrivere l'atto.
Can. 1570 - I testimoni, benché già esaminati, potranno, ad istanza della parte o d'ufficio, prima che gli atti o le testimonianze siano pubblicate, essere nuovamente chiamati a testimoniare, se il giudice lo ritenga necessario o vantaggioso, purché non vi sia pericolo di qualsiasi segreta intesa o di corruzione.
Can. 1571 - Ai testimoni, secondo un'equa tassazione stabilita dal giudice, si devono rifondere sia le spese fatte sia il guadagno che essi persero per rendere la testimonianza.
Art. 4
Forza probante delle testimonianze
Can. 1572 - Nella valutazione delle testimonianze, il giudice, dopo aver richiesto, se necessario, le lettere testimoniali, prenda in considerazione:
1° quale sia la condizione e l'onestà della persona;
2° se la testimonianza è fatta per conoscenza propria, soprattutto per aver veduto o udito personalmente, oppure in base alla propria opinione, per fama o per averlo udito da altri;
3° se il testimone sia costante e fermamente coerente con se stesso, oppure sia variabile, insicuro o dubbioso;
4° se abbia contestimoni su quanto ha deposto, e sia confermato o no da altri elementi di prova.
Can. 1573 - La deposizione di un solo testimone non può fare fede piena, a meno che non si tratti di un testimone qualificato che deponga su cose fatte d'ufficio, o le circostanze di cose e di persone suggeriscano altro.
Capitolo IV
I PERITI
Can. 1574 - Ci si deve servire dell'opera dei periti ogniqualvolta, secondo il disposto del diritto o del giudice è necessario il loro esame o il parere, fondato sulle regole della pratica e della scienza, per provare qualche fatto o per conoscere la vera natura di una cosa.
Can. 1575 - Spetta al giudice nominare i periti, udite le parti o su loro proposta, oppure, se del caso, accettare relazioni già fatte da altri periti.
Can. 1576 - I periti vengono esclusi o possono essere ricusati per le stesse cause per le quali sono esclusi i testimoni.
Can. 1577 - § 1. Il giudice, atteso quanto i contendenti abbiano eventualmente prodotto, definisca con suo decreto i singoli punti sui quali si deve svolgere l'opera del perito.
§ 2. Al perito devono essere trasmessi gli atti di causa e gli altri documenti e sussidi di cui può aver bisogno per eseguire correttamente e fedelmente il suo compito.
§ 3. Il giudice, udito il perito stesso, stabilisca il tempo entro il quale dovrà essere espletato l'esame e presentata la relazione.
Can. 1578 - § 1. I periti facciano ciascuno la propia relazione distinta da quella degli altri, a meno che il giudice non ordini che se ne faccia una sola che i singoli periti dovranno sottoscrivere; se ciò avvenga, si annotino diligentemente le differenze dei pareri, se ce ne fossero.
§ 2. I periti devono indicare con chiarezza con quali documenti o in quali modi idonei abbiano accertato l'identità delle persone, delle cose o dei luoghi, secondo quale metodo e criterio abbiano proceduto nell'espletare il compito loro richiesto, e soprattutto su quali argomenti si fondino le loro conclusioni.
§ 3. Il perito può essere convocato dal giudice perché fornisca le spiegazioni che sembrino ulteriormente necessarie.
Can. 1579 - § 1. Il giudice valuti attentamente non soltanto le conclusioni dei periti, anche se concordi, ma tutte le altre circostanze della causa.
§ 2. Quando espone le ragioni della decisione, deve esprimere quali argomenti lo hanno indotto ad ammettere o a respingere le conclusioni dei periti.
Can. 1580 - Ai periti devono essere pagate le spese e gli oneri, che il giudice deve stabilire secondo onestà e giustizia, osservato il diritto particolare.
Can. 1581 - § 1. Le parti possono designare periti privati, i quali devono essere approvati dal giudice.
§ 2. Questi, se il giudice li ammette, possono esaminare, nella misura in cui sia necessario, gli atti di causa, e prendere parte all'esecuzione della perizia; possono poi sempre presentare la loro relazione.
Capitolo V
ACCESSO ED ISPEZIONE GIUDIZIARIA
Can. 1582 - Se per la definizione della causa il giudice ritiene opportuno di recarsi in qualche luogo o d'ispezionare qualche cosa, lo stabilisca con un decreto, con cui descriva sommariamente, dopo aver udite le parti, tutto ciò che nell'ispezione deve essergli messo a disposizione.
Can. 1583 - Dell'ispezione fatta si rediga uno strumento.
Capitolo VI
LE PRESUNZIONI
Can. 1584 - La presunzione è la deduzione probabile da un fatto certo di una cosa incerta; è detta iuris la presunzione che viene stabilita dalla legge stessa; è detta hominis quella che è formulata dal giudice.
Can. 1585 - Chi ha dalla sua parte una presunzione iuris , viene liberato dall'onere della prova, che ricade sulla parte avversa.
Can. 1586 - Il giudice non formuli presunzioni, che non sono stabilite dal diritto, se non sulla base di un fatto certo e determinato, direttamente connesso con il fatto che è oggetto della controversia.