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CODICE DI DIRITTO CANONICO: INDICE

LIBRO VII
I PROCESSI

PARTE III
ALCUNI PROCESSI SPECIALI

Titolo II

Cause per la dichiarazione di nullità della sacra ordinazione

Can. 1708 - Hanno diritto di accusare la validità della sacra ordinazione sia il chierico stesso, sia l'Ordinario cui il chierico è soggetto o nella cui diocesi fu ordinato.

Can. 1709 - § 1. Il libello deve essere inviato alla Congregazione competente, la quale deciderà se la causa debba essere trattata dalla stessa Congregazione della Curia Romana o da un tribunale da essa designato.

§ 2. Inviato il libello, al chierico è proibito per il diritto stesso di esercitare gli ordini.

Can. 1710 - Se la Congregazione ha rinviato la causa ad un tribunale, si osservino, a meno che non si opponga la natura della cosa, i canoni sui giudizi in generale e sul giudizio contenzioso ordinario, salve le disposizioni di questo titolo.

Can. 1711 - In queste cause il difensore del vincolo gode degli stessi diritti ed è tenuto agli stessi doveri del difensore del vincolo del matrimonio.

Can. 1712 - Dopo la seconda sentenza a conferma della nullità della sacra ordinazione, il chierico perde tutti i diritti propri dello stato clericale ed è libero da tutti gli obblighi.

Titolo III

Modi per evitare i giudizi

Can. 1713 - Per evitare le contese giudiziarie si può utilmente ricorrere alla transazione o riconciliazione, oppure affidare la controversia al giudizio di uno o più arbitri.

Can. 1714 - Per la transazione, il compromesso e il giudizio arbitrale si osservino le norme prescelte dalle parti, oppure, se le parti non ne abbiano scelto, la legge data dalla Conferenza Episcopale, se vi sia, o la legge civile vigente nel luogo dove la convenzione viene fatta.

Can. 1715 - § 1. Non può esserci valida transazione o compromesso su tutto ciò che appartiene al bene pubblico e sulle altre cose di cui le parti non possono disporre liberamente.

§ 2. Trattandosi di beni ecclesiastici temporali, si osservino, ogniqualvolta la materia lo richiede, le formalità stabilite dal diritto per l'alienazione delle cose ecclesiastiche.

Can. 1716 - § 1. Se la legge civile non riconosce valore alla sentenza arbitrale che non sia confermata dal giudice, perché abbia valore in foro canonico la sentenza arbitrale circa una controversia ecclesiastica occorre la conferma del giudice ecclesiastico del luogo in cui fu emessa.

§ 2. Se poi la legge civile ammette l'impugnazione della sentenza arbitrale avanti al giudice civile, la stessa impugnazione è ammessa in foro canonico avanti al giudice ecclesiastico competente a giudicare la controversia in primo grado.