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CODICE DI DIRITTO CANONICO: INDICE

LIBRO IV
LA FUNZIONE DI SANTIFICARE DELLA CHIESA

PARTE II
GLI ALTRI ATTI DEL CULTO DIVINO

Titolo I

I sacramentali

Can. 1166 - I sacramentali sono segni sacri con cui, per una qualche imitazione dei sacramenti, vengono significati e ottenuti per l'impetrazione della Chiesa, effetti soprattutto spirituali.

Can. 1167 - § 1. Solo la Sede Apostolica può costituire nuovi sacramentali o interpretare autenticamente quelli già accolti, abolirne alcuni o modificarli.

§ 2. Nel porre o amministrare i sacramentali si osservino accuratamente i riti e le formule approvate dalla Chiesa.

Can. 1168 - Ministro dei sacramentali è il chierico munito della debita potestà; a norma dei libri liturgici, alcuni sacramentali, giudizio dell'Ordinario del luogo, possono essere amministrati anche dai laici che siano dotati delle qualità convenienti.

Can. 1169 - § 1. Le consacrazioni e le dedicazioni possono essere compiute validamente da coloro che sono insigniti del carattere episcopale, nonché dai presbiteri ai quali ciò sia permesso dal diritto o da legittima concessione.

§ 2. Le benedizioni possono essere impartite da qualunque sacerdote, eccettuate quelle riservate al Romano Pontefice o ai Vescovi.

§ 3. Il diacono può impartire solo le benedizioni che gli sono espressamente consentite dal diritto.

Can. 1170 - Le benedizioni, che vanno impartite in primo luogo ai cattolici, possono essere date anche ai catecumeni, anzi, se non vi si oppone una proibizione della Chiesa, persino ai non cattolici.

Can. 1171 - Le cose sacre, quelle cioè che non sono state destinate al culto divino con la dedicazione o la benedizione, siano trattate con riverenza e non siano adoperate per usi profani o impropri, anche se sono in possesso di privati.

Can. 1172 - § 1. Nessuno può proferire legittimamente esorcismi sugli ossessi, se non ne ha ottenuto dall'Ordinario del luogo peculiare ed espressa licenza.

§ 2. L'Ordinario del luogo conceda tale licenza solo al sacerdote che sia ornato di pietà, di scienza, di prudenza e d'integrità di vita.

Titolo II

La liturgia delle ore

Can. 1173 - La Chiesa, esercitando l'ufficio sacerdotale di Cristo, celebra la liturgia delle ore, in cui, ascoltando Dio che parla al suo popolo e facendo memoria del mistero della salvezza, Gli rende incessantemente lode e intercede per la salvezza di tutto il mondo con il canto e la preghiera.

Can. 1174 - § 1. Sono vincolati all'obbligo di celebrare la liturgia delle ore, i chierici a norma del can. 271, § 2, n. 3; a norma delle proprie costituzioni, invece, i membri degli istituti di vita consacrata nonché delle società di vita apostolica.

§ 2. Anche gli altri fedeli, secondo le circostanze, sono caldamente invitati a partecipare alla liturgia delle ore, in quanto è azione della Chiesa.

Can. 1175 - Nel celebrare la liturgia delle ore, per quanto è possibile si osservi il tempo vero di ciascuna ora.

Titolo III

Le esequie ecclesiastiche

Can. 1176 - § 1. Ai fedeli defunti si devono dare le esequie ecclesiastiche a norma del diritto.

§ 2. Le esequie ecclesiastiche, con le quali la Chiesa impetra l'aiuto spirituale per i defunti e ne onora i corpi, e insieme arreca ai vivi il conforto della speranza, devono essere celebrate a norma delle leggi liturgiche.

§ 3. La Chiesa raccomanda vivamente che si conservi la pia consuetudine di seppellire i corpi dei defunti; tuttavia non proibisce la cremazione, a meno che questa non sia stata scelta per ragioni contrarie alla dottrina cristiana.

Capitolo I
LA CELEBRAZIONE DELLE ESEQUIE

Can. 1177 - § 1. Per qualsiasi fedele defunto, le esequie devono essere celebrate di norma nella chiesa della propria parrocchia.

§ 2. Tuttavia è consentito a ciascun fedele, o a coloro cui compete provvedere alle esequie del fedele defunto, scegliere un'altra chiesa per il funerale, con il consenso del rettore di questa e avvertito il parroco proprio del defunto.

§ 3. Se la morte è avvenuta fuori della propria parrocchia, e il cadavere non è stato trasportato in essa, né è stata legittimamente scelta alcuna chiesa per il funerale, le esequie siano celebrate nella chiesa della parrocchia in cui è avvenuta la morte, a meno che non ne sia designata un'altra dal diritto particolare.

Can. 1178 - Le esequie del Vescovo diocesano siano celebrate nella sua chiesa cattedrale, eccetto che ne abbia scelta un'altra egli stesso.

Can. 1179 - Le esequie dei religiosi o dei membri di una società di vita apostolica, di norma siano celebrate nella loro chiesa od oratorio dal Superiore, se l'istituto o la società sono clericali, diversamente dal cappellano.

Can. 1180 - § 1. Se la parrocchia ha un proprio cimitero, i fedeli defunti devono essere tumulati in esso, a meno che non ne sia stato legittimamente scelto un altro dal medesimo defunto o da coloro cui compete provvedere alla sua sepoltura.

§ 2. A tutti poi, se non ne hanno la proibizione dal diritto, è consentito scegliere il cimitero della propria sepoltura.

Can. 1181 - Per quanto riguarda le offerte date in occasione dei funerali, si osservino le disposizioni del can. 1264, procurando, tuttavia, che nelle esequie non si faccia alcuna preferenza di persone, e che i poveri non siano privati delle dovute esequie.

Can. 1182 - Compiuta la tumulazione, si faccia la registrazione nel libro dei defunti a norma del diritto particolare.

Capitolo II
A CHI SI DEVONO CONCEDERE O NEGARE LE ESEQUIE ECCLESIASTICHE

Can. 1183 - § 1. Relativamente alle esequie, i catecumeni vanno annoverati tra i fedeli.

§ 2. L'Ordinario del luogo può permettere che si celebrino le esequie ecclesiastiche per i bambini che i genitori intendevano battezzare, ma che sono morti prima del battesimo.

§ 3. A prudente giudizio dell'Ordinario del luogo, si possono concedere le esequie ecclesiastiche ai battezzati iscritti a una Chiesa o comunità ecclesiale non cattolica, a meno che non consti della loro volontà contraria e purché non sia possibile avere un ministro proprio.

Can. 1184 - § 1. Se prima della morte non diedero alcun segno di pentimento, devono essere privati delle esequie ecclesiastiche:

            1° quelli che sono notoriamente apostati, eretici, sciamatici;

            2° coloro che scelgono la cremazione del proprio corpo per ragioni contrarie alla fede cristiana;

            3° gli altri peccatori manifesti, ai quali non è possibile concedere le esequie senza pubblico scandalo dei fedeli.

§ 2. Presentandosi qualche dubbio, si consulti l'Ordinario del luogo, al cui giudizio bisogna stare.

Can. 1185 - A chi è escluso dalle esequie ecclesiastiche, deve essere negata anche ogni Messa esequiale.