LIBRO II
IL POPOLO DI DIO
SEZIONE II
LE CHIESE PARTICOLARI E I LORO RAGGRUPPAMENTI
Titolo II
I raggruppamenti di Chiese particolari
Capitolo I
PROVINCE ECCLESIASTICHE E REGIONI ECCLESIASTICHE
Can. 431 - § 1. Affinché venga promossa un'azione pastorale comune da parte di diverse diocesi vicine secondo le circostanze di persone e di luoghi, e affinché vengano favoriti in modo più adeguato i mutui rapporti dei Vescovi diocesani, le Chiese particolari più vicine siano riunite in province ecclesiastiche, delimitate da un territorio determinato.
§ 2. D'ora in avanti non vi siano di regola diocesi esenti; perciò le singole diocesi e le altre Chiese particolari che esistono nell'ambito del territorio di una provincia ecclesiastica, devono far parte di una provincia ecclesiastica.
§ 3. Spetta unicamente alla suprema autorità della Chiesa, sentiti i Vescovi interessati, costituire, sopprimere o modificare le province ecclesiastiche.
Can. 432 - § 1. Nella provincia ecclesiastica hanno autorità, a norma del diritto, il concilio provinciale e il Metropolita.
§ 2. La provincia ecclesiastica gode di personalità giuridica per il diritto stesso.
Can. 433 - § 1. Se l'utilità lo suggerisce, specialmente nelle nazioni dove sono più numerose le Chiese particolari, le province ecclesiastiche viciniori, su proposta della Conferenza Episcopale, possono essere congiunte dalla Santa Sede in regioni ecclesiastiche.
§ 2. La regione ecclesiastica può essere eretta in persona giuridica.
Can. 434 - All'assemblea dei Vescovi della regione ecclesiastica spetta favorire la cooperazione e l'attività pastorale comune nella regione; tuttavia i poteri che nei canoni di questo Codice sono attribuiti alla Conferenza Episcopale non competono a tale assemblea, a meno che alcuni di essi le siano stati concessi in modo speciale dalla Santa Sede.
Capitolo II
I METROPOLITI
Can. 435 - Alla provincia ecclesiastica presiede il Metropolita, che è l'Arcivescovo della diocesi cui è preposto; tale ufficio è congiunto con una sede episcopale, determinata o approvata dal Romano Pontefice.
Can. 436 - § 1. Nelle diocesi suffraganee spetta al Metropolita:
1° vigilare perché la fede e la disciplina ecclesiastica siano accuratamente osservate, e informare il Romano Pontefice su eventuali abusi;
2° fare la visita canonica, per una causa precedentemente approvata dalla Santa Sede, se il suffraganeo l'avesse trascurata;
3° nominare l'Amministratore diocesano, a norma dei cann. 421, § 2 e 425 § 3.
§ 2. Dove le circostanze lo richiedono, la Sede Apostolica può conferire al Metropolita funzioni e potestà peculiari da determinare nel diritto particolare.
§ 3. Nessun'altra potestà di governo compete al Metropolita nelle diocesi suffraganee; può però celebrare funzioni sacre in tutte le chiese, come il Vescovo nelle propria diocesi, dopo aver avvertito il Vescovo, se si tratta della chiesa cattedrale.
Can. 437 - § 1. Il Metropolita è tenuto all'obbligo di chiedere personalmente o tramite un procuratore il pallio al Romano Pontefice, entro tre mesi dalla consacrazione episcopale oppure, se è già stato consacrato, dalla provvisione canonica; esso esprime la potestà che , in comunione con la Chiesa di Roma, il Metropolita acquisire di diritto nella propria provincia.
§ 2. Il Metropolita può portare il pallio, nel rispetto delle leggi liturgiche, in qualsiasi chiesa della provincia ecclesiastica a cui presiede; invece non può assolutamente portarlo fuori di essa, neppure col consenso del Vescovo diocesano.
§ 3. Il Metropolita che venga trasferito ad un'altra sede metropolitana, necessita di un nuovo pallio.
Can. 438 - Il titolo di Patriarca e di Primate, al di là di una prerogativa di onore, non comporta nella Chiesa latina alcuna potestà di governo, a meno che per qualcuno di essi non consti diversamente per un privilegio apostolico o per una consuetudine approvata.
Capitolo III
I CONCILI PARTICOLARI
Can. 439 - § 1. Il concilio plenario, cioè di tutte le Chiese particolari della medesima Conferenza Episcopale, sia celebrato ogni volta che risulti necessario o utile alla stessa Conferenza Episcopale, con l'approvazione della Sede Apostolica.
§ 2. La norma stabilita dal § 1 vale anche per la celebrazione del concilio provinciale nella provincia ecclesiastica i cui confini coincidono col territorio della nazione.
Can. 440 - § 1. Il concilio provinciale per le diverse Chiese particolari della medesima provincia ecclesiastica, sia celebrato ogni volta che risulti opportuno a giudizio della maggioranza dei Vescovi diocesani della provincia, salvo il can. 439, § 2.
§ 2. Mentre è vacante la sede metropolitana, non si convochi il concilio provinciale.
Can. 441 - Spetta alla Conferenza Episcopale:
1° convocare il concilio plenario;
2° scegliere il luogo in cui celebrare il concilio, nell'ambito del territorio della Conferenza Episcopale;
3° eleggere, fra i Vescovi diocesani del concilio plenario, il presidente, che deve essere approvato dalla Sede Apostolica;
4° determinare la procedura e le questioni da trattare, indire l'apertura e la durata del concilio plenario, trasferirlo, prorogarlo o scioglierlo.
Can. 442 - § 1. Spetta al Metropolita, col consenso della maggioranza dei Vescovi suffraganei:
1° convocare il concilio provinciale;
2° scegliere il luogo della celebrazione del concilio provinciale, nell'ambito del territorio della provincia;
3° determinare la procedura e le questioni da trattare, indire l'apertura e la durata del concilio provinciale, trasferirlo, prorogarlo i scioglierlo.
§ 2. Spetta al Metropolita, e se questi è legittimamente impedito al Vescovo suffraganeo eletto dagli altri Vescovi suffraganei, presiedere il concilio provinciale.
Can. 443 - § 1. Devono essere convocati ai concili particolari e in essi hanno diritto al voto deliberativo:
1° i Vescovi diocesani;
2° i Vescovi coadiutori e ausiliari;
3° gli altri Vescovi titolari che esercitano nel territorio uno speciale incarico, loro affidato dalla Sede Apostolica o dalla Conferenza Episcopale.
§ 2. Possono essere chiamati ai concili particolari gli altri Vescovi titolari, anche emeriti, che si trovano nel territorio; essi poi hanno diritto al voto deliberativo.
§ 3. Ai concili particolari devono essere chiamati con voto solamente consultivo:
1° i Vicari generali e Vicari episcopali di tutte le Chiese particolari del territorio;
2° i Superiori maggiori degli istituti e delle società di vita apostolica, in numero da determinare, sia per gli uomini sia per le donne, dalla conferenza Episcopale o dai Vescovi della provincia, eletti rispettivamente da tutti i Superiori maggiori degli istituti e delle società che hanno sede nel territorio.
3° i rettori delle università ecclesiastiche e cattoliche, nonché i decani delle facoltà di teologia e di diritto canonico, che hanno sede nel territorio;
4° alcuni rettori dei seminari maggiori, in numero da determinarsi come al n. 2, eletti dai rettori dei seminari situati nel territorio.
§ 4. Ai concili particolari possono essere chiamati, con voto solamente consultivo, anche presbiteri e altri fedeli, in modo però che il loro numero non superi la metà di coloro di cui ai §§ 1-3.
§ 5. Ai concili provinciali siano invitati inoltre i capitoli cattedrali, come pure il consiglio presbiterale e il consiglio pastorale di ciascuna Chiesa particolare, in modo che ognuno di essi invii due suoi membri designati collegialmente; essi però hanno voto solamente consultivo.
§ 6. Ai concili particolari possono essere invitati come ospiti anche altri, se ciò risulta opportuno a giudizio della Conferenza Episcopale, per quanto riguarda il concilio plenario, o a giudizio del Metropolita insieme con i Vescovi suffraganei, per quanto riguarda il concilio provinciale.
Can. 444 - § 1. Tutti coloro che sono convocati ai concili particolari devono parteciparvi, se non sono trattenuti da un giusto impedimento, di cui sono tenuti ad informare il presidente del concilio.
§ 2. Coloro che sono convocati ai concili particolari ed hanno in essi voto deliberativo, se sono trattenuti da un giusto impedimento, possono mandare un procuratore; tale procuratore ha voto solamente consultivo.
Can. 445 - Il concilio particolare cura che si provveda, nel proprio territorio, alle necessità pastorali del popolo di Dio; esso ha potestà di governo, soprattutto legislativa, così da poter decidere, salvo sempre il diritto universale della Chiesa, ciò che risulta opportuno per l'incremento della fede, per ordinare l'attività pastorale comune; per regolare i costumi e per conservare, introdurre, difendere la disciplina ecclesiastica.
Can. 446 - Concluso il concilio particolare, il presidente provveda che vengano trasmessi alla Sede Apostolica tutti gli atti del concilio; i decreti emanati dal concilio non siano promulgati se non dopo essere stati riveduti dalla Sede Apostolica; spetta al concilio stesso definire il modo di promulgazione dei decreti e il tempo in cui i decreti promulgati iniziano ad essere obbliganti.
Capitolo IV
LE CONFERENZE EPISCOPALI
Can. 447 - La Conferenza Episcopale, organismo di per sé permanente, è l'assemblea dei Vescovi di una nazione o di un territorio determinato, i quali esercitano congiuntamente alcune funzioni pastorali per i fedeli di quel territorio, per promuovere maggiormente il bene che la Chiesa offre agli uomini, soprattutto mediante forme e modalità di apostolato opportunamente adeguate alle circostanze di tempo e di luogo, a norma del diritto.
Can. 448 - § 1. La Conferenza Episcopale, come regola generale, comprende i presuli di tutte le Chiese particolari della medesima nazione, a norma del can. 450.
§ 2. Se poi, a giudizio della Sede Apostolica, sentiti i Vescovi diocesani interessati, le circostanze relative alle persone o alle cose lo suggeriscono, la Conferenza Episcopale può essere eretta per un territorio di ampiezza minore o maggiore, in modo che comprenda solamente i Vescovi di alcune Chiese particolari costituite in un determinato territorio oppure i presuli di Chiese particolari esistenti in diverse nazioni; spetta alla Sede Apostolica stabilire norme peculiari per ciascuna di esse.
Can. 449 - § 1. Spetta unicamente alla suprema autorità della Chiesa, sentiti i Vescovi interessati, erigere, sopprimere o modificare le Conferenze Episcopali.
§ 2. La Conferenza Episcopale, una volta eretta legittimamente, gode di personalità giuridica per il diritto stesso.
Can. 450 - § 1. Appartengono alla Conferenza Episcopale per il diritto stesso tutti i Vescovi diocesani del territorio e quelli che nel diritto sono loro equiparati; inoltre i Vescovi coadiutori, i Vescovi ausiliari e gli altri Vescovi titolari che esercitano in tale territorio uno speciale incarico loro affidato dalla Sede Apostolica o dalla Conferenza Episcopale; possono esservi invitati anche gli Ordinari di un altro rito, in modo tuttavia che abbiano soltanto voto consultivo, a meno che gli statuti della Conferenza Episcopale non stabiliscano diversamente.
§ 2. Gli altri Vescovi titolari e il Legato del Romano Pontefice non sono membri di diritto della Conferenza Episcopale.
Can. 451 - Ogni Conferenza Episcopale elabori i propri statuti che devono essere riveduti dalla Sede Apostolica; in essi, fra l'altro, vengano regolate le riunioni plenarie della Conferenza, si provveda alla costituzione del consiglio permanete, della segreteria generale della Conferenza e anche di altri uffici e commissioni che, a giudizio della Conferenza, contribuiscano più efficacemente al conseguimento delle sue finalità.
Can. 452 - § 1. Ogni Conferenza Episcopale si elegga il presidente, determini chi assume la funzione di pro-presidente se il presidente è legittimamente impedito e designi il segretario generale, a norma degli statuti.
§ 2. Il presidente della Conferenza e, se questi è legittimamente impedito, il pro-presidente, presiede non solo le riunioni generali della Conferenza Episcopale, ma anche il consiglio permanente.
Can. 453 - Le riunioni plenarie della Conferenza Episcopale si tengano almeno una volta all'anno e inoltre ogni volta che lo richiedono speciali circostanze, secondo le disposizioni degli statuti.
Can. 454 - § 1. Nelle riunioni plenarie della Conferenza Episcopale per il diritto stesso il voto deliberativo compete ai Vescovi diocesani e a quelli che nel diritto sono loro equiparati, nonché ai Vescovi coadiutori.
§ 2. Ai Vescovi ausiliari e ai Vescovi titolari che appartengono alla Conferenza Episcopale, compete il voto deliberativo oppure consultivo, secondo le disposizioni degli statuti della Conferenza; fermo restando tuttavia che il voto deliberativo compete solo a quelli di cui al § 1, quando si tratta di elaborare o modificare gli statuti.
Can. 455 - § 1. La Conferenza Episcopale può emanare decreti generali solamente nelle materie in cui lo abbia disposto il diritto universale, oppure lo stabilisce un mandato speciale della Sede Apostolica, sia motu proprio, sia su richiesta della conferenza stessa.
§ 2. Perché i decreti di cui al § 1. siano emanati validamente, devono essere espressi nella riunione plenaria almeno mediante i due terzi dei voti dei presuli che avendo voto deliberativo appartengono alla Conferenza, e non ottengono forza obbligante se non vengono legittimamente promulgati, dopo essere stati riveduti dalla Sede Apostolica.
§ 3. Il modo di promulgazione e il tempo in cui i decreti acquistano forza obbligante vengono determinati dalla stessa Conferenza Episcopale.
§ 4. Nei casi in cui né il diritto universale né uno speciale mandato della Sede Apostolica abbiano concesso alla Conferenza Episcopale la potestà di cui al § 1, la decisione compete ai singoli Vescovi diocesani per la propria diocesi e la Conferenza Episcopale o il suo presidente non possono agire validamente in nome di tutti i Vescovi, a meno che tutti e singoli i Vescovi non abbiano dato il loro consenso.
Can. 456 - Conclusa la riunione plenaria della Conferenza Episcopale, la relazione sugli atti della Conferenza e i suoi decreti vengano trasmessi alla Sede Apostolica, sia per farle conoscere gli atti, sia perché i decreti, se ci sono, possano essere riveduti dalla stessa.
Can. 457 - Spetta al consiglio permanete dei Vescovi curare che vengano preparate le questioni da trattare nella riunione plenaria della Conferenza e che siano fatte debitamente eseguire le decisioni prese in essa; ad esso spetta pure trattare gli altri affari che gli vengono affidati, a norma degli statuti.
Can. 458 - Spetta alla segreteria generale:
1° stendere la relazione degli atti e dei decreti della riunione plenaria della Conferenza e degli atti del consiglio permanente e comunicarla a tutti i membri della Conferenza, stendere inoltre altri atti commissionati ad essa dal presidente della Conferenza o dal consiglio permanente;
2° comunicare alle Conferenze Episcopali confinanti gli atti e i documenti che la Conferenza nella riunione plenaria o il consiglio permanente hanno stabilito di trasmettere loro.
Can. 459 - § 1. Si favoriscano le relazioni fra le Conferenze Episcopali, soprattutto viciniori, per la promozione e la tutela del bene maggiore.
§ 2. Ogni volta però le Conferenze intraprendono attivamente o modi di procedere che assumono un carattere internazionale, è opportuno che venga sentita la Sede Apostolica.