Titolo X
La prescrizione
Can. 197 - La prescrizione, come modo di acquistare o di perdere un diritto soggettivo e anche di liberarsi da obblighi, è recepita dalla Chiesa quale si trova nella legislazione civile della rispettiva nazione, salve le eccezioni stabilite nei canoni di questo Codice.
Can. 198 - Nessuna prescrizione ha valore, se non è fondata sulla buona fede, non solo all'inizio, ma per tutto il decorso del tempo richiesto per la prescrizione, salvo il disposto del can. 1362.
Can. 199 - Non sono sottoposti alla prescrizione:
1° i diritti e gli obblighi che sono di legge divina naturale o positiva;
2° i diritti che si possono ottenere per il solo privilegio apostolico;
3° i diritti e gli obblighi che riguardano direttamente la vita spirituale dei fedeli;
4° i confini certi e indubitabili delle circoscrizioni ecclesiastiche;
5° le elemosine e gli oneri delle Messe;
6° la provvisione dell'ufficio ecclesiastico che a norma del diritto richiede l'esercizio dell'ordine sacro
7° il diritto di visita e l'obbligo di
obbedienza, quasi che i fedeli non possono essere visitati da nessuna autorità
ecclesiastica e non siano più soggetti ad
alcuna autorità.