Titolo V
Gli statuti e gli ordinamenti
Can. 94 - § 1. Gli statuti , in senso proprio, sono regolamenti che vengono composti a norma del diritto negli insiemi sia di persone sia di cose, e per mezzo dei quali sono definiti il fine dei medesimi, la loro costituzione, il governo e i modi di agire.
§ 2. Agli statuti di un insieme di persone sono obbligate le sole persone che ne sono legittimamente membri; agli statuti di un insieme di cose, quelli che ne curano la conduzione.
§ 3. Le disposizioni degli statuti, fatte e promulgate in forza della potestà legislativa, sono rette dalle disposizioni dei canoni sulle leggi.
Can. 95 - § 1. Gli ordinamenti sono regole o norme che devono essere osservate nei convegni di persone, sia indetti dall'autorità ecclesiastica sia liberamente convocati dai fedeli, come pure in altre celebrazioni, e per mezzo dei quali viene definito cị che si riferisce alla costituzione, alla conduzione e ai modi di agire.
§ 2. Nei convegni o nelle celebrazioni, sono tenuti alle regole dell'ordinamento quelli che vi partecipano.