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CODICE DI DIRITTO CANONICO: INDICE

LIBRO II
IL POPOLO DI DIO

PARTE III
GLI ISTITUTI DI VITA CONSACRATA E LE SOCIETA' DI VITA APOSTOLICA

SEZIONE I
GLI ISTITUTI DI VITA CONSACRATA

Titolo III

Gli istituti secolari

Can. 710 - L'istituto secolare è un istituto di vita consacrata in cui i fedeli, vivendo nel mondo, tendono alla perfezione della carità e si impegnano per la santificazione del mondo, soprattutto operando all'interno di esso.

Can. 711 - Un membro di istituto secolare, in forza della consacrazione, non cambia la propria condizione canonica, laicale o clericale, in mezzo al popolo di Dio, salve le disposizioni del diritto a proposito degli istituti di vita consacrata.

Can. 712 - Ferme restando le disposizioni dei cann. 598-601, le costituzioni stabiliscano i vincoli sacri con cui vengono assunti nell'istituto i consigli evangelici e definiscano gli obblighi che essi comportano, salva sempre però, nello stile di vita, la secolarità propria dell'istituto.

Can. 713 -§ 1. I membri di tali istituti esprimono e realizzano la propria consacrazione nell'attività apostolica e come un fermento si sforzano di permeare ogni realtà di spirito evangelico per consolidare e far crescere il Corpo di Cristo.

§ 2. I membri laici, nel mondo e dal mondo, partecipano della funzione evangelizzatrice della Chiesa sia mediante la testimonianza di vita cristiana e di fedeltà alla propria consacrazione, sia attraverso l'aiuto che danno perché le realtà temporali siano ordinate secondo Dio e nel mondo sia vivificato dalla forza del Vangelo. Essi offrono inoltre la propria collaborazione per il servizio della comunità ecclesiale, secondo lo stile di vita secolare loro proprio.

§ 3. I membri chierici sono di aiuto ai confratelli con una peculiare carità apostolica, attraverso la testimonianza della vita consacrata, soprattutto nel presbiterio, e in mezzo al popolo di Dio lavorano alla santificazione del mondo con il proprio ministero sacro.

Can. 714 - I membri degli istituti secolari conducano la propria vita nelle situazioni ordinarie del mondo, soli o ciascuno nella propria famiglia, o in gruppi di vita fraterna a norma delle costituzioni.

Can. 715 - § 1. I membri chierici incardinati in una diocesi dipendono dal Vescovo diocesano, salvo quanto riguarda la vita consacrata nel proprio istituto.

§ 2. Quelli invece che a norma del can. 266, § 3 vengono incardinati nell'istituto, se sono destinati alle opere proprie dell'istituto o a funzioni di governo all'interno di esso, dipendono dal Vescovo allo stesso modo dei religiosi.

Can. 716 - § 1. Tutti i membri partecipino attivamente alla vita dell'istituto secondo il diritto proprio.

§ 2. I membri di uno stesso istituto conservino la comunione tra loro curando con sollecitudine l'unità dello spirito e la vera fraternità.

Can. 717 - § 1. Le costituzioni definiscano la forma di governo propria dell'istituto, la durata in carica dei Moderatori e il modo della loro designazione.

§ 2. Nessuno sia designato come Moderatore supremo se non è stato incorporato nell'istituto in modo definitivo.

§ 3. Coloro che nell'istituto hanno incarichi di governo abbiano cura che sia conservata l'unità dello spirito e che sia promossa l'attiva partecipazione dei membri.

Can. 718 - L'amministrazione dei beni dell'istituto, che deve esprimere e favorire la povertà evangelica, è regolata dalle norme del Libro V, I beni temporali della Chiesa , e dal diritto proprio dell'istituto. Il diritto proprio deve parimenti definire gli obblighi, specialmente di carattere economico, dell'istituto verso i membri che ad esso dedicano la propria attività.

Can. 719 - § 1. Per rispondere fedelmente alla propria vocazione e perché la loro azione apostolica scaturisca dall'unione con Cristo, i membri siano assidui all'orazione, attendano convenientemente alla lettura delle sacre Scritture, osservino i tempi di ritiro annuale e compiano le alttre pratiche spirituali secondo il diritto proprio.

§ 2. La celebrazione dell'Eucarestia, in quanto possibile quotidiana, sia la sorgente e la forza di tutta la loro vita consacrata.

§ 3. Si accostino liberamente e con frequenza al sacramento della penitenza.

§ 4. Siano liberi di ricevere la necessaria direzione della coscienza e di richiedere consigli in materia, se lo desiderano, anche ai propri Moderatori.

Can. 720 - Il diritto di ammettere nell'istituto per il periodo di prova oppure per assumere i vincoli sacri, sia temporanei sia perpetui o definitivi, compete ai Moderatori maggiori con il loro consiglio, a norma delle costituzioni.

Can. 721 - § 1. E' ammesso invalidamente al periodo di prova iniziale:

            1° chi non ha ancora raggiunto la maggiore età;

            2° chi è legato attualmente con un vincolo sacro ad un istituto di vita consacrata o è stato incorporato in una società di vita apostolica;

            3° chi è sposato, durante il matrimonio.

§ 2. Le costituzioni possono stabilire altri impedimenti, anche per la validità dell'ammissione, o apporre altre condizioni.

§ 3. Per essere accettati si richiede inoltre la maturità necessaria per condurre in modo conveniente la vita propria dell'istituto.

Can. 722 - § 1. La prova iniziale sia ordinata allo scopo che i candidati prendano più chiara coscienza della loro vocazione divina e di quella specifica dell'istituto, ne vivano lo spirito e sperimentino il genere di vita ad esso proprio.

§ 2. I candidati siano opportunamente formati a condurre una vita secondo i consigli evangelici e istruiti a trasformare integralmente la propria esistenza in apostolato, adottando quelle forme di evangelizzazione che meglio rispondano al fine, allo spirito e all'indole dell'istituto.

§ 3. Le costituzioni devono definire il metodo e la durata di tale prova, non inferiore a due anni, che precede il primo impegno con vincoli sacri nell'istituto.

Can. 723 - § 1. Compiuto il tempo della prova iniziale il candidato che viene giudicato idoneo assuma i tre consigli evangelici, confermati dal vincolo sacro, oppure lasci l'istituto.

§ 2. Questa prima incorporazione, non inferiore a cinque anni, sia temporanea a norma delle costituzioni.

§ 3. Trascorso tale periodo di tempo, il membro giudicato idoneo sia ammesso all'incorporazione perpetua oppure a quella definitiva, cioè con vincoli temporanei da rinnovarsi sempre ad ogni scadenza.

§ 4. L'incorporazione definitiva è equiparata a quella perpetua, in ordine a determinati effetti giuridici, che devono essere stabiliti nelle costituzioni.

Can. 724 - § 1. Dopo il primo impegno con vincoli sacri, la formazione deve essere continuata costantemente a norma delle costituzioni.

§ 2. I membri devono essere preparati di pari passo tanto nelle scienze umane quanto in quelle divine; i Moderatori dell'istituto sentano seriamente la responsabilità della loro continua formazione spirituale.

Can. 725 - L'istituto può associare a sé, con qualche vincolo determinato dalle costituzioni, altri fedeli che si impegnino a tendere alla perfezione evangelica secondo lo spirito dell'istituto e a partecipare della sua stessa missione.

Can. 726 - § 1. Trascorso il periodo dell'incorporazione temporanea il membro può liberamente lasciare l'istituto, o per giusta causa può essere escluso dalla rinnovazione dei vincoli sacri da parte del Moderatore maggiore, udito il suo consiglio.

§ 2. Il membro di incorporazione temporanea che lo richieda spontaneamente, per grave causa può ottenere dal Moderatore supremo, col consenso del suo consiglio, l'indulto di lasciare l'istituto.

Can. 727 - § 1. Se un membro incorporato con vincolo perpetuo vuole lasciare l'istituto, dopo avere seriamente ponderato la cosa davanti al Signore deve chiedere l'indulto, per mezzo del Moderatore supremo, alla Sede Apostolica se l'istituto è di diritto pontificio; altrimenti anche al Vescovo diocesano, secondo quanto è definito dalle costituzioni.

§ 2. Trattandosi di sacerdote incardinato nell'istituto si osservi il disposto del can. 693.

Can. 728 - Con la legittima concessione dell'indulto di lasciare l'istituto cessano tutti i vincoli, e insieme i diritti e gli obblighi derivanti dall'incorporazione.

Can. 729 - La dimissione di un membro dall'istituto avviene a norma dei cann. 694 e 695. Le costituzioni definiscano altre cause di dimissione, purché siano proporzionatamente gravi, esterne, imputabili e comprovate giuridicamente, e inoltre si osservi la procedura stabilita ai cann. 697-700. Al membro dimesso si applica il disposto del can. 701.

Can. 730 - Per il passaggio di un membro di istituto secolare ad un altro istituto secolare si osservino le disposizioni dei cann. 684, §§ 1, 2, 4 e 685; per il passaggio ad un altro istituto di vita consacrata, o da questo ad un istituto secolare, si richiede la licenza della Sede Apostolica, alle cui disposizioni ci si deve attenere.

SEZIONE II
LE SOCIETA' DI VITA APOSTOLICA

Can. 731 - § 1. Agli istituti di vita consacrata sono assimilate le società di vita apostolica i cui membri, senza voti religiosi, perseguono il fine apostolico proprio della società e, conducendo vita fraterna in comunità secondo un proprio stile, tendono alla perfezione della carità mediante l'osservanza delle costituzioni.

§ 2. Fra queste vi sono società i cui membri assumono i consigli evangelici con qualche vincolo definito dalle costituzioni.

Can. 732 - Quanto è stabilito nei cann. 578-597 e 606 si applica anche alle società di vita apostolica, tuttavia nel rispetto della natura di ciascuna società; alle società di cui al can. 731, § 2, si applicano anche i cann. 598-602.

Can. 733 - § 1. Una casa viene eretta e una comunità locale viene costituita dall'autorità competente della società previo consenso scritto del Vescovo diocesano, il quale deve essere anche consultato quando si tratta della soppressione di queste.

§ 2. Il consenso per l'erezione di una casa comporta il diritto di avere almeno un oratorio, nel quale sia celebrata e custodita la santissima Eucarestia.

Can. 734 - Il governo della società è definito dalle costituzioni, osservati, secondo la natura delle singole società, i cann. 617-633.

Can. 735 - § 1. L'ammissione dei membri, il periodo di prova, l'incorporazione e la formazione vengono determinati dal diritto proprio di ogni società.

§ 2. Per l'ammissione nella società si osservino le condizioni stabilite dai cann. 642-645.

§ 3. Il diritto proprio deve determinare il regolamento per la prova e per la formazione, in consonanza con gli scopi e l'indole della società, particolarmente in campo dottrinale, spirituale, apostolico, cosicché i membri, riconoscendo la vocazione divina, siano convenientemente preparati alla missione e alla vita della società.

Can. 736 - § 1. Nelle società clericali di diritto pontificio i chierici sono incardinati alla società stesa, a meno che le costituzioni non dicano altrimenti.

§ 2. Per quanto riguarda il piano degli studi e la recezione degli ordini, si seguano le norme previste per i chierici secolari, fermo restando tuttavia il § 1.

Can. 737 - L'incorporazione comporta da parte dei membri gli obblighi e i diritti definiti dalle costituzioni; da parte della società l'impegno di guidare i membri alla realizzazione della propria vocazione secondo le costituzioni.

Can. 738 - § 1. Tutti i membri sono soggetti ai propri Moderatori a norma delle costituzioni in ciò che riguarda la vita interna e la disciplina della società.

§ 2. Sono soggetti inoltre al Vescovo diocesano in ciò che riguarda il culto pubblico, la cura delle anime e le altre attività apostoliche, attesi i cann. 679-683.

§ 3. Le relazioni tra il membro incardinato nella diocesi e il proprio Vescovo sono definite dalle costituzioni o da particolari convenzioni.

Can. 739 - I membri, inoltre agli obblighi che secondo le costituzioni li toccano in quanto tali, sono tenuti agli obblighi comuni ai chierici, a meno che non risulti altrimenti dalla natura delle cose o dal contesto.

Can. 740 - I membri devono abitare nella casa o nella comunità legittimamente costituita e osservare la vita in comune a norma del diritto proprio; da questo sono pure regolate le assenze dalla casa o dalla comunità.

Can. 741 - § 1. Le società e, se non è detto altrimenti nelle costituzioni, le loro parti e le case, sono persone giuridiche e in quanto tali hanno la capacità di acquistare, possedere, amministrare e alienare beni temporali a norma delle disposizioni del Libro V, I beni temporali della Chiesa , dei cann. 636, 638 e 639, nonché del diritto proprio.

§ 2. Anche i membri, a norma del diritto proprio, hanno la capacità di acquistare, possedere e amministrare beni temporali e di disporne, ma tutto ciò che loro proviene in considerazione della società rimane acquisito per la società stessa.

Can. 742 - L'uscita e la dimissione dei membri non ancora incorporati in modo definitivo sono regolate dalle costituzioni di ciascuna società.

Can. 743 - Un membro incorporato definitivamente può ottenere dal Moderatore supremo, col consenso del suo consiglio, l'indulto di lasciare la società, con la conseguente cessazione dei diritti e degli obblighi derivanti dall'incorporazione, fermo restando il disposto del can. 693, a meno che tale concessione non sia a norma delle costituzioni riservata alla Santa Sede.

Can. 744 - § 1. E' parimenti riservato al Moderatore supremo, col consenso del suo consiglio, di concedere a un membro incorporato definitivamente la licenza di passare ad un'altra società di vita apostolica, venendo frattanto sospesi i diritti e gli obblighi della propria società, fermo restando tuttavia il diritto di potervi ritornare prima dell'incorporazione definitiva nella nuova società.

§ 2. Per il passaggio ad un istituto di vita consacrata, o da questo ad una società di vita apostolica, si richiede la licenza della Santa Sede, alle cui disposizioni ci si dovrà attenere.

Can. 745 - Il Moderatore supremo con il consenso del suo consiglio può concedere a un membro incorporato in modo definitivo l'indulto di vivere fuori della società, tuttavia non oltre tre anni, rimanendo sospesi i diritti e gli obblighi incompatibili con la sua nuova condizione; questi però rimane sotto la cura dei Moderatori. Se si tratta di un sacerdote, si richiede inoltre il consenso dell'Ordinario del luogo in cui deve dimorare, rimanendo anche sotto la sua cura e dipendenza.

Can. 746 - Per la dimissione di un membro definitivamente incorporato si osservino, con gli adattamenti del caso, i cann. 694-704.