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CODICE DI DIRITTO CANONICO: INDICE

LIBRO IV
LA FUNZIONE DI SANTIFICARE DELLA CHIESA

PARTE II
GLI ALTRI ATTI DEL CULTO DIVINO

Titolo IV

Il culto dei Santi, delle sacre immagini e delle reliquie

Can. 1186 - Per favorire la santificazione del popolo di Dio, la Chiesa affida alla speciale e filiale venerazione dei fedeli la Beata Maria sempre Vergine, la Madre di Dio, che Cristo costituì Madre di tutti gli uomini, e promuove inoltre il vero e autentico culto degli altri Santi, perché i fedeli siano edificati dal loro esempio e sostenuti dalla loro intercessione.

Can. 1187 - E' lecito venerare con culto pubblico solo quei servi di Dio che, per l'autorità della Chiesa sono riportati nel catalogo dei Santi o dei Beati.

Can. 1188 - Sia mantenuta la prassi di esporre nelle chiese le sacre immagini alla venerazione dei fedeli; tuttavia siano esposte in numero moderato e con un conveniente ordine, affinché non suscitino ma meraviglia del popolo cristiano e non diano ansa a devozione meno retta.

Can. 1189 - Le immagini preziose, ossia insigni per antichità, arte o culto, che sono esposte alla venerazione dei fedeli nelle chiese o negli oratori, qualora necessitino di riparazione, non siano mai restaurate senza la licenza scritta dell'Ordinario; e questi, prima di concederla, consulti dei periti.

Can. 1190 - § 1. E' assolutamente illecito vendere le sacre reliquie.

§ 2. Le reliquie insigni, come pure quelle onorate da grande pietà popolare, non possono essere alienate validamente in nessun modo né essere trasferite in modo definitivo senza la licenza della Sede Apostolica.

§ 3. Il disposto del § 2 vale per le immagini che in taluna chiesa sono onorate da grande pietà popolare.

Titolo V

Il voto e il giuramento

Capitolo I
IL VOTO

Can. 1191 - § 1. Il voto, ossia la promessa deliberata e libera di un bene possibile e migliore fatta a Dio, deve essere adempiuta per la virtù della religione.

§ 2. Sono capaci di emettere il voto coloro che hanno un conveniente uso di ragione, a meno che non ne abbiano la proibizione dal diritto

§ 3. Il voto emesso per timore grave e ingiusto o per dolo, è nullo per il diritto stesso.

Can. 1192 - § 1. Il voto è pubblico, se viene accettato dal legittimo Superiore in nome della Chiesa; diversamente è privato.

§ 2. E' solenne, se è riconosciuto come tale dalla Chiesa; diversamente è semplice.

§ 3. E' personale, se l'oggetto della promessa è un'azione di chi emette il voto; reale, se l'oggetto della promessa è una cosa; misto, se partecipa della natura del voto personale e reale.

Can. 1193 - Per sé il voto non obbliga se non chi lo emette.

Can. 1194 - Il voto cessa: quando è trascorso il tempo fissato per il compimento dell'obbligo, quando cambia sostanzialmente la materia della promessa, quando viene meno la condizione da cui dipende il voto o la sua causa finale, con la dispensa e con la commutazione.

Can. 1195 - Chi ha potestà sulla materia del voto, può sospendere l'obbligo fintantoché il suo adempimento gli arreca pregiudizio.

Can. 1196 - Oltre al Romano Pontefice, possono dispensare dai voti privati per una giusta causa e purché la dispensa non leda l'altrui diritto acquisito:

            1° l'Ordinario del luogo e il parroco, relativamente a tutti i proprio sudditi e pure ai forestieri;

            2° il Superiore di un istituto religioso o di una società di vita apostolica, se sono clericali di diritto pontificio, relativamente ai membri, ai novizi e alle persone che vivono giorno e notte in una casa dell'istituto o della società;

            3° coloro ai quali sia stata delegata la potestà di dispensare dalla Sede Apostolica o dall'Ordinario del luogo.

Can. 1197 - L'opera promessa con voto privato, può essere commutata con un bene maggiore o uguale anche da chi l'ha emesso; con un bene minore, invece, da chi ha potestà di dispensare a norma del can. 1196.

Can. 1198 - I voti emessi prima della professione religiosa, restano sospesi fintantoché chi li ha emessi rimane nell'istituto religioso.

Capitolo II
IL GIURAMENTO

Can. 1199 - § 1. Il giuramento, ossia l'invocazione del nome di Dio a testimonianza della verità, non può essere prestato se non secondo verità, prudenza e giustizia.

§ 2. Il giuramento richiesto o ammesso dai canoni, non può essere prestato validamente tramite procuratore.

Can. 1200 - § 1. Chi giura liberamente di fare qualcosa, è tenuto da peculiare obbligo di religione a compiere quanto ha sancito col giuramento.

§ 2. Il giuramento estorto con dolo, violenza o timore grave, è nullo per il diritto stesso.

Can. 1201 - § 1. Il giuramento promissorio partecipa della natura e delle condizioni dell'atto a cui è unito.

§ 2. Se il giuramento è unito a un atto direttamente rivolto a danno degli altri oppure a pregiudizio del bene pubblico o della salvezza eterna, tale atto non consegue dal giuramento alcuna conferma.

Can. 1202 - L'obbligo causato da un giuramento promissorio, cessa:

            1° se viene condonato da colui a vantaggio del quale fu emesso il giuramento;

            2° se la materia giurata muta sostanzialmente oppure, per le mutate circostanze, diviene o cattiva o del tutto indifferente o impedisce un bene maggiore.

            3° se viene meno la causa finale o la condizione sotto cui il giuramento fu eventualmente prestato;

            4° con la dispensa o la commutazione a norma del can. 1203.

Can. 1203 - Coloro che possono sospendere, dispensare, commutare il voto, hanno la medesima potestà, con le stesse modalità circa il giuramento promissorio; se però la dispensa da un giuramento torna a pregiudizio di terzi che si rifiutino di condonare l'obbligo, da tale giuramento può dispensare solo la Sede Apostolica.

Can. 1204 - Il giuramento va interpretato in senso stretto secondo il diritto e l'intenzione di chi giura oppure, se questi agisce con dolo, secondo l'intenzione di colui al quale viene prestato il giuramento.