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CODICE DI DIRITTO CANONICO: INDICE

LIBRO II
IL POPOLO DI DIO

SEZIONE II

LE CHIESE PARTICOLARI E I LORO RAGGRUPPAMENTI

Titolo III

Struttura interna delle Chiese particolari

Capitolo I
IL SINODO DIOCESANO

Can. 460 - Il sinodo diocesano è l'assemblea dei sacerdoti e degli altri fedeli della Chiesa particolare, scelti per prestare aiuto al Vescovo diocesano in ordine al bene di tutta la comunità diocesana, a norma dei canoni seguenti.

Can. 461 - § 1. Il sinodo diocesano si celebri nelle singole Chiese particolari quando, a giudizio del Vescovo diocesano, sentito il consiglio presbiterale le circostanze lo suggeriscano.

§ 2. Se il Vescovo ha la cura di più diocesi oppure ha la cura di una come Vescovo proprio e di un'altra come Amministratore, può convocare un solo sinodo diocesano da tutte le diocesi affidategli.

Can. 462 - § 1. Convoca il sinodo diocesano solo il Vescovo diocesano, non chi presiede interinalmente.

§ 2. Presiede il sinodo diocesano il Vescovo diocesano, il quale tuttavia può delegare il Vicario generale o il Vicario episcopale, a svolgere tale ufficio, per le singole sessioni del sinodo.

Can. 463 - § 1. Al sinodo diocesano devono essere chiamati in qualità di membri e sono tenuti all'obbligo di parteciparvi:

            1° il Vescovo coadiutore e i Vescovi ausiliari;

            2° i Vicari generali e i Vicari episcopali, nonché il Vicario giudiziale;

            3° i canonici della chiesa cattedrale;

            4° i membri del consiglio presbiterale;

            5° i fedeli laici, anche membri di istituti di vita consacrata, eletti dal consiglio pastorale nel modo e nel numero da determinarsi dal Vescovo diocesano, oppure, dove tale consiglio non esiste, secondo i criteri determinati dal Vescovo diocesano;

            6° il rettore del seminario maggiore diocesano;

            7° i vicari foranei;

            8° almeno un presbitero eletto in ciascun vicariato foraneo da tutti coloro che ivi hanno cura d'anime; inoltre deve essere eletto un altro presbitero che lo sostituisca se il primo è impedito;

            9° alcuni Superiori degli istituti religiosi e delle società di vita apostolica che hanno la casa nella diocesi, i quali devono essere eletti nel numero e nel modo determinati dal Vescovo diocesano.

§ 2. al sinodo diocesano possono essere chiamati in qualità di membri anche altri, sia chierici, sia membri di istituti di vita consacrata, sia fedeli laici.

§ 3. Il Vescovo diocesano, se lo ritiene opportuno, può invitare come osservatori alcuni ministri o membri di Chiese o comunità ecclesiali che non sono nella piena comunione con la Chiesa cattolica.

Can. 464 - Un membro del sinodo, se è trattenuto da legittimo impedimento, non può inviare un procuratore che vi partecipi in suo nome; avverta però il Vescovo diocesano di tale impedimento.

Can. 465 - Tutte le questioni proposte siano sottomesse alla libera discussione dei membri nelle sessioni del sinodo.

Can. 466 - Nel sinodo diocesano l'unico legislatore è il Vescovo diocesano, mentre gli altri membri del sinodo hanno solamente voto consultivo; lui solo sottoscrive le dichiarazioni e i decreti sinodali, che possono essere resi pubblici soltanto per la sua autorità.

Can. 467 - Il Vescovo diocesano comunichi al Metropolita e alla Conferenza Episcopale i testi delle dichiarazioni e dei decreti sinodali.

Can. 468 - § 1. Spetta al Vescovo diocesano, secondo il suo prudente giudizio, sospendere e sciogliere il sinodo diocesano.

§ 2. Quando la sede episcopale è vacante o impedita, il sinodo diocesano si interrompe per il diritto stesso finché il Vescovo diocesano che gli succede non decreti che esso venga continuato oppure non lo dichiari estinto.

Capitolo II
LA CURIA DIOCESANA

Can. 469 - La curia diocesana consta degli organismi e delle persone che aiutano il Vescovo nel governo di tutta la diocesi, cioè nel dirigere l'attività pastorale, nel curare l'amministrazione della diocesi come pure nell'esercitare la potestà giudiziaria.

Can. 470 - La nomina di coloro che sono ammessi agli uffici della curia diocesana spetta al Vescovo diocesano.

Can. 471 - Tutti coloro che sono ammessi agli uffici della curia devono:

            1° promettere di adempiere fedelmente l'incarico secondo le modalità determinate dal diritto o dal vescovo;

            2° osservare il segreto nei limiti e secondo le modalità determinate dal diritto o dal Vescovo.

Can. 472 - Circa le cause e le persone che, nella curia, si riferiscono all'esercizio della potestà giudiziaria, si osservino le prescrizioni del Libro VII I processi; in ordine a ciò che riguarda l'amministrazione della diocesi, si osservino le disposizioni dei canoni seguenti.

Can. 473 - § 1. Il Vescovo diocesano deve curare che tutti gli affari inerenti all'amministrazione di tutta la diocesi siano debitamente coordinati e diretti a procurare nel modo più opportuno il bene della porzione di popolo di Dio che gli è affidata.

§ 2. Spetta allo stesso Vescovo diocesano coordinare l'attività pastorale dei Vicari generali ed episcopali; dove risulta conveniente, può essere nominato il Moderatore di curia, che è opportuno sia un sacerdote e al quale spetta, sotto l'autorità del Vescovo, coordinare le attività che riguardano la trattazione degli affari amministrativi come pure curare che gli altri addetti alla curia svolgano fedelmente l'ufficio loro affidato.

§ 3. Se le situazioni locali, a giudizio del Vescovo, non suggeriscono diversamente, sia nominato Moderatore di curia il Vicario generale oppure, se sono più di uno, uno dei Vicari generali.

§ 4. Quando il Vescovo lo ritiene opportuno per favorire maggiormente l'attività pastorale, può costituire un consiglio episcopale, composto dai Vicari generali e dai Vicari episcopali.

Can. 474 - Gli atti di curia che hanno per loro natura effetto giuridico, devono essere sottoscritti dall'Ordinario da cui provengono, anche in ordine alla loro validità, e nello stesso tempo devono essere sottoscritti dal cancelliere o dal notaio di curia; il cancelliere poi è tenuto ad informare degli atti il Moderatore di curia.

Art. 1
I Vicari generali ed episcopali

Can. 475 - § 1. In ogni diocesi il Vescovo diocesano deve costituire il Vicario generale affinché, con la potestà ordinaria di cui è munito a norma dei canoni seguenti, presti il suo aiuto al Vescovo stesso nel governo di tutta la diocesi.

§ 2. Come regola generale, venga costituito un solo Vicario generale, a meno che l'ampiezza della diocesi o il numero degli abitanti oppure altre ragioni pastorali non suggeriscano diversamente.

Can. 476 - Ogniqualvolta lo richieda il buon governo della diocesi, possono essere costituiti dal Vescovo diocesano anche uno o più Vicari episcopali; essi hanno la stessa potestà ordinaria che, per diritto universale, a norma dei canoni seguenti, spetta al Vicario generale, o per una parte determinata della diocesi, o per un genere determinato di affari, o in rapporto ai fedeli di un determinato rito o di un ceto determinato di persone.

Can. 477 - § 1. Il Vicario generale e il Vicario episcopale vengono nominati liberamente dal Vescovo diocesano e da lui possono essere liberamente rimossi, fermo restando il disposto del can. 406; il Vicario episcopale che non sia il Vescovo ausiliare sia nominato per un tempo da determinarsi nell'atto di costituzione.

§ 2. Quando il Vicario generale è assente o legittimamente impedito, il Vescovo diocesano può nominare un altro che lo supplisca; la stessa norma si applica per il Vicario episcopale.

Can. 478 - § 1. Il Vicario generale ed episcopale siano sacerdoti di età non inferiore ai trent'anni, dottori o licenziati in diritto canonico o in teologia oppure almeno veramente esperti in saggezza ed esperienza nel trattare gli affari.

§ 2. L'ufficio di Vicario generale ed episcopale non è compatibile con l'ufficio di canonico penitenziere; inoltre non si può affidare tale ufficio a consanguinei del Vescovo fino al quarto grado.

Can. 479 - § 1. Al Vicario generale compete, in forza dell'ufficio, la stessa potestà esecutiva su tutta la diocesi che, in forza del diritto, spetta al Vescovo diocesano, la potestà cioè di porre tutti gli atti amministrativi, ad eccezione di quelli che il Vescovo si è riservato oppure che richiedono, a norma del diritto, un mandato speciale del Vescovo.

§ 2. Al Vicario episcopale compete, per il diritto stesso, la medesima potestà di cui al § 1, però circoscritta a quella determinata parte del territorio o a quel genere di affari o a quei fedeli di un rito determinato o di un gruppo soltanto, per i quali è stato costituito, fatta eccezione per quelle cause che il Vescovo ha riservato a sé o al Vicario generale, oppure che, a norma del diritto, richiedono un mandato speciale del Vescovo.

§ 3. Spettano al Vicario generale e al Vicario episcopale, nell'ambito della propria competenza, anche le facoltà abituali concesse al Vescovo dalla Sede Apostolica, come pure l'esecuzione dei rescritti, a meno che espressamente non sia stato disposto in modo diverso o a meno che non sia stata scelta l'abilità specifica della persona del Vescovo diocesano.

Can. 480 - Il Vicario generale e il Vicario episcopale devono riferire al Vescovo diocesano sulle principali attività programmate e attuate e inoltre non agiscano mai contro la sua volontà e il suo intendimento.

Can. 481- § 1. La potestà del Vicario generale e del Vicario episcopale cessa allo scadere del mandato, con la rinuncia e, salvi restando i cann. 406 e 409, con la rimozione intimata loro dal Vescovo diocesano e inoltre quando la sede episcopale diviene vacante.

§ 2. Mentre è sospeso l'ufficio del Vescovo diocesano, è sospesa anche la potestà del Vicario generale e del Vicario episcopale, a meno che non siano insigniti della dignità episcopale.

Art. 2
Il cancelliere, gli altri notai e gli archivi

Can. 482 - § 1. In ogni curia venga costituito il cancelliere il cui incarico principale, a meno che non sia stabilito altro dal diritto particolare, consiste nel provvedere che gli atti della curia siano redatti compiutamente, e siano custoditi nell'archivio della stessa.

§ 2. Se si ritiene necessario, al cancelliere può essere dato un aiutante, col nome di vice-cancelliere.

§ 3. Il cancelliere e il vice-cancelliere sono per ciò stesso notai o segretari di curia.

Can. 483 - § 1. Oltre al cancelliere, possono essere costituiti altri notai, la cui scrittura o firma fa pubblica fede, e questo o per tutti gli atti, o per gli atti giudiziari solamente, e per gli atti di una causa determinata o di un negozio soltanto.

§ 2. Il cancelliere e i notai devono essere di integra reputazione e al di sopra di ogni sospetto; nelle cause in cui può essere in discussione la fama di un sacerdote, il notaio deve essere sacerdote.

Can. 484 - E' dovere dei notai:

            1° stendere per iscritto gli atti e gli strumenti riguardanti i decreti, le disposizioni, gli obblighi e le altre questioni per le quali si richiede il loro intervento;

            2° redigere fedelmente per iscritto le pratiche in corso e apporvi la firma insieme con l'indicazione del luogo, del giorno, del mese e dell'anno;

            3° esibire dalla registrazione con le dovute cautele, a chi ne fa legittima richiesta, gli atti e gli strumenti e dichiararne le copie conformi all'originale.

Can. 485 - Il cancelliere e gli altri notai possono essere liberamente rimossi dall'ufficio da parte del Vescovo diocesano, non però dall'Amministratore diocesano, se non con il consenso del collegio dei consultori.

Can. 486 - § 1. Tutti i documenti che riguardano la diocesi o le parrocchie devono essere custoditi con la massima cura.

§ 2. In ogni curia si costituisca in luogo sicuro l'archivio o tabularium diocesano per custodirvi, disposti secondo un ordine determinato e diligentemente chiusi, gli strumenti e le scritture che riguardano le questioni spirituali e temporali della diocesi.

§ 3. Dei documenti contenuti nell'archivio si compili un inventario o catalogo, con un breve riassunto delle singole scritture.

Can. 487 - § 1. L'archivio deve rimanere chiuso e ne abbiano la chiave solo il Vescovo e il cancelliere; a nessuno è lecito entrarvi se non con licenza del Vescovo oppure, contemporaneamente del Moderatore della curia e del cancelliere.

§ 2. E' diritto degli interessati ottenere, personalmente o mediante un procuratore, copia autentica manoscritta o fotostatica dei documenti che per loro natura sono pubblici e che riguardano lo stato della propria persona.

Can. 488 - Non è lecito asportare documenti dall'archivio, se non per breve tempo e col consenso del Vescovo oppure, contemporaneamente, del Moderatore della curia e del cancelliere.

Can. 489 - § 1. Vi sia nella curia diocesana anche un archivio segreto o almeno, nell'archivio comune, vi sia un armadio o una cassa chiusi a chiave e che non possano essere rimossi dalla loro sede; in essi si custodiscano con estrema cautela i documenti che devono essere conservati sotto segreto.

§ 2. Ogni anno si distruggano i documenti che riguardano le cause criminali in materia di costumi, se i rei sono morti oppure se tali cause si sono concluse da un decennio con una sentenza di condanna, conservando però un breve sommario del fatto con il testo della sentenza definitiva.

Can. 490 - § 1. Solo il Vescovo abbia la chiave dell'archivio segreto.

§ 2. Mentre la sede è vacante, l'archivio o l'armadio segreto non si apre se non in caso di vera necessità dallo stesso Amministratore diocesano.

§ 3. Non siano asportati documenti dall'archivio o armadio segreto.

Can. 491 - § 1. Il Vescovo diocesano abbia cura che anche gli atti e i documenti degli archivi delle chiese cattedrali, collegiate, parrocchiali e delle altre chiese che sono presenti nel suo territorio vengano diligentemente conservati e che compilino inventari o cataloghi in due esemplari, di cui uno sia conservato nell'archivio della rispettiva chiesa e l'altro nell'archivio diocesano.

§ 2. Il Vescovo diocesano abbia anche cura che nella diocesi vi sia un archivio storico e che i documenti che hanno valore storico vi si custodiscano diligentemente e siano ordinati sistematicamente.

§ 3. Per consultare o asportare gli atti e i documenti di cui ai §§ 1 e 2, si osservino le norme stabilite dal Vescovo diocesano.

Art. 3
Il consiglio per gli affari economici e l'economo

Can. 492 - § 1. In ogni diocesi venga costituito il consiglio per gli affari economici, presieduto dallo stesso Vescovo diocesano o da un suo delegato; esso è composto da almeno tre fedeli, veramente esperti in economia e nel diritto civile ed eminenti per integrità; essi sono nominati dal Vescovo.

§ 2. I membri del consiglio per gli affari economici siano nominati per un quinquennio, però, terminato tale periodo, possono essere assunti ancora per altri quinquenni.

§ 3. Sono esclusi dal consiglio per gli affari economici i congiunti del Vescovo fino al quarto grado di consanguineità o di affinità.

Can. 493 - Oltre ai compiti ad esso affidati nel Libro V I beni temporali della Chiesa, spetta al consiglio per gli affari economici predisporre ogni anno, secondo le indicazioni del Vescovo diocesano, il bilancio preventivo delle questue e delle elargizioni per l'anno seguente in riferimento alla gestione generale della diocesi e inoltre approvare, alla fine dell'anno, il bilancio delle entrate e delle uscite.

Can. 494 - § 1. In ogni diocesi, dopo aver sentito il collegio dei consultori e il consiglio per gli affari economici, il Vescovo nomini un economo; egli sia veramente esperto in economia e distinto per onestà.

§ 2. L'economo sia nominato per un quinquennio, però, scaduto tale periodo, può essere ancora nominato per altri quinquenni; mentre è in carica, il Vescovo non lo rimuova se non per grave causa, da valutarsi dopo aver sentito il collegio dei consultori e il consiglio per gli affari economici.

§ 3. E' compito dell'economo, secondo le modalità definite dal consiglio per gli affari economici, amministrare i beni della diocesi sotto l'autorità del Vescovo, fare sulla base delle entrate stabili della diocesi le spese che il Vescovo o altri da lui legittimamente incaricati abbiano ordinato.

§ 4. Nel corso dell'anno l'economo deve presentare al consiglio per gli affari economici il bilancio delle entrate e delle uscite.

Capitolo III
IL CONSIGLIO PRESBITERALE E IL COLLEGIO DEI CONSULTORI

Can. 495 - § 1. In ogni diocesi si costituisca il consiglio presbiterale, cioè un gruppo di sacerdoti che , rappresentando il presbiterio, sia come il senato del Vescovo; spetta al consiglio presbiterale coadiuvare il Vescovo nel governo della diocesi, a norma del diritto, affinché venga promosso nel modo più efficace il bene pastorale della porzione di popolo di Dio a lui affidata.

§ 2. Nei vicariati e nelle prefetture apostoliche il Vicario o il Prefetto costituiscano un consiglio composto da almeno tre presbiteri missionari e sentano il loro parere, espresso anche per lettera, negli affari più importanti.

Can. 496 - Il consiglio presbiterale abbia propri statuti approvati dal Vescovo diocesano, attese le norme emanate dalla Conferenza Episcopale.

Can. 497 - Per quanto riguarda la designazione dei membri del consiglio presbiterale:

            1° circa la metà venga liberamente eletta dagli stessi sacerdoti a norma dei canoni seguenti e degli statuti;

            2° alcuni sacerdoti, a norma degli statuti, devono essere membri di diritto, tali cioè che appartengono al consiglio per l'ufficio loro affidato;

            3° il Vescovo diocesano ha piena facoltà di nominare alcuni liberamente.

Can. 498 - § 1. Hanno diritto attivo e passivo di elezione in ordine alla costituzione del consiglio presbiterale:

            1° tutti i sacerdoti secolari incaricati nella diocesi;

            2° i sacerdoti secolari non incardinati nella diocesi e i sacerdoti membri di un istituto religioso o di una società di vita apostolica i quali, dimorando nella diocesi, esercitano in suo favore qualche ufficio.

            3° Per quanto gli statuti lo prevedano, lo stesso diritto di elezione può essere conferito ad altri sacerdoti che abbiano nella diocesi il domicilio o il quasi-domicilio

Can. 499 - Il modo di eleggere i membri del consiglio presbiterale deve essere determinato dagli statuti, però in modo tale che, per quanto è possibile, i sacerdoti del presbiterio siano rappresentati soprattutto in ragione dei diversi ministeri e delle diverse zone della diocesi.

Can. 500 - § 1. Spetta al Vescovo diocesano convocare il consiglio presbiterale, presiederlo e determinare le questioni da trattare oppure accogliere quelle proposte dai membri.

§ 2. Il consiglio presbiterale ha solamente voto consultivo; il Vescovo diocesano lo ascolti negli affari di maggiore importanza, ma ha bisogno del suo consenso solo nei casi espressamente previsti dal diritto.

§ 3. Il consiglio presbiterale non può mai agire senza il Vescovo diocesano al quale soltanto spetta la responsabilità di far conoscere ciò che è stato stabilito a norma del § 2.

Can. 501 - § 1. I membri del consiglio presbiterale siano designati per il tempo determinato dagli statuti, però in modo tale che entro un quinquennio si rinnovi tutto il consiglio o una parte di esso.

§ 2. Quando la sede diventa vacante, il consiglio presbiterale cessa e i suoi compiti sono svolti dal collegio dei consultori; entro un anno dalla presa di possesso, il Vescovo deve costituire nuovamente il consiglio presbiterale.

§ 3. Se il consiglio presbiterale non adempie il compito affidatogli per il bene della diocesi oppure ne abusa gravemente, il Vescovo diocesano, consultato il Metropolita, o, se si tratta della stessa sede metropolitana, il Vescovo suffraganeo più anziano di carica, può scioglierlo, ma entro un anno deve costituirlo nuovamente.

Can. 502 - § 1. Fra i membri del consiglio presbiterale il Vescovo diocesano nomina liberamente alcuni sacerdoti, in numero non minore di sei e non maggiore di dodici, i quali costituiscono per un quinquennio il collegio dei consultori, con i compiti determinati dal diritto; tuttavia al termine del quinquennio esso continua ad esercitare le sue funzioni finché non viene costituito il nuovo collegio.

§ 2. Il collegio dei consultori è presieduto dal Vescovo diocesano; mentre poi la sede è impedita o vacante, è presieduta da colui che sostituisce interinalmente il Vescovo oppure, se costui non è ancora stato costituito, dal sacerdote più anziano di ordinazione nel collegio dei consultori.

§ 3. La Conferenza Episcopale può stabilire che i compiti del collegio dei consultori siano affidati al capitolo cattedrale.

§ 4. Nel vicariato e nella prefettura apostolica i compiti del collegio dei consultori spettano al consiglio della missione di cui al can. 495, § 2, a meno che il diritto non stabilisca diversamente.

Capitolo IV
I CAPITOLI DEI CANONICI

Can. 503 - Il capitolo dei canonici, sia cattedrale sia collegiale, è il collegio dei sacerdoti al quale spetta assolvere alle funzioni liturgiche più solenni nella chiesa cattedrale o collegiale; spetta inoltre al capitolo cattedrale adempiere i compiti che gli vengono affidati dal diritto o dal Vescovo diocesano.

Can. 504 - L'erezione, la modifica o la soppressione del capitolo cattedrale è riservata alla Sede Apostolica.

Can. 505 - Ogni capitolo, sia cattedrale sia collegiale, abbia propri statuti, costituiti mediante un legittimo atto capitolare e approvati dal Vescovo diocesano; tali statuti non vengano modificati o abrogati se non con l'approvazione dello stesso Vescovo diocesano.

Can. 506 - § 1. Gli statuti del capitolo, salve sempre le leggi di fondazione, determinino la stessa costituzione del capitolo e il numero dei canonici; definiscano i compiti del capitolo e dei singoli canonici in ordine alla celebrazione del culto divino e all'esercizio del ministero; regolino le riunioni in cui vengono trattate le questioni riguardanti il capitolo e, salve le disposizioni del diritto universale, determinino le condizioni richieste per la validità e la liceità degli atti.

§ 2. Negli statuti vengano anche definite le insegne e le retribuzioni dei canonici, sia quelle stabili, sia quelle da versare in occasione dell'adempimento di un incarico.

Can. 507 - § 1. Vi sia fra i canonici chi presiede il capitolo e vengano pure costituiti gli altri uffici, a norma degli statuti, tenendo anche conto degli usi vigenti nella regione.

§ 2. Ai chierici che non appartengono al capitolo possono essere affidati altri uffici mediante i quali, a norma degli statuti, prestano aiuto ai canonici.

Can. 508 - § 1. Il canonico penitenziere, sia della chiesa cattedrale sia della chiesa collegiale, ha in forza dell'ufficio la facoltà ordinaria che però non è delegabile, di assolvere in foro sacramentale dalle censure latae sentetiae non dichiarate, non riservate alla Sede Apostolica; tale facoltà riguarda, in diocesi, anche gli estranei e i diocesani anche fuori del territorio della diocesi.

§ 2. Dove manca il capitolo il Vescovo diocesano costituisca un sacerdote a compiere il medesimo incarico.

Can. 509 - § 1. Spetta al Vescovo diocesano udito il capitolo, ma non all'Amministratore diocesano, conferire tutti e singoli i cononicati, sia nella chiesa cattedrale sia nella chiesa collegiale, revocato ogni previlegio contrario; spetta ancora al Vescovo confermare colui che è eletto dal capitolo stesso per presiederlo.

§ 2. Il Vescovo diocesano conferisca i canonicati solo a sacerdoti che si distinguano per dottrina e integrità di vita e che abbiano esercitato lodevolmente il ministero.

Can. 510 - § 1. Le parrocchie non siano più unite al capitolo dei canonici; quelle che sono tuttora unite ad un capitolo, ne siano separate da parte del Vescovo diocesano.

§ 2. Nella chiesa che sia insieme parrocchiale e capitolare, venga costituito un parroco, scelto fra i capitolari o meno; questi è tenuto a tutti i doveri e possiede i diritti e le facoltà che, a norma del diritto, sono proprie del parroco.

§ 3. Spetta al Vescovo diocesano stabilire norme precise mediante le quali possano essere debitamente armonizzati i doveri pastorali del parroco e le funzioni proprie del capitolo, facendo in modo che il parroco non sia di impedimento alle funzioni capitolari e il capitolo non sia di impedimento a quelle parrocchiali; se sorge un conflitto, lo dirima il Vescovo diocesano il quale deve curare innazitutto che si provveda in modo adeguato alle necessità pastorali dei fedeli.

§ 4. Le offerte che vengono elargite ad una chiesa contemporaneamente parrocchiale e capitolare, si presumono elargite alla parrocchia, se non consti altro.

Capitolo V
IL CONSIGLIO PASTORALE

Can. 511 - In ogni diocesi, se lo suggerisce la situazione pastorale, si costituisca il consiglio pastorale, al quale spetta, sotto l'autorità del Vescovo, studiare, valutare e proporre conclusioni operative su tutto ciò che riguarda le attività pastorali della diocesi.

Can. 512 - § 1. Il consiglio pastorale è composto da fedeli che siano in piena comunione con la Chiesa cattolica, sia chierici, sia membri di istituti di vita consacrata, sia soprattutto laici; essi vengono designati nel modo determinato dal Vescovo diocesano.

§ 2. I fedeli designati al consiglio pastorale siano scelti in modo che attraverso di loro sia veramente rappresentata tutta la porzione di popolo di Dio che costituisce la diocesi, tenendo presenti le diverse zone della diocesi stessa, le condizioni sociali, le professioni e inoltre il ruolo che essi hanno nell'apostolato, sia come singoli, sia in quanto associati.

§ 3. Al consiglio pastorale non vengano designati se non fedeli che si distinguono per fede sicura, buoni costumi e prudenza.

Can. 513 - § 1. Il consiglio pastorale viene costituito a tempo determinato, secondo le disposizioni degli statuti dati dal Vescovo.

§ 2. Quando la sede diviene vacante, il consiglio pastorale cessa.

Can. 514 - § 1. Spetta unicamente al Vescovo diocesano, secondo le necessità dell'apostolato, convocare e presiedere il consiglio pastorale, che gode solamente di voto consultivo.

§ 2. Il consiglio pastorale sia convocato almeno una volta l'anno.

Capitolo VI
LE PARROCCHIE, I PARROCI E I VICARI PARROCCHIALI

Can. 515 - § 1. La parrocchia è una determinata comunità di fedeli che viene costituita stabilmente nell'ambito di una Chiesa particolare, e la cui cura pastorale è affidata, sotto l'autorità del Vescovo diocesano, ad un parroco quale suo proprio pastore.

§ 2. Spetta unicamente al Vescovo diocesano erigere, sopprimere o modificare le parrocchie; egli non le eriga, non le sopprima e non le modifichi in modo rilevante senza aver sentito il consiglio presbiterale.

§ 3. La parrocchia eretta legittimamente gode di personalità giuridica per il diritto stesso.

Can. 516 - § 1. A meno che il diritto non disponga diversamente, alla parrocchia è equiparata la quasi-parrocchia, che è una comunità determinata di fedeli nell'ambito della Chiesa particolare, affidata ad un sacerdote come suo pastore, ma che, per speciali circostanze, non è ancora stata eretta come parrocchia.

§ 2. Quando una comunità non può essere eretta parrocchia o quasi-parrocchia, il Vescovo diocesano provveda in altro modo alla sua cura pastorale.

Can. 517 - § 1. Quando le circostanze lo richiedono, la cura pastorale di una parrocchia, o di più parrocchie contemporaneamente, può essere affidata in solido a più sacerdoti, a condizione tuttavia che uno di essi ne sia il moderatore nell'esercizio della cura pastorale, tale cioè che diriga l'attività comune e di essa risponda davanti al Vescovo.

§ 2. Nel caso che il Vescovo diocesano, a motivo della scarsità di sacerdoti, abbia giudicato di dover affidare ad un diacono o ad una persona non insignita del carattere sacerdotale o ad una comunità di persone una partecipazione nell'esercizio della cura pastorale di una parrocchia, costituisca un sacerdote il quale, con la potestà e le facoltà di parroco, sia il moderatore della cura pastorale.

Can. 518 - Come regola generale, la parrocchia sia territoriale, tale cioè che comprenda tutti i fedeli di un determinato territorio; dove però risulti opportuno, vengano costituite parrocchie personali, sulla base del diritto, della lingua, della nazionalità dei fedeli appartenenti ad un territorio, oppure anche sulla base di altre precise motivazioni.

Can. 519 - Il parroco è il pastore proprio della parrocchia affidatagli, esercitando la cura pastorale di quella comunità sotto l'autorità del Vescovo diocesano, con il quale è chiamato a partecipare al ministero di Cristo, per compiere al servizio della comunità le funzioni di insegnare, santificare e governare, anche con la collaborazione di altri presbiteri o diaconi e con l'apporto dei fedeli laici, a norma del diritto.

Can. 520 - §1. Il parroco non sia una persona giuridica; tuttavia il Vescovo diocesano, ma non l'Amministratore diocesano, col consenso del Superiore competente, può affidare una parrocchia ad un istituto religioso clericale o ad una società clericale di vita apostolica, anche erigendola presso la chiesa dell'istituto o della società, a condizione però che un solo sacerdote sia parroco della parrocchia, oppure, se la cura pastorale è affidata in solido a più sacerdoti, il moderatore di cui al can. 517, § 1.

§ 2. L'assegnazione della parrocchia di cui al § 1 può essere fatta sia in perpetuo, sia a tempo determinato; in ambedue i casi avvenga mediante una convenzione scritta stipulata fra il Vescovo diocesano e il Superiore competente dell'istituto o della società; in essa, fra l'altro, venga definito espressamente e con precisione tutto quello che riguarda l'attività da svolgere, le persone da impiegarvi e le questioni economiche.

Can. 521 - § 1. Perché uno sia nominato parroco validamente, deve essere costituito nel sacro ordine del presbiterato.

§ 2. Si distingua inoltre per sana dottrina e onestà di costumi, sia dotato di zelo per le anime e di ogni altra virtù e abbia quelle qualità che sono richieste sia dal diritto universale, sia dal diritto particolare per la cura pastorale della parrocchia in questione.

§ 3. Per conferire a qualcuno l'ufficio di parroco, è opportuno che venga accertata con sicurezza la sua idoneità nel modo determinato dal Vescovo, anche mediante un esame.

Can. 522 - E' opportuno che il parroco goda di stabilità, perciò venga nominato a tempo indeterminato; il Vescovo diocesano può nominarlo a tempo determinato solamente se ciò fu ammesso per decreto dalla Conferenza Episcopale.

Can. 523 - Fermo restando il disposto del can. 682, la provvisione dell'ufficio di parroco spetta al Vescovo diocesano; essa avviene mediante libero conferimento, a meno che qualcuno non abbia il diritto di presentazione o di elezione.

Can. 524 - Il Vescovo diocesano, dopo aver valutato tutte le circostanze, affidi la parrocchia vacante a chi ritiene idoneo ad esercitarvi la cura pastorale, esclusa ogni preferenza di persone; per giudicarne l'idoneità, senta il vicario foraneo ed esegua le indagini opportune, uditi, se del caso, determinati presbiteri come pure fedeli laici.

Can. 525 - Mentre la sede è vacante o impedita, all'Amministratore diocesano o a colui che regge interinalmente la diocesi spetta:

            1° concedere l'istituzione o la conferma al sacerdote legittimamente presentato o eletto per una parrocchia;

            2° nominare i parroci se la sede è vacante o impedita da un anno.

Can. 526 - § 1. Il parroco abbia la cura pastorale di una sola parrocchia; tuttavia, per la scarsità di sacerdoti o per altre circostanze, può essere affidata al medesimo parroco la cura di più parrocchie vicine.

§ 2. Nella medesima parrocchia vi sia soltanto un parroco o un moderatore a norma del can. 517, § 1, riprovata ogni consuetudine contraria e revocato ogni privilegio contrario.

Can. 527 - § 1. Colui che è stato promosso alla cura pastorale di una parrocchia, la ottiene ed è tenuto ad esercitarla dal momento della presa di possesso.

§ 2. L'immissione in possesso del parroco spetta all'Ordinario del luogo o ad un sacerdote da lui delegato e devono essere osservate le modalità determinate dalla legge particolare o dalla legittima consuetudine; tuttavia, per giusta causa, il medesimo Ordinario può dispensare da tali modalità; in tal caso la dispensa comunicata alla parrocchia sostituisce la presa di possesso.

§ 3. L'Ordinario del luogo determini il tempo entro il quale deve avvenire la presa di possesso della parrocchia; trascorso inutilmente tale tempo, se non si sia opposto un giusto impedimento, può dichiarare la parrocchia vacante.

Can. 528 - § 1. Il parroco è tenuto a fare in modo che la parola di Dio sia integralmente annunciata a coloro che si trovano nella parrocchia; perciò curi che i fedeli laici siano istruiti nelle verità della fede, soprattutto con l'omelia delle domeniche e delle feste di precetto e con l'istruzione catechetica; favorisca inoltre le attività che promuovono lo spirito evangelico, anche in ordine alla giustizia sociale; abbia cura speciale della formazione cattolica dei fanciulli e dei giovani; si impegni in ogni modo, anche con la collaborazione dei fedeli, perché l'annuncio evangelico giunga anche a coloro che si sono allontanati dalla pratica religiosa o non professano la vera fede.

§ 2. Il parroco faccia in modo che la santissima Eucarestia sia il centro dell'assemblea parrocchiale dei fedeli; si adoperi perché i fedeli si nutrano mediante la celebrazione devota dei sacramenti e in special modo perché si accostino frequentemente al sacramento della santissima Eucarestia e della penitenza; si impegni inoltre a fare in modo che i fedeli siano formati alla preghiera, da praticare anche nella famiglia, e partecipino consapevolmente e attivamente alla sacra liturgia, di cui il parroco deve essere i moderatore nella sua parrocchia, sotto l'autorità del Vescovo diocesano e sulla quale è tenuto a vigilare perché non si insinuino abusi.

Can. 529 - § 1. Per poter adempiere diligentemente l'ufficio di pastore, il parroco cerchi di conoscere i fedeli affidati alle sue cure; perciò visiti le famiglie, partecipando alle sollecitudini dei fedeli, soprattutto alle loro angosce e ai loro lutti, confortandoli con prudenza; assista con traboccante carità gli ammalati, soprattutto quelli vicini alla morte, nutrendoli con sollecitudine dei sacramenti e raccomandandone l'anima a Dio; con speciale diligenza sia vicino ai poveri e agli ammalati, agli afflitti, a coloro che sono soli, agli esuli e a tutti coloro che attraversano particolari difficoltà; si impegni anche perché gli sposi e i genitori siano sostenuti nell'adempimento dei loro doveri e favorisca l'incremento della vita cristiana nella famiglia.

§ 2. Il parroco riconosca e promuova il ruolo che hanno i fedeli laici nella missione della Chiesa, favorendo le loro associazioni che si propongono finalità religiose. Collabori col proprio Vescovo e col presbiterio della diocesi, impegnandosi anche perché i fedeli si prendano cura di favorire la comunione parrocchiale, perché si sentano membri e della diocesi e della Chiesa universale e perché partecipino e sostengano le opere finalizzate a promuovere le comunione.

Can. 530 - Le funzioni affidate al parroco in modo speciale sono le seguenti:

            1° amministrare il battesimo;

            2° amministrare il sacramento della confermazione a coloro che sono in pericolo di morte, a norma del can. 883, n. 3;

            3° Amministrare il Viatico e l'unzione degli infermi, fermo restando il disposto del can. 1003, §§ 2 e 3, e impartire la benedizione apostolica;

            4° assistere al matrimonio e benedire le nozze;

            5° celebrare i funerali;

            6° benedire il fonte battesimale nel tempo pasquale, guidare le processioni fuori della chiesa e impartire le benedizioni solenni fuori della chiesa;

            7° celebrare l'Eucarestia più solenne nelle domeniche e nelle feste di precetto.

Can. 531 - Anche se è un altro a svolgere qualche incarico parrocchiale, le offerte ricevute dai fedeli in tale occasione siano versate nella cassa parrocchiale, a meno che, quando si tratta di offerte volontarie, non costi l'intenzione contraria dell'offerente; spetta al Vescovo diocesano, sentito il consiglio presbiterale, stabilire le norme con le quali si provvede alla destinazione di tali offerte e alla rimunerazione dei sacerdoti che svolgono il medesimo incarico.

Can. 532 - Il parroco rappresenta la parrocchia, a norma del diritto, in tutti i negozi giuridici; curi che i beni della parrocchia siano amministrati a norma dei cann. 1281-1288.

Can. 533 - § 1. Il parroco è tenuto all'obbligo di risiedere nella casa parrocchiale in vicinanza della chiesa; tuttavia in casi particolari, per giusta causa, l'Ordinario del luogo può permettere che dimori altrove, soprattutto se si tratta di un'abitazione comune a più sacerdoti, purché si possa provvedere in modo opportuno e adeguato all'adempimento degli incarichi parrocchiali.

§ 2. A meno che non sussista un motivo grave, il parroco può assentarsi ogni anno dalla parrocchia per ferie al massimo per un mese, continuo o interrotto; in questo tempo delle ferie non vengono computati i giorni che il parroco dedica una volta all'anno al ritiro spirituale; tuttavia, per assentarsi dalla parrocchia per un tempo superiore ad una settimana, il parroco è tenuto ad avvertirne l'Ordinario del luogo.

§ 3. Spetta al Vescovo diocesano stabilire norme che assicurino, durante l'assenza del parroco, l'esercizio della cura pastorale della parrocchia tramite un sacerdote fornito delle debite facoltà.

Can. 534 - § 1. Dopo aver preso possesso della parrocchia, il parroco è tenuto all'obbligo di applicare la Messa per il popolo affidatogli ogni domenica e nelle feste che nella sua diocesi sono di precetto; chi ne è legittimamente impedito la applichi negli stessi giorni mediante un altro oppure, in giorni diversi, la applichi personalmente.

§ 2. Il parroco che ha la cura di più parrocchie, nei giorni di cui al § 1, è tenuto ad applicare una Mesa per tutto il popolo affidatogli.

§ 3. Il parroco che non abbia soddisfatto all'obbligo di cui ai §§ 1 e 2, applichi quanto prima tante Messe per il popolo quante ne ha tralasciate.

Can. 535 - In ogni parrocchia vi siano i libri parrocchiali, cioè il libro dei battezzati, dei matrimoni, dei defunti ed eventualmente altri libri secondo le disposizioni date dalla Conferenza Episcopale o dal Vescovo diocesano; il parroco provveda che tali libri siano redatti accuratamente e diligentemente conservati.

§ 2. Nel libro dei battezzati si annoti anche la confermazione e tutto ciò che riguarda lo stato canonico dei fedeli, in rapporto al matrimonio, salvo il disposto del can. 1133, all'adozione, come pure in rapporto all'ordine sacro, alla professione perpetua emessa in un istituto religioso e al cambiamento del rito; tali annotazioni vengano sempre riportate nei certificati di battesimo.

§ 3. Ogni parrocchia abbia il proprio sigillo; gli attestati emessi sullo stato canonico dei fedeli, come pure tutti gli atti che possono avere rilevanza giuridica, siano sottoscritti dal parroco o da un suo delegato e muniti del sigillo parrocchiale.

§ 4. In ogni parrocchia vi sia il tabularium o archivio, in cui vengano custoditi i libri parrocchiali, insieme con le lettere dei Vescovi e gli altri documenti che si devono conservare per la loro necessità o utilità; tali libri e documenti devono essere controllati dal Vescovo diocesano o dal suo delegato durante la visita o in altro tempo opportuno e il parroco faccia attenzione che essi non vadano in mano ad estranei.

§ 5. Anche i libri parrocchiali più antichi vengano custoditi diligentemente, secondo le disposizioni del diritto particolare.

Can. 536 - § 1. Se risulta opportuno a giudizio del Vescovo diocesano, dopo aver sentito il collegio presbiterale, in ogni parrocchia venga costituito il consiglio pastorale, che è presieduto dal parroco e nel quale i fedeli, insieme con coloro che partecipano alla cura pastorale in forza del proprio ufficio, prestano il loro aiuto nel promuovere l'attività pastorale.

§ 2. Il consiglio pastorale ha solamente voto consultivo ed è retto dalle norme stabilite dal Vescovo diocesano.

Can. 537 - In ogni parrocchia vi sia il consiglio per gli affari economici che è retto, oltre che dal diritto universale, dalle norme date dal Vescovo diocesano; in esso i fedeli, scelti secondo le medesime norme, aiutino il parroco nell'amministrazione dei beni della parrocchia, fermo restando il disposto del can. 532.

Can. 538 - § 1. Il parroco cessa dall'ufficio con la rimozione o il trasferimento deciso da parte del Vescovo diocesano a norma del diritto, con la rinuncia fatta dal parroco stesso per giusta causa, la quale, per essere valida, deve essere accettata dal Vescovo, e inoltre cessa allo scadere del tempo se fu costituito a tempo determinato, secondo le disposizioni del diritto particolare di cui al can. 522.

§ 2. Il parroco membro di un istituto religioso o incardinato in una società di vita apostolica, viene rimosso a norma del can. 682, § 2.

§ 3. Compiuti i settantacinque anni, il parroco è invitato a presentare la rinuncia all'ufficio al Vescovo diocesano, il quale, considerata ogni circostanza di persona e di luogo, decida se accettarla o differirla; il Vescovo diocesano deve provvedere in modo adeguato al sostentamento e all'abitazione del rinunciante, attese le norme emanate dalla Conferenza Episcopale.

Can. 539 - Quando la parrocchia è vacante, oppure quando il parroco è impedito nell'esercizio dell'ufficio pastorale nella parrocchia per prigionia, esilio o confino, per inabilità o malferma salute oppure per altre cause, il Vescovo diocesano designi quanto prima l'amministratore parrocchiale, il sacerdote cioè che supplisca il parroco a norma del can. 540.

Can. 540 - § 1. L'amministratore parrocchiale è tenuto agli stessi doveri e ha gli stessi diritti del parroco, a meno che il Vescovo diocesano non stabilisca diversamente.

§ 2. All'amministratore parrocchiale non è lecito compiere nulla che rechi pregiudizio ai diritti del parroco o che possa essere di danno ai beni parrocchiali.

§ 3. Al termine del suo incarico, l'amministratore parrocchiale presenti al parroco il rendiconto.

Can. 541 - § 1. Quando la parrocchia diviene vacante e quando il parroco è impedito nell'esercizio della funzione pastorale, prima della costituzione dell'amministratore parrocchiale, assuma interinalmente il governo della parrocchia il vicario parrocchiale; se essi sono più d'uno, il più anziano per nomina; se poi mancano i vicari, lo assuma il parroco che è indicato dal diritto particolare.

§ 2. Chi assume il governo della parrocchia a norma del can. 516, § 1, avverta immediatamente l'Ordinario del luogo che la parrocchia è vacante.

Can. 542 - I sacerdoti ai quali, a norma del can. 516, § 1, viene affidata in solido la cura pastorale di una parrocchia o di più parrocchie contemporaneamente:

            1° devono possedere le qualità di cui al can. 521;

            2° siano nominati o istituiti a norma di quanto dispongono i cann. 522 e 524;

            3° ottengano la cura pastorale solo dal momento della presa di possesso; il loro moderatore viene immesso in possesso a norma di quanto prescrive il can. 527, § 2; per gli altri sacerdoti poi la professione di fede emessa legittimamente tiene il posto della presa di possesso.

Can. 543 - § 1. Se a determinati sacerdoti viene affidata in solido la cura pastorale di una parrocchia o di più parrocchie contemporaneamente essi sono tenuti singolarmente, secondo i criteri da loro stessi stabiliti, all'obbligo di adempiere i compiti e le funzioni proprie del parroco di cui ai cann. 528, 529 e 530; la facoltà di assistere ai matrimoni come pure le facoltà di dispensa concesse al parroco per il diritto stesso, spettano a tutti, ma devono essere esercitate sotto le direzione del moderatore.

§ 2. Tutti i sacerdoti del gruppo:

            1° sono tenuti all'obbligo della residenza;

            2° di comune accordo stabiliscono i criteri secondo cui uno di loro celebra la Messa per il popolo, a norma del can. 533;

            3° solo il moderatore rappresenta nei negozi giuridici la parrocchia o le parrocchie affidate al gruppo.

Can. 544 - Quando cessa dall'ufficio un sacerdote della comunità di cui al can. 517, § 1, o il moderatore del gruppo, e parimenti quando uno di loro diviene inabile ad esercitare la funzione pastorale, non diviene vacante la parrocchia o le parrocchie la cui cura è affidata al gruppo; spetta al Vescovo diocesano nominare un altro moderatore; però prima che il Vescovo costituisca un altro moderatore, adempia tale ufficio il sacerdote del gruppo più anziano per nomina.

Can. 545 - § 1. Ogni volta che risulta necessario o opportuno ai fini della adeguata cura pastorale della parrocchia, al parroco possono essere affiancati uno o più vicari parrocchiali, i quali si dedicano al ministero pastorale come cooperatori del parroco e partecipi della sua sollecitudine, mediante attività e iniziative programmate con il parroco e sotto la sua autorità.

§ 2. Il vicario parrocchiale può essere costituito perché presti il suo aiuto nell'adempiere tutto il ministero pastorale e, in questo caso, o per tutta la parrocchia o per una parte determinata di essa o per un certo gruppo di fedeli; oppure può anche essere costituito per assolvere uno specifico ministero contemporaneamente in più parrocchie determinate.

Can. 546 - Perché uno sia validamente nominato vicario parrocchiale, è necessario che sia costituito nel sacro ordine del presbiterato.

Can. 547 - Il vicario parrocchiale è nominato liberamente dal Vescovo diocesano, dopo aver sentito, se lo ritiene opportuno, il parroco o i parroci delle parrocchie per le quali è costituito, e inoltre il vicario foraneo, fermo restando il disposto del can. 682, § 1.

Can. 548 - § 1. Gli obblighi e i diritti del vicario parrocchiale sono definiti, oltre che dai canoni del presente capitolo, anche dagli statuti diocesani come pure dalla lettera del Vescovo diocesano, ma sono determinati in modo più specifico dalle disposizioni del parroco.

§ 2. A meno che nella lettera del Vescovo diocesano non si disponga espressamente altro, il vicario parrocchiale è tenuto all'obbligo, per l'ufficio che esercita, di aiutare il parroco in tutto il ministero parrocchiale, fatta eccezione per quanto riguarda l'applicazione della Messa per il popolo; è anche tenuto all'obbligo di supplirlo, quando è il caso, a norma del diritto.

§ 3. Il vicario parrocchiale riferisca regolarmente al parroco le iniziative pastorali programmate e in atto, in modo che il parroco e il vicario o i vicari siano in grado di provvedere, con impegno comune, alla cura pastorale della parrocchia, di cui insieme sono garanti.

Can. 549 - Se il parroco è assente, a meno che il Vescovo diocesano non abbia provveduto in modo diverso a norma del can. 533, § 3 e a meno che non sia stato costituito l'amministratore parrocchiale, si osservino le disposizioni del can. 541, § 1; in tal caso il vicario è tenuto anche a tutti gli obblighi del parroco, fatta eccezione per l'obbligo di applicare la Messa per il popolo.

Can. 550 - § 1. Il vicario parrocchiale è tenuto all'obbligo di risiedere nella parrocchia oppure, se è stato costituito per più parrocchie contemporaneamente, di risiedere in una di esse; tuttavia, per una giusta causa, l'Ordinario del luogo può permettere che risieda altrove, soprattutto se si tratta di una casa comune per più sacerdoti, purché ciò non rechi pregiudizio all'adempimento delle funzioni pastorali.

§ 2. L'Ordinario del luogo curi che si promuova, fra parroco e vicari, dove è possibile, una certa pratica di vita comune nella casa parrocchiale.

§ 3. Per quanto riguarda il periodo delle vacanze, il vicario parrocchiale ha gli stessi diritti del parroco.

Can. 551 - Per quanto riguarda le offerte che i fedeli fanno al vicario in occasione del ministero pastorale, si osservino le disposizioni del can. 531.

Can. 552 - Il vicario parrocchiale può essere rimosso, per giusta causa, dal Vescovo diocesano o dall'Amministratore diocesano, fermo restando il disposto del can. 682, § 2.

Capitolo VII
I VICARI FORANEI

Can. 553 - § 1. Il vicario foraneo, chiamato anche decano o arciprete o con altro nome, è il sacerdote che è preposto al vicariato foraneo.

§ 2. A meno che il diritto particolare non stabilisca altro, il vicario foraneo è nominato dal Vescovo diocesano, dopo aver sentito, a suo prudente giudizio, i sacerdoti che svolgono il ministero nel vicariato in questione.

Can. 554 - § 1. Per l'ufficio di vicario foraneo, che non è legato all'ufficio di parroco di una parrocchia determinata, il Vescovo scelga il sacerdote che avrà giudicato idoneo, valutate le circostanze di luogo e di tempo.

§ 2. Il vicario foraneo venga nominato a tempo determinato, definito dal diritto particolare.

§ 3. Il Vescovo diocesano può rimuovere liberamente, per giusta causa, secondo la sua prudente decisione, il vicario foraneo.

Can. 555 - § 1. Il vicario foraneo, oltre alle facoltà che gli attribuisce legittimamente il diritto particolare, ha il dovere e il diritto:

            1° di promuovere e coordinare l'attività pastorale comune nell'ambito del vicariato;

            2° di aver cura che i chierici del proprio distretto conducano una vita consona al loro stato e adempiano diligentemente i loro doveri;

            3° di provvedere che le funzioni sacre siano celebrate secondo le disposizioni della sacra liturgia, che si curi il decoro e la pulizia delle chiese e della suppellettile sacra, soprattutto nella celebrazione eucaristica e nella custodia del santissimo Sacramento, che i libri parrocchiali vengano redatti accuratamente e custoditi nel debito modo, che i beni ecclesiastici siano amministrati diligentemente; infine che la casa parrocchiale sia conservata con la debita cura.

§ 2. Il vicario foraneo nell'ambito del vicariato affidatogli:

            1° si adoperi perché i chierici, secondo le disposizioni del diritto particolare, partecipino nei tempi stabiliti alle lezioni, ai convegni teologici o alle conferenze a norma del can. 279, § 2;

            2° abbia cura che siano disponibili sussidi spirituali per i presbiteri del suo distretto ed abbia parimenti la massima sollecitudine per i sacerdoti che si trovano in situazioni difficili o sono angustiati da problemi.

            3° Il vicario foraneo abbia cura che i parroci del suo distretto, che egli sappia gravemente ammalati , non manchino di aiuti spirituali e materiali e che vengano celebrate degne esequie per coloro che muoiono; faccia anche in modo che durante la loro malattia o dopo la loro morte, non vadano perduti o asportati i libri, i documenti, la suppellettile sacra e ogni altra cosa che appartiene alla chiesa.

            4° Il vicario foraneo è tenuto all'obbligo di visitare le parrocchie del suo distretto secondo quanto avrà determinato il Vescovo diocesano.

Capitolo VIII
I RETTORI DELLE CHIESE E I CAPPELLANI

Art. 1
I rettori delle chiese

Can. 556 - In questo contesto col nome di rettore di una chiesa si intende il sacerdote al quale è demandata la cura di una chiesa che non è né parrocchiale, né capitolare, né annessa alla casa di una comunità religiosa o di una società di vita apostolica che vi celebrino le proprie funzioni.

Can. 557 - § 1 Il rettore di una chiesa viene nominato liberamente dal Vescovo diocesano, a meno che a qualcuno non competa legittimamente il diritto di elezione o di presentazione; in tal caso spetta al Vescovo diocesano confermare o istituire il rettore.

§ 2. Anche se la chiesa appartiene ad un istituto clericale religioso di diritto pontificio, spetta al Vescovo diocesano istituire il rettore presentato dal Superiore.

§ 3. Il rettore di una chiesa che sia unita al seminario o ad un collegio retto da chierici, è il rettore del seminario o del collegio, a meno che il Vescovo diocesano non abbia stabilito altrimenti.

Can. 558 - Salvo il can.262, non è lecito al rettore compiere nella chiesa affidatagli le funzioni parrocchiali di cui al can. 530, nn. 1-6, a meno che non ci sia il consenso del parroco oppure, se è il caso, la sua delega.

Can. 559 - Nella chiesa affidatagli il rettore può compiere celebrazioni liturgiche anche solenni, salve le legittime leggi di fondazione e purché, a giudizio dell'Ordinario del luogo, non rechino danno in alcun modo al ministero parrocchiale.

Can. 560 - Quando lo ritenga opportuno, l'Ordinario del luogo può ingiungere al rettore di celebrare nella sua chiesa determinate funzioni anche parrocchiali per il popolo e inoltre di aprire la chiesa a determinati gruppi di fedeli perché vi celebrino funzioni liturgiche.

Can. 561 - Senza licenza del rettore o di un altro Superiore legittimo, a nessuno è lecito celebrare nella chiesa l'Eucarestia, amministrare i sacramenti o compiere altre funzioni sacre; licenza che deve essere data o negata a norma del diritto.

Can. 562 - Il rettore di una chiesa, sotto l'autorità dell'Ordinario del luogo e osservando i legittimi statuti e i diritti acquisiti, è tenuto all'obbligo di vigilare che le funzioni sacre vengano celebrate nella chiesa con decoro, secondo le norme liturgiche e le disposizioni dei canoni, che gli oneri siano fedelmente adempiuti, che i beni siano amministrati diligentemente, che si provveda alla conservazione e al decoro della suppellettile sacra e degli edifici sacri, e che non vi avvenga nulla che sia in qualunque modo sconveniente alla santità del luogo e al rispetto dovuto alla casa di Dio.

Can. 563 - L'Ordinario del luogo, per giusta causa, può rimuovere dall'ufficio, secondo la sua prudente decisione, il rettore di una chiesa, anche se è stato eletto o presentato da altri, fermo restando il disposto del can. 682, § 2.

Art. 2
I cappellani

Can. 564 - Il cappellano è il sacerdote cui viene affidata in modo stabile la cura pastorale, almeno in parte, di una comunità o di un gruppo particolare di fedeli, e che deve essere esercitata a norma del diritto universale e particolare.

Can. 565 - A meno che il diritto non preveda altro o a meno che a qualcuno non spettino legittimamente diritti speciali, il cappellano viene nominato dall'Ordinario del luogo, al quale pure compete istituire chi è stato presentato o confermare chi è stato eletto.

Can. 566 - § 1. E' opportuno che il cappellano sia fornito di tutte le facoltà che richiede una ordinaria cura pastorale. Oltre a quelle che vengono concesse dal diritto particolare o da una delega speciale, il cappellano, in forza dell'ufficio, ha la facoltà di udire le confessioni dei fedeli affidati alle sue cure, di predicare loro la parola di Dio, di amministrare loro il Viatico e l'unzione degli infermi, nonché di conferire il sacramento della confermazione a chi tra loro versa in pericolo di morte.

§ 2. Negli ospedali, nelle carceri e nei viaggi in mare il cappellano ha inoltre la facoltà, esercitabile solo in tali luoghi, di assolvere dalle censure latae sententiae non riservate né dichiarate, fermo restando tuttavia il disposto del can. 976.

Can. 567 - § 1. L'Ordinario del luogo non proceda alla nomina del cappellano di una casa di un istituto religioso laicale senza aver consultato il Superiore, il quale ha il diritto, sentita la comunità, di proporre qualche sacerdote.

§ 2. Spetta al cappellano celebrare o dirigere le funzioni liturgiche; non gli è lecito però ingerirsi nel governo interno dell'istituto.

Can. 568 - Per quanto è possibile, siano costituiti dei cappellani per coloro che non possono usufruire, per la loro situazione di vita, della cura ordinaria dei parroci, come gli emigranti, gli esuli, i profughi, i nomadi i naviganti.

Can. 569 - I cappellani militari sono retti da leggi speciali.

Can. 570 - Se alla sede di una comunità o di un gruppo è annessa una chiesa non parrocchiale, il cappellano sia rettore della chiesa stessa, a meno che la cura della comunità o della chiesa non esiga altro.

Can. 571 - Nell'esercizio del suo incarico pastorale, il cappellano mantenga il debito rapporto con il parroco.

Can. 572 - Per quanto riguarda la rimozione del cappellano, si osservi il disposto del can. 563.