LIBRO VII
I PROCESSI
PARTE II
IL GIUDIZIO CONTENZIOSO
SEZIONE I
IL GIUDIZIO CONTENZIOSO ORDINARIO
Titolo I
L'introduzione della causa
Capitolo I
IL LIBELLO INTRODUTTORIO DELLA LITE
Can. 1501 - Il giudice non può esaminare alcuna causa, se non gli venga presentata, a norma dei canoni, una domanda da chi ha interesse o dal promotore di giustizia.
Can. 1502 - Chi vuol convenire qualcuno deve presentare al giudice competente un libello in cui si proponga l'oggetto della controversia e si richieda il ministero del giudice.
Can. 1503 - § 1. Il giudice può ammettere la domanda orale, ogniqualvolta o l'attore sia impedito di presentare il libelli o la causa comporti una ricerca facile e sia di minor importanza.
§ 2. In ambo i casi tuttavia il giudice ordini al notaio di redigere un atto per iscritto, che deve essere letto all'attore e da questi approvato, e che sostituisce a tutti gli effetti di diritto il libello scritto dall'attore.
Can. 1504 - Il libello con il quale s'introduce la lite deve:
1° esprimere avanti a quale giudice la causa viene introdotta, che cosa si chiede e da chi;
2° indicare su quale diritto si fonda l'attore, e almeno per sommi capi fatti e prove per dimostrare quanto è asserito;
3° essere sottoscritta dall'attore o dal suo procuratore, apponendovi giorno, mese e anno, nonché il luogo ove l'attore o il procuratore abitano o dissero di risiedere per ricevere gli atti.
4° indicare il domicilio o il quasi-domicilio del convenuto.
Can. 1505 - § 1. Il giudice unico o il presidente del tribunale collegiale, dopo aver constatato che la cosa è di sua competenza e che all'attore non manca la capacità legittima di stare in giudizio, deve al più presto con un suo decreto ammettere o respingere il libello.
§ 2. Il libello può essere respinto soltanto:
1° se il giudice o il tribunale sono incompetenti;
2° se consta senza dubbio che all'attore manca la capacità legittima di stare in giudizio;
3° se non sono state osservate le disposizioni del can. 1504, nn. 1-3;
4° se è sicuramente manifesto dal libello stesso che la domanda manca di qualunque fondamento, né potrà accadere che alcun fondamento emerga dal processo.
§ 3. Se il libello fu respinto a causa di difetti che possono essere emendati, l'attore può nuovamente esibire allo stesso giudice un altro libello correttamente redatto.
§ 4. Contro la reiezione del libello, la parte ha sempre diritto di interrompere ricorso corredato da motivazioni, entro il tempo utile di dieci giorni o al tribunale d'appello o al collegio se il libello fu respinto dal presidente, la questione poi della reiezione deve essere definito con la massima celerità.
Can. 1506 - Se il giudice entro un mese dalla presentazione del libello non ha emesso il decreto, con il quale ammette o respinge il libello a norma del can. 1505, la parte interessata può fare istanza perché il giudice adempia il suo compito; che se ciononostante il giudice taccia, trascorsi inutilmente dieci giorni dalla data dell'istanza, il libello si consideri ammesso.
Capitolo II
CITAZIONE E INTIMAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI
Can. 1507 - § 1. Nel decreto con il quale si ammette il libello dell'attore, il giudice o il presidente deve chiamare in giudizio ovvero citare le altre parti per la contestazione della lite, stabilendo se debbano rispondere per iscritto o presentandosi davanti a lui per concordare i dubbi. Che se delle risposte scritte veda la necessità di convocare le parti, lo può stabilire con un nuovo decreto.
§ 2. Se il libello si considera accolto a norma del can. 1506, il decreto di citazione in giudizio deve essere dato entro venti giorni dal momento in cui fu fatta l'istanza, di cui in quel canone.
§ 3. Che se le parti contendenti di fatto si presentino davanti al giudice per fare la causa, non c'è bisogno di citazione, ma l'attuario metta agli atti che le parti furono presenti in giudizio.
Can. 1508 - § 1. Il decreto di citazione in giudizio deve essere subito notificato alla parte convenuta e contemporaneamente reso noto agli altri che devono comparire.
§ 2. Alla citazione si aggiunga il libello introduttorio della lite, a meno che il giudice per cause gravi non ritenga che non si debba rendere noto alla parte il libello prima che questa abbia deposto in giudizio.
§ 3. Se si fa causa a una persona che non ha il libero esercizio dei suoi diritti, o la libera amministrazione delle cose in questione, la citazione deve essere intimata, a seconda dei casi, al tutore, al curatore, al procuratore speciale ovvero a chi è tenuto a norma del diritto ad incaricarsi del giudizio a nome della medesima.
Can. 1509 - § 1. La notificazione di citazioni, decreti, sentenze, ed altri atti giudiziari deve essere fatta tramite i servizi postali o in altro modo assolutamente sicuro, osservate le norme stabilite per legge particolare.
§ 2. Del fatto della notificazione e del modo in cui essa fu fatta deve constare agli atti.
Can. 1510 - Il convenuto che si rifiuta di ricevere la scheda di citazione o impedisce alla citazione di raggiungerlo, si consideri legittimamente citato.
Can. 1511- Se la citazione non fu legittimamente notificata, gli atti del processo sono nulli, salvo il disposto del can. 1507, § 3.
Can. 1512 - Notificata legittimamente la citazione o presentatesi le parti davanti al giudice per fare la causa:
1° la cosa cessa di essere integra;
2° la causa diventa propria di quel giudice o di quel tribunale per altro competente, avanti al quale fu introdotta l'azione;
3° la potestà del giudice delegato si rende stabile, di modo che non cessa con il venir meno del diritto del delegante;
4° s'interrompe la prescrizione, a meno che non sia disposto altrimenti;
5° la lite comincia ad essere aperta; pertanto vale immediatamente il principio: lite pendente nihil innovetur