LIBRO II
IL POPOLO DI DIO
PARTE III
GLI ISTITUTI DI VITA CONSACRATA E LE SOCIETA' DI VITA APOSTOLICA
SEZIONE I
GLI ISTITUTI DI VITA CONSACRATA
Titolo II
Gli istituti religiosi
Can. 607 - § 1. La vita religiosa, in quanto consacrazione di tutta la persona, manifesta nella Chiesa il mirabile connubio istituito da Dio, segno della vita futura. In tal modo il religioso porta a compimento la sua totale donazione come sacrificio offerto a Dio, e con questo l'intera sua esistenza diviene un ininterrotto culto a Dio nella carità.
§ 2. L'istituto religioso è una società i cui membri, secondo il diritto proprio, emettono i voti pubblici, perpetui oppure temporanei da rinnovarsi alla scadenza, e conducono vita fraterna in comunità.
§ 3. La testimonianza pubblica che i religiosi sono tenuti a rendere a Cristo e alla Chiesa comporta quella separazione dal mondo che è propria dell'indole e delle finalità di ciascun istituto.
Capitolo I
CASE RELIGIOSE: EREZIONE E SOPPRESSIONE
Can. 608 - La comunità religiosa deve abitare in una casa legittimamente costituita, sotto l'autorità di un Superiore designato a norma del diritto. Le singole case devono avere almeno un oratorio, in cui si celebri e si conservi l'Eucarestia, in modo che sia veramente il centro della comunità.
Can. 609 - § 1. Le case di un istituto religioso vengono erette dall'autorità competente secondo le costituzioni, previo consenso scritto del Vescovo diocesano.
§ 2. Per l'erezione di un monastero di monache si richiede inoltre il benestare della Sede Apostolica.
Can. 610 - § 1. L'erezione di case si compie tenuta presente l'utilità della Chiesa e dell'istituto e assicurate le condizioni necessarie per garantire ai membri la possibilità di condurre regolarmente la vita religiosa secondo le finalità e lo spirito proprio dell'istituto.
§ 2. Non si proceda all'erezione di una casa se prudentemente non si ritiene possibile provvedere in modo adeguato alle necessità dei membri.
Can. 611 - Il consenso del Vescovo diocesano per l'erezione di una casa religiosa implica il diritto:
1° di condurre una vita conforme all'indole propria dell'istituto e alle specifiche finalità;
2° di esercitare le opere proprie dell'istituto, a norma del diritto, salve restando le condizioni apposte nell'atto del consenso;
3° per gli istituti clericali, di avere una chiesa, salvo il disposto del can. 1215, § 1, e di esercitarvi il ministero sacro, osservate le disposizioni del diritto.
Can. 612 - Per destinare una casa religiosa ad opere apostoliche differenti da quelle per cui fu costruita si richiede il consenso del Vescovo diocesano; questo non è necessario se si tratta di un cambiamento che, salve sempre le leggi di fondazione, si riferisce solamente al regime interno e alla disciplina.
Can. 613 - § 1. Una casa religiosa di canonici regolari o di monaci, sotto il governo e la cura del proprio Moderatore, è di per sé una casa sui iuris, a meno che le costruzioni non dicano altrimenti.
§ 2. Il Moderatore di una casa sui iuris è, per diritto, Superiore maggiore.
Can. 614 - I monasteri di monache associati a un istituto maschile mantengono il proprio ordinamento e il proprio governo, secondo le costituzioni. I reciproci diritti ed obblighi siano determinati in modo che l'associazione possa giovare al bene spirituale.
Can. 615 - Quando un monastero sui iuris non ha, oltre al proprio Moderatore, un altro Superiore maggiore e non è associato a un istituto di religiosi in modo che il Superiore di questo abbia su quel monastero una vera potestà definita dalle costituzioni, tale monastero è affidato alla peculiare vigilanza del Vescovo diocesano a norma del diritto.
Can. 616 - § 1. Una casa religiosa eretta legittimamente può essere soppressa dal Moderatore supremo a norma delle costituzioni, dopo avere consultato il Vescovo diocesano. Per i beni della casa soppressa deve provvedere il diritto proprio dell'istituto, nel rispetto della volontà dei fondatori o donatori e dei diritti legittimamente acquisiti.
§ 2. La soppressione dell'unica casa di un istituto è di competenza della Santa Sede, alla quale è pure riservato di disporre dei beni relativi.
§ 3. La soppressione di una casa sui iuris, di cui al can. 613, spetta al capitolo generale, a meno che le costituzioni non stabiliscano altrimenti.
§ 4. La soppressione di un monastero sui iuris di monache spetta alla Sede Apostolica, osservato, per quanto riguarda i beni materiali, il disposto delle costituzioni.
Capitolo II
IL GOVERNO DEGLI ISTITUTI
Art. 1
Superiori e consiglieri
Can. 617 - I Superiori adempiano il proprio incarico ed esercitino la propria potestà a norma del diritto universale e di quello proprio.
Can. 618 - I Superiori esercitino in spirito di servizio quella potestà che hanno ricevuto da Dio mediante il ministero della Chiesa. Docili perciò alla volontà di Dio nell'adempimento del proprio incarico, reggano i sudditi quali figli di Dio, e suscitando la loro volontaria obbedienza nel rispetto della persona umana, li ascoltino volentieri e promuovano altresì la loro concorde collaborazione per il bene dell'istituto e della Chiesa, ferma restando l'autorità loro propria di decidere e di comandare ciò che va fatto.
Can. 619 - I Superiori attendano sollecitamente al proprio ufficio e insieme con i religiosi loro affidati si adoperino per costruire in Cristo una comunità fraterna nella quale si ricerchi Dio e lo si ami sopra ogni cosa. Diano perciò essi stessi con frequenza ai religiosi il nutrimento della parola di Dio e li indirizzino alla celebrazione della sacra liturgia. Siano loro di esempio nel coltivare le virtù e nell'osservare le leggi e le tradizioni del proprio istituto; provvedano in modo conveniente a quanto loro personalmente occorre; visitino gli ammalati procurando loro con sollecitudine le cure necessarie, riprendano gli irrequieti, confortino i timidi, con tutti siano pazienti.
Can. 620 - Sono Superiori maggiori quelli che governano l'intero istituto, o una sua provincia, o una parte dell'istituto ad essa equiparata, o una casa sui iuris , e parimenti i loro rispettivi vicari. A questi si aggiungano l'Abate Primate e il Superiore di una congregazione monastica; i quali tuttavia non hanno tutta la potestà che il diritto universale attribuisce ai Superiori maggiori.
Can. 621 - Col nome di provincia si designa l'unione di più case, che costituisce una parte immediata dell'istituto sotto il medesimo Superiore, ed è canonicamente eretta dalla legittima autorità.
Can. 622 - Il Moderatore supremo ha potestà, da esercitare secondo il diritto proprio, su tutte le province dell'istituto, su tutte le case e su tutti i membri; gli altri Superiori godono di quella potestà nell'àmbito del proprio incarico.
Can. 623 - Per essere validamente nominati o eletti all'ufficio di Superiore si richiede un periodo adeguato di tempo dopo la professione perpetua o definitiva, da determinarsi dal diritto proprio o, trattandosi di Superiori maggiori, dalle costituzioni.
Can. 624 - § 1. I Superiori devono essere costituiti per un periodo di tempo determinato e conveniente secondo la natura e le esigenze dell'istituto, a meno che le costituzioni non dispongano diversamente per il Moderatore supremo e per i Superiori delle case sui iuris.
§ 2. Il diritto proprio provveda con norme opportune che i Superiori costituiti a tempo determinato non rimangano troppo a lungo in uffici di governo senza interruzione.
§ 3. Tuttavia durante il loro incarico possono essere rimossi dal loro ufficio o trasferiti ad un altro, per ragioni stabilite dal diritto proprio.
Can. 625 - § 1. Il Moderatore supremo dell'istituto sia designato mediante elezione canonica a norma delle costituzioni.
§ 2. Alle elezioni del Superiore di un monastero sui iuris , di cui al can. 615, e del Moderatore supremo di un istituto di diritto diocesano presiede il Vescovo della sede principale.
§ 3. Gli altri Superiori siano costituiti a norma delle costituzioni, in modo però che se vengono eletti necessitino della conferma del Superiore maggiore competente; se poi vengono nominati dal Superiore, si premetta una opportuna consultazione.
Can. 626 - I Superiori nel conferire uffici e i membri nelle elezioni osservino le norme del diritto universale e del diritto proprio, si astengano da qualunque abuso o preferenza di persone e, null'altro avendo di mira che Dio e il bene dell'istituto, nominino o eleggano le persone che nel Signore riconoscono veramente degne e adatte. Inoltre nelle elezioni rifuggano dal procurare in qualunque modo voti per sé o per altri, direttamente o indirettamente.
Can. 627 - § 1. I Superiori abbiano il proprio consiglio a norma delle costituzioni e nell'esercizio del proprio ufficio sono tenuti a valersi della sua opera.
§ 2. Oltre ai casi stabiliti dal diritto universale, il diritto proprio determini i casi in cui per procedere validamente è richiesto il consenso oppure il consiglio, norma del can. 127.
Can. 628 - § 1. I Superiori designati a tale incarico dal diritto proprio dell'istituto visitino con la frequenza stabilita le case e i religiosi loro affidati, attenendosi alle norme dello stesso diritto proprio.
§ 2. E' diritto e dovere del Vescovo diocesano visitare, anche per quanto riguarda la disciplina religiosa:
1° i monasteri sui iuris , di cui al can. 615;
2° le singole case di un istituto di diritto diocesano che sono nel suo territorio.
§ 3. I religiosi si comportino con fiducia nei confronti del visitatore e rispondano secondo verità nella carità alle domande da lui legittimamente poste; a nessuno poi è lecito distogliere in alcun modo i religiosi da un tale obbligo, né impedire altrimenti lo scopo della visita.
Can. 629 - I Superiori risiedano ciascuno nella propria casa, e non se ne allontanino se non a norma del diritto proprio.
Can. 630 - § 1. I Superiori riconoscano ai religiosi la dovuta libertà per quanto riguarda il sacramento della penitenza e la direzione della coscienza, salva naturalmente la disciplina dell'istituto.
§ 2. I Superiori provvedano con premura, a norma del diritto proprio, che i religiosi abbiano disponibilità di confessori idonei, ai quali possano confessarsi con frequenza.
§ 3. Nei monasteri di monache, nelle case di formazione e nelle comunità più numerose degli istituti laicali vi siano confessori ordinari approvati dall'Ordinario del luogo d'intesa con la comunità interessata, senza tuttavia alcun obbligo di presentarsi a loro.
§ 4. I Superiori non ascoltino le confessioni dei propri sudditi, a meno che questi non lo richiedano spontaneamente.
§ 5. I religiosi si rivolgano con fiducia ai Superiori, ai quali possano palesare l'animo proprio con spontanea libertà. E' però vietato ai Superiori indurli in qualunque modo a manifestare loro la propria coscienza.
Art. 2
I capitoli
Can. 631 - § 1. Il capitolo generale, che ha nell'istituto la suprema autorità a norma delle costituzioni, deve essere cmposto in modo da rapprensentare l'intero istituto, per risultare vero segno della sua unità nella carità. Al capitolo compete soprattutto: tutelare il patrimonio dell'istituto di cui al can. 578 e promuovere un adeguato rinnovamento che ad esso si armonizzi; eleggere il Moderatore supremo, trattare gli affari di maggiore importanza e inoltre emanare norme, che tutti sono tenuti ad osservare.
§ 2. La composizione e l'àmbito di potestà del capitolo siano definiti dalle costituzioni; il diritto proprio deve inoltre determinare l'ordinamento da osservarsi nella celebrezione del capitolo, specialmente per quanto riguarda le elezioni e la procedura dei lavori.
§ 3. Secondo le norme stabilite dal diritto proprio, non solo le province e le comunità locali, ma anche qualunque religioso può liberamente far pervenire al capitolo generale i propri desideri e proposte.
Can. 632 - Il diritto proprio determini con esattezza quanto riguarda gli altri capitoli dell'istituto e altre assemblee simili, cioè la loro natura e autorità, la composizione, il modo di procedere e il tempo della celebrazione.
Can. 633 - § 1. Gli organismi di partecipazione o di consultazione adempiano fedelmente la funzione loro affidata a norma del diritto universale e proprio, ed esprimano nel modo loro proprio la sollecitudine e la partecipazione di tutti i membri in vita del bene dell'itero istituto o della comunità.
§ 2. Nell'istituire e nel servirsi di questi mezzi di partecipazione e di consultazione si proceda con saggia discrezione e il loro modo di agire sia conforme all'indole e alle finalità dell'istituto.
Art.3
I beni temporali e la loro amministrazione
Can. 634 - § 1. Gli istituti, le province e le case, in quanto persone giuridiche per il diritto stesso, hanno la capacità di acquisire, di possedere, di amministrare e alienare beni temporali, a meno che tale capacità non venga esclusa o ridotta dalle costituzioni.
§ 2. Evitino tuttavia ogni apparenza di lusso, di eccessivo guadagno e di accumulazione di beni.
Can. 635 - § 1. I beni temporali degli istituti religiosi, in quanto beni ecclesiastici, sono retti dalle disposizioni del Libro V, I beni temporali della Chiesa, a meno che non sia espressamente disposto altro.
§ 2. Tuttavia ogni istituto stabilisca opportune norme circa l'uso e l'amministrazione dei beni, perché sia in tal modo favorita, tutelata e manifestata la povertà che gli è propria.
Can. 636 - § 1. In ogni istituto, e parimenti in ogni provincia retta da un Superiore maggiore, ci sia l'economo, costituito a norma del diritto proprio e distinto dal Superiore maggiore, per amministrare i beni sotto la direzione del rispettivo Superiore. Anche nelle comunità locali si istituisca, per quanto è possibile, un economo distinto dal Superiore locale.
§ 2. Nel tempo e nel modo stabilito dal diritto proprio gli economi e gli amministratori presentino all'autorità competente il rendiconto dell'amministrazione da loro condotta.
Can. 637 - I monasteri sui iuris , di cui al can. 615, devono presentare una volta all'anno il rendiconto della loro amministrazione all'Ordinario del luogo; questi ha inoltre il diritto di prendere visione della conduzione degli affari economici della casa religiosa di diritto diocesano.
Can. 638 - § 1. Spetta al diritto proprio determinare, entro l'ambito del diritto universale, quali sono gli atti che eccedono il limite e le modalità dell'amministrazione ordinaria, e stabilire ciò che è necessario per porre validamente gli atti di amministrazione straordinaria.
§ 2. Le spese e gli atti giuridici di amministrazione ordinaria sono posti validamente, altre che dai Superiori, anche dagli officiali a ciò designati dal diritto proprio, nei limiti del loro ufficio.
§ 3. Per la validità dell'alienazione, e di qualunque negozio da cui la situazione patrimoniale della persona giuridica potrebbe subire detrimento, si richiede la licenza scritta rilasciata dal Superiore competente con il consenso del suo consiglio. Se però si tratta di negozio che supera la somma fissata dalla Santa Sede per le singole regioni, come pure di donazioni votive fatte alla Chiesa, o di cose preziose per valore artistico o storico, si richiede inoltre la licenza della Santa Sede stessa.
§ 4. Per i monasteri sui iuris , di cui al can. 615, e per gli istituti di diritto diocesano, è necessario anche il consenso scritto dell'Ordinario del luogo.
Can. 639 - § 1. Se una persona giuridica ha contratto debiti e oneri, anche con licenza dei Superiori, è tenuta a risponderne in proprio.
§ 2. Se un religioso con licenza del Superiore ha contratto debiti e oneri sui beni propri, ne deve rispondere personalmente; se invece per mandato del Superiore ha concluso affari dell'istituto, è l'istituto che ne deve rispondere.
§ 3. Se un religioso li ha contratti senza alcuna licenza del Superiore, è lui stesso, e non la persona giuridica, a doverne rispondere.
§ 4. Rimanga fermo tuttavia che si può sempre intentare un'azione contro colui il cui patrimonio si è in qualche misura avvantaggiato in seguito a quel contratto.
§ 5. I Superiori religiosi si astengano dall'autorizzare a contrarre debiti, a meno che non consti con certezza che l'interesse del debito si potrà coprire con le rendite ordinarie, e che l'intero capitale si potrà restituire entro un tempo non troppo lungo con una legittima ammortizzazione.
Can. 640 - Gli istituti, tenuto conto dei singoli luoghi, si adoperino per dare una testimonianza in certo modo collettiva di carità e di povertà e, nella misura delle proprie disponibilità, destinino qualcosa dei propri beni per le necessità della Chiesa e per contribuire a sostenere i bisognosi.
Capitolo III
AMMISSIONE DEI CANDIDATI E FORMAZIONE DEI MEMBRI
Art. 1
Ammissione al noviziato
Can. 641 - Il diritto di ammettere i candidati al noviziato spetta ai Superiori maggiori a norma del diritto proprio.
Can. 642 - I Superiori ammettano con la più attenta cura soltanto coloro che, oltre all'età richiesta, abbiano salute, indole adatta e la maturità sufficiente per assumere il genere di vita proprio dell'istituto; la salute, l'indole e la maturità siano anche verificati, all'occorrenza, da esperti, fermo restando il disposto del can. 220.
Can. 643 - § 1. E' ammesso invalidamente al noviziato:
1° chi non ha ancora compiuto 17 anni di età;
2° chi è sposato, durante il matrimonio;
3° Chi è attualmente legato con un vincolo sacro a qualche istituto di vita consacrata o è stato incorporato in una società di vita apostolica, salvo il disposto del can. 684;
4° chi entra nell'istituto indotto da violenza, da grave timore o da inganno, e chi è accettato da un Superiore costretto allo stesso modo;
5° chi ha nascosto di essere stato incorporato in un istituto di vita consacrata o in una società di vita apostolica.
§ 2. Il diritto proprio può stabilire altri impedimenti o apporre condizioni, anche per la validità dell'ammissione.
Can. 644 - I Superiori non ammettano al noviziato chierici secolari senza consultare l'Ordinario del luogo, né persone gravate di debiti e incapaci di estinguerli.
Can. 645 - § 1. I candidati, prima di essere ammessi al noviziato, devono produrre un attestato di battesimo, di confermazione e di stato libero.
§ 2. Se si tratta di ammettere chierici, o persone che furono ammesse in un altro istituto di vita consacrata, o in una società di vita apostolica o in seminario, si richiede inoltre l'attestato rilasciato rispettivamente dall'Ordinario del luogo, o dal Superiore maggiore dell'istituto o della società, oppure dal rettore del seminario.
§ 3. Il diritto proprio può esigere altri documenti circa l'idoneità richiesta per i candidati e l'immunità da impedimenti.
§ 4. I Superiori, se loro pare necessario, possono chiedere altre informazioni, anche sotto segreto.
Art. 2
Il noviziato e la formazione dei novizi
Can. 646 - Il noviziato, con il quale si inizia la vita nell'istituto, è ordinato a far sì che i novizi possano prendere meglio coscienza della vocazione divina, quale è propria dell'istituto, sperimentarne lo stile di vita, formarsi mente e cuore secondo il suo spirito; e al tempo stesso siano verificate le loro intenzioni e la loro idoneità.
Can. 647 - § 1. L'erezione della casa di noviziato, la sua soppressione o il suo trasferimento della sede siano fatti mediante un decreto scritto del Moderatore supremo con il consenso del suo consiglio.
§ 2. Il noviziato per essere valido deve essere compiuto in una casa regolarmente designata allo scopo. In casi particolari, e a modo di eccezione, su concezione del Moderatore supremo con il consenso del suo consiglio, un candidato può fare il noviziato in un'altra casa dell'istituto sotto la guida di un religioso approvato, che faccia le veci del maestro dei novizi.
§ 3. Il Superiore maggiore può permettere che il gruppo dei novizi, per determinati periodi di tempo, dimori in un'altra casa dell'istituto, da lui stesso designata.
Can. 648 - § 1. Per essere valido il noviziato deve comprendere dodici mesi, da trascorrere nella stessa comunità del noviziato, fermo restando il disposto del can. 647, § 3.
§ 2. Per integrare la formazione dei novizi le costituzioni possono stabilire, oltre al tempo di cui al § 1, uno o più periodi di esercitazioni apostoliche, da compiersi fuori dalla comunità del noviziato.
§ 3. Il noviziato non sia prolungato oltre i due anni.
Can. 649 - § 1. Salvo il disposto dei cann. 647, § 3 e 648, § 2, una assenza dalla casa del noviziato che superi i tre mesi, continui o discontinui, rende invalido il noviziato. Una assenza che superi i quindici giorni deve essere ricuperata.
§ 2. Con il permesso del Superiore maggiore competente la prima professione può essere anticipata, non oltre quindici giorni.
Can. 650 - § 1. Lo scopo del noviziato esige che i novizi siano formati sotto la direzione del maestro, secondo un regolamento di formazione, da determinarsi dal diritto proprio.
§ 2. La direzione dei novizi, sotto l'autorità dei Superiori maggiori, è riservata unicamente al maestro.
Can. 651 - § 1. Il maestro dei novizi deve essere un membro dell'istituto che abbia emesso i voti perpetui e sia stato legittimamente designato.
§ 2. Al maestro si possono assegnare, quando occorre, degli aiutanti i quali devono a lui sottostare per quanto riguarda la direzione del noviziato e il regolamento della formazione.
§ 3. Alla formazione dei novizi devono essere preposti religiosi accuratamente preparati i quali, senza essere distolti da altri impegni, possano assolvere il loro compito in modo efficace e stabile.
Can. 652 - § 1. Spetta al maestro e ai suoi aiutanti discernere e verificare la vocazione dei novizi e gradatamente formarli a vivere la vita di perfezione secondo le norme proprie dell'istituto.
§ 2. I novizi devono essere aiutati a coltivare le virtù umane e cristiane; introdotti in un più impegnativo cammino di perfezione mediante l'orazione e il rinnegamento di sé; guidati alla contemplazione del mistero della salvezza e alla lettura e meditazione delle sacre Scritture; preparati a rendere culto a Dio nella sacra liturgia; formati alle esigenze della vita consacrata a Dio e agli uomini in Cristo attraverso la pratica dei consigli evangelici; informati infine sull'indole e lo spirito, le finalità e la disciplina, la storia e la vita dell'istituto, ed educarli all'amore verso la Chiesa e i suoi sacri Pastori.
§ 3. I novizi, consapevoli della propria responsabilità, si impegnino ad una attiva collaborazione con il proprio maestro per poter rispondere fedelmente alla grazia della vocazione divina.
§ 4. I membri dell'istituto si adoperino nel cooperare alla formazione dei novizi, per la parte che loro spetta, con l'esempio della vita e con la preghiera.
§ 5. Il tempo di noviziato, di cui al can. 648, § 1, sia dedicato all'opera di formazione vera e propria; perciò i novizi non siano occupati in studi o incarichi non direttamente finalizzati a tale formazione.
Can. 653 - § 1. Il novizio può liberamente lasciare l'istituto, e d'altra parte l'autorità competente dell'istituto può dimetterlo.
§ 2. Compiuto il noviziato, se il novizio viene giudicato idoneo, sia ammesso alla professione temporanea, altrimenti sia dimesso; se rimane qualche dubbio sulla sua idoneità il Superiore maggiore può prolungare il periodo di prova a norma del diritto proprio, ma non oltre sei mesi.
Art. 3
La professione religiosa
Can. 654 - Con la professione religiosa i membri assumono i tre consigli evangelici da osservarsi con voto pubblico, sono consacrati a Dio mediante il ministero della Chiesa e vengono incorporati all'istituto con i diritti e i doveri definiti dal diritto.
Can. 655 - La professione temporanea venga emessa per un periodo di tempo, determinato dal diritto proprio, che non deve essere inferiore a tre anni, né superiore a sei.
Can. 656 - Per la validità della professione temporanea si richiede che:
1° chi la vuole emettere abbia compiuto almeno 18 anni di età;
2° il noviziato sia stato portato a termine validamente;
3° ci sia l'ammissione, fatta liberamente da parte del Superiore competente, con il voto del suo consiglio a norma del diritto;
4° la professione sia espressa, e venga emessa senza che ci sia violenza, timore o inganno;
5° sia ricevuta dal legittimo Superiore, personalmente o per mezzo di un altro.
Can. 657 - § 1. Allo scadere del tempo per il quale fu emessa la professione il religioso che lo richiede spontaneamente ed è ritenuto idoneo sia ammesso alla rinnovazione della professione o alla professione perpetua; altrimenti deve lasciare l'istituto.
§ 2. Se però pare opportuno, il tempo della professione temporanea può essere prolungato dal Superiore competente secondo il diritto proprio, facendo tuttavia in modo che il periodo in cui il religioso è vincolato dai voti temporanei non superi complessivamente la durata di nove anni.
§ 3. La professione perpetua può essere anticipata per giusta causa, ma non oltre un trimestre.
Can. 658 - Oltre alle condizioni di cui al can. 656, nn. 3, 4, e 5 e alle altre apposte dal diritto proprio, per la validità della professione perpetua si richiedono:
1° almeno 21 anni compiuti;
2° la previa professione temporanea di almeno tre anni, salvo il disposto del can. 657, § 3.
Art. 4
La formazione dei religiosi
Can. 659 - § 1. In ogni istituto, dopo la prima professione, si continui la formazione di tutti i membri perché possano condurre più integralmente la vita propria dell'istituto e rendersi meglio idonei a realizzarne la missione.
§ 2. Pertanto il diritto proprio deve stabilire il regolamento e la durata di questa formazione, tenendo presenti le necessità della Chiesa e le condizioni delle persone e dei tempi, secondo quanto esigono le finalità e l'indole dell'istituto.
§ 3. La formazione dei membri che si preparano a ricevere gli ordini sacri è regolata dal diritto universale e dal <<piano degli studi>> proprio dell'istituto.
Can. 660 - § 1. La formazione deve essere sistematica, adeguata alla recettività dei membri, spirituale e apostolica, dottrinale e insieme pratica, e portare anche al conseguimento dei titoli convenienti, sia ecclesiastici sia civili, secondo l'opportunità.
§ 2. Durante il periodo di questa formazione non si affidino ai religiosi compiti e opere che ne ostacolino l'attuazione.
Can. 661 - Per tutta la vita i religiosi proseguano assiduamente la propria formazione spirituale, dottrinale e pratica; i Superiori ne procurino loro i mezzi e il tempo.
Capitolo IV
OBBLIGHI E DIRITTI DEGLI ISTITUTI E DEI LORO MEMBRI
Can. 662 - I religiosi abbiano come suprema regola di vita la sequela di Cristo proposta dal Vangelo ed espressa nelle costituzioni del proprio istituto.
Can. 663 - § 1. Primo e particolare dovere di tutti i religiosi deve essere la contemplazione delle verità divine e la costante unione con Dio nell'orazione.
§ 2. I religiosi facciano tutto il possibile per partecipare ogni giorno al Sacrificio eucaristico, ricevano il Corpo santissimo di Cristo e adorino lo stesso Signore presente nel Sacramento.
§ 3. Attendano alla lettura della sacra Scrittura e all'orazione mentale, alla dignitosa celebrazione della liturgia delle ore secondo le disposizioni del diritto proprio, e compiano gli altri esercizi di pietà, fermo restando per i chierici l'obbligo di cui al can. 276, § 2, n. 3.
§ 4. Onorino con culto speciale, anche con la pratica del rosario mariano, la Vergine Madre di Dio, modello e patrona di ogni vita consacrata.
§ 5. Osservino fedelmente i tempi annuali di sacro ritiro.
Can. 664 - I religiosi siano perseveranti nella conversione dell'animo a Dio, attendano anche all'esame quotidiano di coscienza e si accostino con frequenza al sacramento della penitenza.
Can. 665 - § 1. I religiosi devono abitare nella propria casa religiosa osservando la vita comune e non possono assentarsene senza licenza del Superiore. Se poi si tratta di una assenza prolungata, il Superiore maggiore, col consenso del suo consiglio e per giusta causa, può concedere a un religioso di vivere fuori della casa dell'istituto, ma per non più di un anno, a meno che ciò non sia per motivi di salute, di studio o di apostolato da svolgere a nome dell'istituto.
§ 2. Il religioso che si allontana illegittimamente dalla casa religiosa, con l'intenzione di sottrarsi alla potestà dei Superiori, deve essere da questi sollecitamente ricercato e aiutato, perché ritorni a perseveri nella propria vocazione.
Can. 666 - Nel fare uso degli strumenti di comunicazione si osservi la necessaria discrezione e si eviti tutto quanto può nuocere alla propria vocazione e mettere in pericolo la castità di una persona consacrata.
Can. 667 - § 1. In ogni casa si osservi la clausura adeguata all'indole e alla missione dell'istituto, secondo le determinazioni del diritto proprio, facendo in modo che ci sia sempre una parte della casa riservata esclusivamente ai religiosi.
§ 2. Nei monasteri di vita contemplativa si dovrà osservare una più rigorosa disciplina di clausura.
§ 3. I monasteri di monache interamente dedite alla vita contemplativa devono osservare la clausura papale, cioè conforme alle norme date dalla Sede Apostolica. Tutti gli altri monasteri di monache osservino la clausura adatta all'indole propria e definita dalle costituzioni.
§ 4. Il Vescovo diocesano ha la facoltà di entrare, per giusta causa, nella clausura dei monasteri di monache situati nella sua diocesi e può anche permettere, per causa grave e col consenso della Superiora, che altri siano ammessi nella clausura e che le monache stese ne escano per un tempo strettamente necessario.
Can. 668 - § 1. Avanti la prima professione i membri cedano l'amministrazione dei propri beni a chi preferiscono e, se le costituzioni non stabiliscano altrimenti, liberamente dispongano del loro uso e usufrutto. Essi devono inoltre, almeno prima della loro professione perpetua, redigere il testamento, che risulti valido anche secondo il diritto civile.
§ 2. Per modificare queste disposizioni per giusta causa, come anche per porre qualunque atto relativo ai beni temporali, devono avere la licenza del Superiore competente a norma del diritto proprio.
§ 3. Tutto ciò che un religioso acquista con la propria industria o a motivo dell'istituto, rimane acquisito per l'istituto stesso. Ciò che riceve come pensione, sussidio, assicurazione, a qualunque titolo, rimane acquisito dall'istituto, a meno che il diritto proprio non disponga diversamente.
§ 4. Chi per la natura dell'istituto deve compiere la rinuncia radicale ai suoi beni la rediga, possibilmente in forma valida anche secondo il diritto civile, prima della professione perpetua, con valore decorrente dal giorno della professione stessa. Ugualmente proceda il professo di voti perpetui che a norma del diritto proprio volesse rinunciare a tutti i suoi beni o parte di essi, con licenza del Moderatore supremo.
§ 5. Il professo che per la natura ha compiuto la rinuncia radicale ai suoi beni perde la capacità di acquistare e di possedere, di conseguenza pone invalidamente ogni atto contrario al voto di povertà, I beni che ricevesse dopo tale rinuncia toccheranno all'istituto, a norma del diritto proprio.
Can. 669 - § 1. I religiosi portino l'abito dell'istituto, fatto a norma del diritto proprio, quale segno della loro consacrazione e testimonianza di povertà.
§ 2. I religiosi chierici di un istituto che non ha abito proprio adotteranno l'abito clericale a norma del can. 284.
Can. 670 - L'istituto ha il dovere di procurare ai suoi membri quanto, a norma delle costituzioni, è necessario per realizzare il fine della propria vocazione.
Can. 671- Il religioso non si assuma incarichi o uffici fuori del proprio istituto senza la licenza del legittimo Superiore.
Can. 672 - I religiosi sono obbligati dalle disposizioni dei cann. 277, 285, 286, 287 e 289, e i religiosi chierici inoltre dalle disposizioni del can. 279, § 2; negli istituti laicali di diritto pontificio, la licenza di cui al can. 285, § 4, può essere concessa dal proprio Superiore maggiore.
Capitolo V
L'APOSTOLATO DEGLI ISTITUTI
Can. 673 - L'apostolato di tutti i religiosi consiste in primo luogo nella testimonianza della loro vita consacrata, che essi sono tenuti ad alimentare con l'orazione e con la penitenza.
Can. 674 - Gli istituti interamente dediti alla contemplazione occupano sempre un posto eminente nel Corpo mistico di Cristo: essi infatti offrono a Dio un eccelso sacrificio di lode, arrichiscono il popolo di Dio con frutti preziosi della santità, mentre con il proprio esempio lo stimolano e con una misteriosa fecondità apostolica lo estendono. Perciò, per quanto urgente sia la necessità dell'apostolato attivo, i membri di tali istituti non possono essere chiamati a prestare l'aiuto della loro opera nei diversi ministeri pastorali.
Can. 675 - § 1. Negli istituti dediti all'apostolato l'azione apostolica appartiene alla loro stessa natura. Perciò l'intera vita dei membri sia permeata di spirito apostolico, e d'altra parte tutta l'azione apostolica sia animata dallo spirito religioso.
§ 2. L'azione apostolica deve sempre sgorgare dall'intima unione con Dio, e al tempo stesso consolidarla e favorirla.
§ 3. L'azione apostolica, da esercitarsi a nome della Chiesa e per suo mandato, sia condotta nella comunione con la Chiesa.
Can. 676 - Gli istituti laicali maschili e femminili attraverso le opere di misericordia spirituale e corporale partecipano della funzione pastorale della Chiesa e prestano agli uomini i più svariati servizi; essi perciò perseverino fedelmente nella grazia della propria vocazione.
Can. 677 - § 1. I Superiori e i membri mantengano con fedeltà ma missione e le opere proprie dell'istituto; tuttavia procedano con prudenza agli adattamenti richiesti dalle necessità dei tempi e dei luoghi, adottando anche mezzi nuovi e convenienti.
§ 2. Gli istituti poi ai quali sono unite associazioni di fedeli si adoperino con particolare sollecitudine perché queste siano permeate del genuino spirito della famiglia religiosa.
Can. 678 - § 1. I religiosi sono soggetti alla potestà del Vescovo, ai quali devono rispetto devoto e riverenza in ciò che riguarda la cura delle anime, l'esercizio pubblico del culto divino e le altre opere di apostolato.
§ 2. Nell'esercizio dell'apostolato esterno i religiosi sono soggetti anche ai proprio Superiori e devono mentenersi fedeli alla disciplina dell'istituto; i Vescovi stessi non tralascino di urgere, quando occorre, un tale obbligo.
§ 3. Nell'organizzare le attività apostoliche dei religiosi è necessario che i Vescovi diocesani e i Superiori religiosi procedano su un piano di reciproca intesa.
Can. 679 - Il Vescovo diocesano, per una causa molto grave e urgente, può proibire ad un membro di un istituto religioso di dimorare nella sua diocesi qualora il Superiore maggiore, avvisato, trascurasse di provvedere in merito; in tal caso la questione deve essere subito deferita alla Santa Sede.
Can. 680 - Tra i diversi istituti, e anche tra questi e il clero secolare, si favorisca una ordinata collaborazione, nonché il coordinamento di tutte le opere e attività apostoliche sotto la guida del Vescovo diocesano, avuto riguardo all'indole e alle finalità dei singoli istituti, come pure alle leggi di fondazione.
Can. 681 - § 1. Le opere che dal Vescovo diocesano vengono affidate ai religiosi sono soggette all'autorità e alla direzione del Vescovo stesso, fermo restando il diritto dei Superiori religiosi a norma del can. 678, § 2 e 3.
§ 2. In tali casi si stipuli una convenzione scritta tra il Vescovo diocesano e il Superiore competente dell'istituto, nella quale fra l'altro sia definito espressamente e con esattezza ogni particolare relativo all'opera da svolgere, ai religiosi che vi si devono impegnare e all'aspetto economico.
Can. 682 - § 1. Se si tratta di conferire un ufficio ecclesiastico in diocesi a un religioso, la nomina viene fatta dal Vescovo diocesano su presentazione, o almeno con il consenso, del Superiore competente.
§ 2. Il religioso può essere rimosso dall'ufficio conferito, sia a discrezione dell'autorità che glielo ha affidato, informatone il Superiore religioso, sia da parte del Superiore stesso, informatane l'autorità committente; nell'uno e nell'altro caso non si richiede il consenso dell'altra autorità.
Can. 683 - § 1. In occasione della visita pastorale, ed anche in caso di necessità, il Vescovo diocesano può visitare , personalmente o per mezzo di altri, le chiese e gli oratori cui accedono abitualmente i fedeli, le scuole e le altre opere di religione o di carità spirituale o temporale affidate ai religiosi; non però le scuole aperte esclusivamente agli alunni propri dell'istituto.
§ 2. Che se eventualmente il Vescovo scoprisse abusi, dopo avere richiamato inutilmente il Superiore religioso, può di sua autorità prendere egli stesso i provvedimenti del caso.
Capitolo VI
SEPARAZIONE DEI MEMBRI DALL'ISTITUTO
Art. 1
Passaggio ad un altro istituto
Can. 684 - § 1. Un professo di voti perpetui non può passare dal proprio istituto religioso ad un altro se non per concessione del Moderatore supremo dell'uno e dell'altro istituto, previo consenso dei rispettivi consigli.
§ 2. Il religioso dopo avere trascorso un periodo di prova, che deve durare almeno tre anni, può essere ammesso alla professione perpetua nel nuovo istituto. Se però non vuole emettere tale professione o non vi è ammesso dai Superiori competenti, ritorni all'istituto di provenienza, a meno che non abbia ottenuto l'indulto di secolarizzazione.
§ 3. Perché un religioso possa passare da un monastero sui iuris ad un altro dello stesso istituto o della federazione oppure della confederazione, si richiede ed è sufficiente il consenso del Superiore maggiore dell'uno e dell'altro monastero, oltre che del capitolo del monastero che lo accoglie, salvi altri requisiti determinati dal diritto proprio; non si richiede una nuova professione.
§ 4. Il diritto proprio determini la durata e le modalità del periodo di prova che il religioso deve compiere nel nuovo istituto prima della professione.
§ 5. Per passare ad un istituto secolare o ad una società di vita apostolica, oppure da questi ad un istituto religioso, è necessaria la licenza della Santa Sede, alle cui disposizioni ci si deve attenere.
Can. 685 - § 1. Fino al momento della professione nel nuovo istituto, mentre rimangono vincolanti i voti, sono sospesi i diritti e gli obblighi che il religioso aveva nel precedente istituto; tuttavia fin dall'inizio del periodo di prova il religioso è tenuto all'osservanza del diritto proprio del nuovo istituto.
§ 2. Con la professione nel nuovo istituto il religioso viene ad esso incorporato, mentre cessano i voti, i diritti e gli obblighi precedenti.
Art. 2
Uscita dall'istituto
Can. 686 - § 1. Il Moderatore supremo, col consenso del suo consiglio, per grave causa può concedere ad un professo perpetuo l'indulto di esclaustrazione, tuttavia per non più di tre anni, previo consenso dell'Ordinario del luogo in cui dovrà dimorare se si tratta di un chierico. Una proroga dell'indulto, o una concessione superiore a tre anni, è riservata unicamente alla Santa Sede, oppure al Vescovo diocesano se si tratta di istituti di diritto diocesano.
§ 2. Spetta unicamente alla Sede Apostolica concedere l'indulto di esclaustrazione per le monache.
§ 3. Su richiesta del Moderatore supremo con il consenso del suo consiglio, l'esclaustrazione può essere imposta, dalla Santa Sede per un membro di un istituto di diritto pontificio, oppure dal Vescovo diocesano per un membro di un istituto di diritto diocesano: ciò per cause gravi e salva sempre l'equità e la carità.
Can. 687 - Il religioso esclaustrato è ritenuto esonerato dagli obblighi non compatibili con la sua nuova situazione di vita, tuttavia rimane sotto la dipendenza e la cura dei suoi Superiori ed anche dell'Ordinario del luogo, soprattutto se si tratta di un chierico. Può portare l'abito dell'istituto, a meno che non sia stabilito altrimenti nell'indulto. Egli però manca di voce attiva e passiva.
Can. 688 - § 1. Colui che, scaduto il tempo della professione, vuole uscire dall'istituto, lo può abbandonare.
§ 2. Chi durante la professione temporanea per grave causa chiede di lasciare l'istituto può ottenere il relativo indulto dal Moderatore supremo col consenso del suo consiglio se si tratta di istituto di diritto pontificio; negli istituti di diritto diocesano e nei monasteri di cui al can. 615 l'indulto, per essere valido, deve essere confermato dal Vescovo della casa di assegnazione.
Can. 689 - § 1. Allo scadere della professione temporanea, se sussistono giuste cause, un religioso può essere escluso dalla successiva professione, da parte del competente Superiore maggiore, udito il suo consiglio.
§ 2. Una infermità fisica o psichica, anche contratta dopo la professione, quando a giudizio degli esperti rende non idoneo alla vita nell'istituto il religioso di cui al § 1, costituisce motivo per non ammetterlo alla rinnovazione della professione o alla professione perpetua, salvo il caso che l'infermità sia dovuta a negligenza da parte dell'istituto, oppure a lavori sostenuti nell'istituto stesso.
§ 3. Se però il religioso, durante i voti temporanei, diventa demente, anche se non è in grado di emettere la nuova professione, non può tuttavia essere dimesso dall'istituto.
Can. 690 - § 1. Chi al termine del noviziato, oppure dopo la professione, è uscito legittimamente dall'istituto può esservi riammesso dal Moderatore supremo col consenso del suo consiglio, senza l'onere di ripetere il noviziato; spetterà tuttavia al Moderatore stesso stabilire un conveniente periodo di prova prima della professione temporanea e la durata dei voti temporanei prima della professione perpetua, a norma dei cann. 655 e 657.
§ 2. Della stessa facoltà gode il Superiore di un monastero sui iuris , con il consenso del suo consiglio.
Can. 691 - § 1. Un professo di voti perpetui non chieda l'indulto di lasciare l'istituto se non per cause molto gravi ponderate davanti a Dio; presenti la sua domanda al Moderatore supremo dell'istituto, il quale la inoltrerà all'autorità competente insieme con il voto suo e del suo consiglio.
§ 2. Tale indulto per gli istituti di diritto pontificio è riservato alla Sede Apostolica; per gli istituti di diritto diocesano lo può concedere anche il Vescovo della diocesi in cui è situata la casa di assegnazione.
Can. 692 - L'indulto di lasciare l'istituto, una volta legittimamente concesso e notificato al religioso, se da lui non fu rifiutato all'atto della notificazione, comporta per il diritto stesso la dispensa dai voti, come pure da tutti gli obblighi derivanti dalla professione.
Can. 693 - Se il religioso è chierico l'indulto non viene concesso finché egli non abbia trovato un Vescovo che lo incardini nella diocesi o almeno lo riceva in prova. In quest'ultimo caso, trascorsi cinque anni, il religioso viene incardinato nella diocesi, per il diritto stesso, a meno che il Vescovo non lo abbia respinto.
Art. 3
Dimissione dei religiosi
Can. 694 - § 1. Si deve ritenere dimesso dall'istituto, per il fatto stesso, il religioso che:
1° abbia in modo notorio abbandonato la fede cattolica;
2° abbia contratto matrimonio o lo abbia attentato, anche solo civilmente.
§ 2. In tali casi il Superiore maggiore col suo consiglio deve senza indugio, raccolte le prove, emettere la dichiarazione del fatto perché la dimissione consti giuridicamente.
Can. 695 - § 1. Un religioso deve essere dimesso dall'istituto per i delitti di cui ai cann. 1397, 1398 e 1395 a meno che, per i delitti di cui al can. 1395, § 2, i Superiore non ritenga che la dimissione non sia affatto necessaria e che si possa sufficientemente provvedere in altro modo alla correzione del religioso come pure alla reintegrazione della giustizia e alla riparazione dello scandalo.
§ 2. In tali casi il Superiore, raccolte le prove relative ai fatti e alla imputabilità, renda note al religioso e l'accusa e le prove, dandogli facoltà di difendersi. Tutti gli atti, sottoscritti dal Superiore maggiore e dal notaio, insieme con le risposte del religioso, verbalizzate e dal religioso stesso controfirmate, siano trasmessi al Moderatore supremo.
Can. 696 - § 1. Un religioso può essere dimesso anche per altre cause purché siano gravi, esterne, imputabili e comprovate giuridicamente, come ad esempio: la negligenza abituale degli obblighi della vita consacrata; le ripetute violazioni dei vincoli sacri; la disobbedienza grave; un grave scandalo derivato dal comportamento colpevole del religioso; l'ostinato appoggio o la propaganda di dottrine condannate dal magistero della Chiesa; l'adesione pubblica a ideologie inficiate di materialismo o di ateismo; l'assenza illegittima, di cui al can. 665, § 2, protratta per sei mesi; altre cause di simile gravità eventualmente determinate dal diritto proprio.
§ 2. Per la dimissione di un religioso di voti temporanei sono sufficienti anche cause di minore gravità, stabilite dal diritto proprio.
Can. 697 - Nei casi di cui al can. 696, se il Superiore maggiore, udito il suo consiglio, giudica che si debba avviare il processo di dimissione:
1° raccolga o integri le prove;
2° ammonisca il religioso, per iscritto o davanti a due testimoni con la esplicita comminazione della conseguente dimissione in caso di mancato ravvedimento, notificandogli chiaramente la causa della dimissione e accordandogli piena facoltà di rispondere in propria difesa; qualora poi l'ammonizione risulti inutile, il Superiore proceda a una seconda, dopo un intervallo di almeno quindici giorni;
3° se anche questa seconda ammonizione risultasse inutile, e se il Superiore maggiore col suo consiglio giudicasse sufficientemente provata l'incorreggibilità, e insufficienti le difese del religioso, trascorsi senza risultato altri quindici giorni dall'ultima ammonizione, trasmetta al Moderatore supremo tutti gli atti, sottoscritti da lui stesso e dal notaio, unitamente alle risposte date dal religioso e da lui firmate.
Can. 698 - In tutti i casi di cui ai cann. 695 e 696 rimane sempre fermo il diritto del religioso di comunicare con il Moderatore supremo e di esporre a lui direttamente gli argomenti a propria difesa.
Can. 699 - § 1. Il Moderatore supremo col suo consiglio, che per la validità deve constare di almeno quattro membri, proceda collegialmente ad una accurata valutazione delle prove, degli argomenti e delle difese e, se ciò risulta per votazione segreta, emetterà il decreto di dimissione; questo, per essere valido, esprima almeno sommariamente i motivi, in diritto e in fatto.
§ 2. Nei monasteri sui iuris , di cui al can. 615, la decisione circa la dimissione compete al Vescovo diocesano, al quale il Superiore deve sottoporre gli atti revisionati dal suo consiglio.
Can. 700 - Il decreto di dimissione non ha vigore se non fu confermato dalla Santa Sede, alla quale vanno trasmessi il decreto stesso e tutti gli atti; per gli istituti di diritto diocesano la conferma spetta al Vescovo della diocesi in cui sorge la casa alla quale il religioso è ascritto. Il decreto tuttavia, per avere valore, deve indicare il diritto, i cui gode il religioso dimesso, di ricorrere all'autorità competente entro dieci giorni dalla ricezione della notifica. Il ricorso ha effetto sospensivo.
Can. 701 - Con la legittima dimissione cessano, per il fatto stesso, i voti e insieme gli obblighi derivanti dalla professione. Se però il religioso è chierico, non potrà esercitare gli ordini sacri fino a quando non abbia trovato un Vescovo il quale, dopo un conveniente periodo di prova nella diocesi a norma del can. 693, lo accolga o almeno gli consenta l'esercizio degli ordini sacri.
Can. 702 - § 1. Coloro che legittimamente escono dall'istituto religioso o ne sono legittimamente dimessi non possono esigere nulla dall'istituto stesso qualunque attività in esso compiuta.
§ 2. L'istituto deve però osservare l'equità e la carità evangelica verso il religioso che se ne separa.
Can. 703 - In caso di grave scandalo esterno o nel pericolo imminente di un gravissimo danno per l'istituto il religioso può essere espulso dalla casa religiosa immediatamente, da parte del Superiore maggiore oppure, qualora il ritardo risultasse pericoloso, dal Superiore locale col consenso del suo consiglio. Se è necessario, il Superiore maggiore curi che i istruisca il processo di dimissione a norma del diritto, oppure deferisca la cosa alla Sede Apostolica.
Can. 704 - Dei religiosi che a qualunque titolo sono separati dall'istituto si faccia menzione nella relazione, di cui al can. 592, § 1, da inviare alla Sede Apostolica.
Capitolo VII
I RELIGIOSI ELEVATI ALL'EPISCOPATO
Can. 705 - Il religioso elevato all'episcopato continua ad essere membro del suo istituto, ma in forza del voto di obbedienza è soggetto solamente al Romano Pontefice e non è vincolato da quegli obblighi che, nella sua prudenza, egli stesso giudichi incompatibili con la propria condizione.
Can. 706 - Il religioso di cui sopra:
1° se per la professione ha perduto il dominio dei suoi beni, ricevendone altri ne ha l'uso, l'usufrutto e l'amministrazione; quanto alla proprietà, il Vescovo diocesano e gli altri di cui al can. 381, § 2, l'acquistano per la Chiesa particolare; tutti gli altri per l'istituto, oppure per la Santa Sede, a seconda che l'istituto abbia o no la capacità di possedere;
2° se per la professione non ha perduto il dominio dei suoi beni ne ricupera l'uso, l'usufrutto e l'amministrazione; e acquista per sé a peno titolo quelli che gli provengono in seguito;
3° in entrambi i casi, deve disporre secondo la volontà degli offerenti per quei beni che non gli provengono a titolo personale.
Can. 707 - § 1. Il religioso Vescovo emerito può scegliersi la sede in cui abitare, anche fuori delle case del proprio istituto, a meno che la Sede Apostolica non abbia disposto altrimenti.
§ 2. Quanto al suo sostentamento conveniente e degno, se il Vescovo è stato a servizio di una diocesi si osserverà il can. 402, § 2, a meno che il suo istituto non voglia provvedere a tale sostentamento; altrimenti la Sede Apostolica disporrà in altro modo.
Capitolo VIII
LE CONFERENZE DEI SUPERIORI MAGGIORI
Can. 708 - I Superiori maggiori possono utilmente associarsi in conferenze o consigli per conseguire più agevolmente, nell'unione delle forze, il fine proprio dei singoli istituti, salvi sempre l'autonomia, l'indole e lo spirito proprio di ognuno, sia per trattare affari di comune interesse, sia per instaurare un opportuno coordinamento e cooperazione con le Conferenze Episcopali ed anche con i singoli Vescovi.
Can. 709 - Le conferenze dei Superiori maggiori abbiano i propri statuti approvati dalla Santa Sede, dalla quale unicamente possono essere erette, anche in persone giuridiche, e sotto la cui suprema direzione esse rimangono.